Articolo 1.
(Ambito soggettivo di applicazione).
1. I titolari di cariche di governo, nell’esercizio delle loro
funzioni, si dedicheranno esclusivamente alla cura degli interessi
pubblici e si astengono dal porre in essere atti e dal partecipare a
deliberazioni collegiali in situazioni di conflitto di interessi.
2. Agli effetti della presente legge per titolari delle cariche di
governo si intendono il Presidente del Consiglio dei ministri, i Ministri,
i Vice Ministri, i sottosegretari di Stato, i commissari straordinari del
governo di cui all’articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e,
nelle regioni a statuto ordinario, i presidenti delle province e i sindaci
delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia con
popolazione superiore a 300 mila abitanti.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
nell’ambito dei rispettivi statuti, adottano disposizioni idonee ad
assicurare il rispetto del principio di cui al comma1.
4. Con regolamento da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della
legge 23 agosto 1988, n.400, su proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri o del Ministro per la funzione pubblica, sentita la Conferenza
unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n.281, sono determinati i criteri attuativi della presente legge per i
titolari di cariche di governo nelle province, nelle città metropolitane
e nei comuni capoluogo di provincia con popolazione superiore a 300 mila
abitanti.
Articolo 2.
(Incompatibilità ).
1. Il titolare di cariche di governo, nel corso del proprio mandato,
non può:
a) ricoprire cariche o uffici pubblici diversi dal mandato
parlamentare e quelli previsti dall’articolo 1 e non inerenti alle
medesime funzioni;
b) ricoprire cariche o uffici o altre funzioni comunque denominate
in enti di diritto pubblico, anche economici;
c) ricoprire cariche o uffici o altre funzioni comunque denominate,
salvo che siano puramente onorifiche, ovvero esercitare compiti di
amministrazione in società aventi fini di lucro;
d) esercitare attività imprenditoriali;
e) esercitare attività professionali, anche in forma associata, di
qualunque natura, anche se gratuite, a favore di soggetti pubblici o
privati, in Italia o all’estero; in ragione di tali attività il titolare
di cariche di governo può percepire unicamente i proventi per le
prestazioni svolte prima dell’assunzione della carica;
f) esercitare qualsiasi impiego pubblico;
g) esercitare qualsiasi impiego privato.
2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, non costituisce motivo di
incompatibilità la mera proprietà di una impresa individuale ovvero di
quote o azioni societarie sempre che essa non comporti l’assunzione di
cariche o l’esercizio di attività di cui alla lettera c) del medesimo
comma 1.
3. La disposizione di cui alla lettera g) del comma 1 non si
applica ai sindaci delle città metropolitane e dei comuni capoluoghi di
provincia con popolazione superiore ai 300 mila abitanti.
4. Non costituisce motivo di incompatibilità l’insegnamento non di ruolo
di livello universitario e post universitario.
5. Gli incarichi e le funzioni indicati alle lettere da a) ad e)
del comma 1 decadono dalla data del giuramento relativo agli incarichi
di cui all’articolo 1 e comunque dall’effettiva assunzione; da essi non può
derivare, per tutta la durata della carica di governo, alcuna forma di
retribuzione o di vantaggio per il titolare. Le attività di cui alle
lettere da c) a g) dello stesso comma 1 sono vietate anche
quando siano esercitate all’estero.
6. I dipendenti pubblici e privati sono collocati in aspettativa, o
nell’analoga posizione prevista dagli ordinamenti di provenienza e secondo
le medesime norme, con decorrenza dal giorno del giuramento e comunque
dall’effettiva assunzione della carica. Resta fermo anche per i titolari
delle cariche di governo che i periodi trascorsi nello svolgimento
dell’incarico in posizione di aspettativa o di fuori ruolo non recano
pregiudizio alla posizione professionale e alla progressione di carriera.
7. Fermi restando i divieti previsti da diverse disposizioni di legge, le
situazioni di incompatibilità di cui alle lettere a), b), e c) del comma
1, con esclusione dei compiti di amministrazione in società aventi fini
di lucro, non sussistono per le cariche od uffici ricoperti e per le
attività svolte alla data di entrata in vigore della presente legge. Per
le attività professionali di cui al comma 1, lettera e), svolte alla data
di entrata in vigore della presente legge, il titolare di cariche di
governo può percepire unicamente i proventi per le prestazioni adempite
prima della medesima data.
Articolo 3.
(Conflitto di interessi).
1. Sussiste situazione di conflitto di interessi ai sensi della
presente legge quando l’atto è adottato dal titolare di cariche di
governo in situazione di incompatibilità ai sensi dell’articolo2, comma1,
ovvero quando l’atto ha un’incidenza specifica sull’assetto patrimoniale
del titolare, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, con danno
per l’interesse pubblico e salvo che il provvedimento stesso riguardi la
generalità o intere categorie di soggetti.
Articolo 4.
(Abuso di posizione dominante e ipotesi di responsabilità )
1. Restano ferme le vigenti disposizioni volte a prevenire e reprimere
l’abuso di posizione dominante da parte delle imprese, anche quando esso
sia riconducibile ad atti posti in essere dal titolare di cariche di
governo, di cui all’articolo 1, comma 2.
2. Le disposizioni della presente legge non escludono l’applicabilità
delle norme penali, amministrative e disciplinari previste
dall’ordinamento vigente.
Articolo 5.
(Dichiarazione degli interessati).
1. Entro novanta giorni dall’assunzione della carica di governo, il
titolare di cariche di governo che si trova in una delle situazioni di
incompatibilità di cui all’articolo 2, comma 1, dichiara all’Autorità
garante della concorrenza e del mercato, di cui all’articolo 10 della
legge 10 ottobre 1990, n.287, di quali cariche o attività comprese
nell’elenco di cui all’articolo 2, comma 1, è titolare; trasmette altresì
tutti i dati relativi alle attività patrimoniali di cui è o è stato
titolare nei tre mesi precedenti.
2. Il titolare di cariche di governo deve dichiarare, ai sensi della
comma 1, ogni successiva variazione dei dati in precedenza forniti, entro
venti giorni dai fatti che l’abbiano determinata.
3. Entro i trenta giorni successivi al ricevimento della dichiarazione
di cui ai commi 1 e 2 l’Autorità garante della concorrenza e del mercato
provvede agli accertamenti necessari con le modalità di cui all’articolo
6.
Articolo 6.
(Funzioni dell’Autorità garante della concorrenza e del
mercato in materia di conflitto di interessi).
1. L’Autorità garante della concorrenza e del mercato accerta la
sussistenza delle situazioni di incompatibilità di cui all’articolo 2,
comma1, vigila sul rispetto dei divieti conseguenti e promuove nei casi di
inosservanza:
a) la rimozione o la decadenza della carica o dall’ufficio ad opera
dell’Amministrazione competente o di quella vigilante l’ente o l’impresa;
b) la sospensione del rapporto di impiego pubblico o privato;
c) la sospensione dall’iscrizione in albi e registri professionali, che
deve essere comunicata agli ordini professionali per gli atti di loro
competenza.
2. Al fine di accertare la sussistenza di situazioni di conflitto di
interessi ai sensi dell’articolo 3, l’Autorità garante della concorrenza
e del mercato esamina, controlla e verifica gli effetti dell’azione del
titolare di cariche di governo con riguardo alla eventuale incidenza
specifica sull’assetto patrimoniale del titolare dei cariche di governo,
del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, con danno per
l’interesse pubblico secondo quanto disposto dall’articolo 3.
3. A seguito degli accertamenti di cui ai commi 1 e 2 , l’Autorità
garante della concorrenza e del mercato riferisce al Parlamento con
comunicazione motivata diretta ai Presidenti del Senato della Repubblica e
della Camera dei deputati, quando dall’esecuzione o dall’attuazione di
atti o deliberazioni derivano in danno del pubblico interesse, trattamenti
privilegiati o agevolati di specifici interessi privati, facenti capo al
titolare di cariche di governo ovvero al coniuge o ai parenti entro il
secondo grado. Con la segnalazione è formulato un parere sulle misure
idonee a porre rimedio tempestivo alle conseguenze pregiudizievoli e ad
evitare che casi analoghi si ripetano.
4. E’ fatto salvo l’obbligo di denunzia alla competente autorità
giudiziaria quando i fatti abbiano rilievo penale.
5. L’Autorità garante della concorrenza e del mercato accerta le
situazioni di incompatibilità di cui all’articolo 2, vigila sul rispetto
dei divieti , valutate preventivamente e specificatamente le condizioni di
proponibilità ed ammissibilità della questione, procede d’ufficio alle
verifiche di competenza. A tal fine, corrisponde e collabora con gli
organi delle Amministrazioni, acquisisce i pareri delle altre Autorità
amministrative indipendenti competenti e le informazioni necessarie per
l’espletamento dei compiti previsti dalla presente legge, con i limiti
opponibili all’autorità giudiziaria.
6. Nell’esercizio delle funzioni di cui ai commi 1,2,3,4 e 5 l’Autorità
garante della concorrenza e del mercato si avvale dei poteri di cui alla
legge 10 ottobre 1990, n.287, in quanto compatibili.
7. Nello svolgimento del procedimento di cui al presente articolo, è
garantita la partecipazione procedimentale dell’interessato ai sensi della
legge 7 agosto 1990, n.241, e successive modificazioni.
8. A richiesta del Governo, l’Autorità garante della concorrenza e del
mercato esprime pareri sui disegni e sulle proposte di legge, nonché
sugli schemi di altri atti normativi.
Articolo 7.
(Obblighi di comunicazione).
1. L’Autorità garante della concorrenza e del mercato presenta al
Parlamento una relazione semestrale sullo stato delle attività di
vigilanza di cui alla presente legge.
2. Nei casi in cui le dichiarazioni di cui all’articolo 5 nono siano
state effettuate nei termini ovvero risultino non veritiere o incomplete
l’Autorità garante della concorrenza e del mercato comunica la violazione
rispettivamente ai Presidenti delle camere ovvero dei consigli provinciali
o comunali.
Articolo 8
(Potenziamento dell’organico dell’Autorità garante
della concorrenza e del mercato)
1. Il ruolo organico di cui all’articolo 11 della legge 10 ottobre
1990, n.287, è integrato di 15 unità in relazione ai compiti attribuiti
all’Autorità garante della concorrenza e del mercato dalla
presente legge. L’Autorità può anche utilizzare, nel limite di un
contingente di 15 unità , personale eventualmente resosi disponibile a
seguito dell’attuazione di processi di riordino e di accorpamento di enti
e amministrazioni pubbliche o posto in posizione di comando o in analoghe
posizioni secondo i rispettivi ordinamenti, con imputazione all’Autorità
del solo trattamento accessorio spettante al predetto personale. Con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono definiti i profili
professionali richiesti.
2. All’onere derivante dall’attuazione del presenta articolo,
determinato nella misura massima di 448.000 euro per l’anno 2002 e di
1.462.000 euro a decorrere dall’anno 2003, si provvede mediante
corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l’anno 2002, allo scopo parzialmente
utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero medesimo.
3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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