IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Vista la legge
18 ottobre 2001, n. 383, che al capo I reca norme per incentivare
l’emersione dell’economia sommersa;
Vista la nota n. 12804 del 14 novembre 2001, con la quale il Ministero
dell’economia e delle finanze – Dipartimento per le politiche fiscali,
trasmette il programma di emersione di seguito allegato, formulato anche
sulla base di consultazioni con le parti sociali;
Ritenuto opportuno, al fine di consentire un rapido avvio delle
iniziative di emersione, definire linee guida per l’attuazione del capo I
della citata legge n. 383/2001;
Su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze;
Delibera:
E’ approvato il documento concernente le linee guida per il piano di
emersione del lavoro irregolare, secondo quanto disposto dalla legge 18
ottobre 2001, n. 383, allegato alla presente delibera e parte integrante
della medesima.
Sull’attuazione delle iniziative oggetto della presente delibera i
Ministri dell’economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche
sociali informeranno semestralmente questo Comitato.
Roma, 15 novembre 2001
Il Presidente delegato: Tremonti
Registrato alla Corte dei conti l’8 febbraio 2002
Allegato
PROGRAMMA DI EMERSIONE PER I LAVORATORI SUBORDINATI (legge 18 ottobre
2001, n. 383)
Premesso che:
gli articoli da 1 a 3 della legge 18 ottobre 2001, n. 383 [1]
, contengono disposizioni volte al recupero della piena legalità dei
rapporti di lavoro svolti in violazione della normativa in materia
fiscale, assicurativa e contributiva;
la finalità della norma è quella di favorire l’emersione dei predetti
rapporti, consentendo il riconoscimento della tutela previdenziale,
assicurativa e assistenziale nei confronti dei lavoratori interessati e,
conseguentemente, quella di far emergere le connesse attività economiche;
al datore di lavoro che regolarizza i rapporti di lavoro sono
riconosciuti, per un triennio, una riduzione della contribuzione riferita
ai lavoratori interessati e un regime fiscale agevolato da applicare agli
incrementi di reddito dichiarati;
il datore di lavoro e i lavoratori che regolarizzano la loro posizione,
possono estinguere i relativi debiti fiscali e previdenziali per gli anni
pregressi;
condizione per l’emersione del lavoro irregolare è la presentazione,
da parte del datore di lavoro, della dichiarazione di emersione;
l’ulteriore obiettivo perseguito dalla legge, rispetto alla tutela
previdenziale del lavoratore e al recupero di gettito per l’Erario, è la
diffusione dei principi di moralità e di legalità nel mercato del lavoro
e, conseguentemente, lo sviluppo, in un quadro di maggiore trasparenza, di
corretta concorrenzialità e di rispetto delle regole, del sistema
economico del Paese, soprattutto nelle zone ove il lavoro irregolare
genera maggiori distorsioni.
Tutto cio’ premesso vengono individuate le seguenti linee guida che
regolano il piano di emersione del lavoro irregolare.
1. Dichiarazione di emersione.
Il datore di lavoro che intende avvalersi dei benefici di cui all’art.
1 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, deve presentare una apposita
dichiarazione di emersione del lavoro irregolare, conforme a quella
approvata con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di
concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
Con la dichiarazione di emersione il datore di lavoro garantisce la
veridicità dei dati ivi indicati, con particolare riferimento
all’avvenuta acquisizione della manifestazione di volontà, da parte del
lavoratore, di aderire al programma di emersione, e si impegna a
rispettare il programma medesimo.
2. Programma di emersione.
Il programma di emersione:
A. disciplina il rapporto di lavoro dalla data di emersione fino al
termine del programma stesso, nonchè le modalità di regolarizzazione del
lavoro prestato negli anni pregressi;
B. fissa gli interventi diretti a garantire la sicurezza e la salute
sul luogo di lavoro, nonchè la tutela ambientale;
C. individua le forme di promozione, assistenza e consulenza nelle
materia di cui alla lettera B;
D. prevede le modalità di verifica dello stato di attuazione della
normativa in materia di emersione del lavoro irregolare.
A. Rapporto di lavoro durante il programma di emersione e
regolarizzazione degli anni pregressi.
Il datore di lavoro provvede ad assumere il lavoratore irregolare nel
rispetto dei vigenti contratti collettivi di lavoro stipulati con le
organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative e si
impegna:
1) a perseguire l’obiettivo della stabilizzazione del rapporto di
lavoro. In caso di modificazione o cessazione dello stesso, il datore di
lavoro è tenuto, entro i termini specificamente previsti dalle norme di
settore, a darne apposita comunicazione anche al competente Servizio
ispettivo della Direzione provinciale del lavoro precisando che trattasi
di lavoratore regolarizzato ai sensi dell’art. 1 della legge 18 ottobre
2001, n. 383;
2) a tenere tutte le scritture obbligatorie previste dalla legislazione
del lavoro;
3) a versare le imposte, i contributi e i premi assicurativi derivanti
dalla applicazione del programma di emersione; 4) a versare la somma
sostitutiva, a titolo di imposte, contributi e premi assicurativi,
derivante dalla richiesta di regolarizzazione dei periodi antecedenti la
regolarizzazione del rapporto di lavoro.
Il datore di lavoro e il lavoratore, nel riconoscere il comune
interesse alla regolarizzazione del rapporto di lavoro, convengono che,
con l’adesione al programma di emersione, interviene anche l’intesa delle
parti relativamente ai periodi antecedenti la regolarizzazione del
rapporto di lavoro.
B. Interventi diretti a garantire la sicurezza e la salute sul luogo di
lavoro, nonchè la tutela ambientale.
Il datore di lavoro si impegna:
1) ad adeguare, entro il termine di durata del programma di emersione,
gli impianti e i luoghi di lavoro agli standard previsti dalla normativa
in materia;
2) a osservare le disposizioni concernenti la regolarità urbanistica e
la sicurezza ambientale dei beni aziendali utilizzati nello svolgimento
delle attività connesse al lavoro irregolare emerso;
3) a fornire all’INAIL le informazioni necessarie per la valutazione
dei rischi connessi all’attività svolta dai medesimi e la conseguente
determinazione dei premi assicurativi, nonchè a provvedere a eseguire i
relativi versamenti periodici.
C. Forme di promozione, assistenza e consulenza in materia di sicurezza
e igiene sui luoghi di lavoro.
L’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro si impegna a fornire attività di formazione, consulenza e
assistenza in materia di sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro ai sensi
dell’art. 11 del decreto legislativo n. 242 del 1996, anche con
riferimento alla possibilità, per i datori di lavoro, di concorrere ai
finanziamenti previsti dall’art. 23 del decreto legislativo n. 38 del
2000, relativamente ai programmi di adeguamento delle strutture e
dell’organizzazione alla normativa in materia di sicurezza e di igiene sul
lavoro.
Resta ferma la possibilità di fornire consulenza e assistenza nelle
suddette materie da parte degli enti e delle organizzazioni previsti
dall’art. 24 del decreto legislativo n. 626 del 1994.
D. Verifica dello stato di attuazione della normativa in materia di
emersione del lavoro irregolare.
Le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro e le
associazioni di categoria, in coerenza con lo spirito della norma, si
impegnano a divulgarne le finalità presso i propri rappresentati. Il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d’intesa con le altre
amministrazioni pubbliche interessate e con le predette organizzazioni e
associazioni, verifica periodicamente lo stato di attuazione del programma
di emersione.
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