LEGGE 27 febbraio 2002, n.14 Proroga di termini in materia di sospensione di procedure esecutive per particolari categorie di locatari e di copertura assicurativa per le imprese nazionali di trasporto aereo
Gazzetta Ufficiale N. 49 del 27 Febbraio 2002
LEGGE 27 febbraio 2002, n.14
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 dicembre 2001,
n. 450, recante proroga di termini in materia di sospensione di procedure
esecutive per particolari categorie di locatari e di copertura assicurativa per
le imprese nazionali di trasporto aereo.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il decreto-legge 27 dicembre 2001, n. 450, recante proroga di
termini in materia di sospensione di procedure esecutive per
particolari categorie di locatari e di copertura assicurativa per le
imprese nazionali di trasporto aereo, è convertito in legge con le
modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi’ 27 febbraio 2002
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Lunardi, Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
Visto, il Guardasigilli: Castelli
LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 1000):
Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
(Berlusconi) e dal Ministro delle infrastrutture e
trasporti (Lunardi) il 29 dicembre 2001.
Assegnato alle commissioni riunite 8a (Lavori pubblici)
e 13a (Territorio), in sede referente, l’11 gennaio 2002
con parere delle commissioni 1a, 2a, 5a, e 10a.
Esaminato dalla 1a commissione (Affari costituzionali),
in sede consultiva, sull’esistenza dei presupposti di
costituzionalità, il 16 gennaio 2002.
Esaminato dalle commissioni riunite il 23 e 24 gennaio
2002.
Esaminato in aula il 29 gennaio 2002 e approvato il 30
gennaio 2002.
Camera dei deputati (atto n. 2237):
Assegnato alle commissioni riunite VIII (Ambiente) e IX
(Trasporti), in sede referente, il 31 gennaio 2002 con
pareri del Comitato per la legislazione e delle commissioni
I, II, V, VI, e XII.
Esaminato dalle commissioni riunite il 5, 6 e 7
febbraio 2002.
Esaminato in aula l’11 febbraio 2002 ed approvato, con
modificazioni, il 14 febbraio 2002.
Senato della Repubblica (atto n. 1000/B):
Assegnato alla 8a commissione (Lavori pubblici), in
sede referente, il 15 febbraio 2002 con pareri delle
commissioni 1a, 2a, 5a, 10a e Giunta per gli affari delle
Comunità europee.
Esaminato dalla 8a commissione il 20 febbraio 2002.
Esaminato in aula e approvato il 21 febbraio 2002
—-
Avvertenza:
Il decreto-legge 27 dicembre 2001, n. 450, è stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – serie generale – n.
301 del 29 dicembre 2001.
A norma dell’art. 15, comma 5, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell’attività di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
le modifiche apportate dalla presente legge di conversione
hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di
conversione è pubblicato in questa stessa Gazzetta
Ufficiale alla pag. 59.
Allegato
Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 27
dicembre 2001, n. 450
All’articolo 1:
è inserita la seguente rubrica: "(Proroga della sospensione delle
procedure esecutive di rilascio di immobili ad uso abitativo)";
al comma 1, le parole: "è differita" sono sostituite dalle
seguenti: "è prorogata".
All’articolo 2:
è inserita la seguente rubrica: "(Proroga del termine della
copertura assicurativa per le imprese nazionali di trasporto aereo)";
dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:
"1-bis. Per il periodo dal 1º gennaio al 31 marzo 2002 lo Stato
italiano presta garanzia di cui al decreto-legge 28 settembre 2001,
n. 354, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2001,
n. 413, previa corresponsione di un premio, da parte delle imprese di
trasporto aereo nazionali di cui all’articolo 1 del citato
decreto-legge e da parte delle imprese di gestione aeroportuale,
cosi’ determinato:
a) gestori di linee aeree:
1) in caso di copertura di un massimale da 50 milioni di dollari
statunitensi fino a 150 milioni di dollari statunitensi: premio di
0,35 dollari statunitensi per passeggero trasportato per viaggio; dal
1º febbraio 2002 il premio è aumentato a 0,40 dollari statunitensi
per passeggero trasportato per viaggio;
2) in caso di copertura di un massimale oltre 150 milioni di
dollari statunitensi fino a 1 miliardo di dollari statunitensi:
premio di 0,35 dollari statunitensi per passeggero trasportato per
viaggio;
3) in caso di copertura di un massimale oltre 1 miliardo di
dollari statunitensi: premio di 0,25 dollari statunitensi per
passeggero trasportato;
b) gestori di servizi aeroportuali:
1) in caso di totale assenza di assicurazione commerciale, per
la copertura fino al massimale esistente prima dell’11 settembre
2001: premio minimo pari al 50 per cento del premio annuo complessivo
di polizza;
2) in caso di copertura parziale disponibile sui mercati
commerciali, per la copertura della differenza fino ai limiti
esistenti prima dell’11 settembre 2001: premio minimo pari al 33 per
cento del nuovo premio aggiuntivo richiesto dal mercato commerciale
per la copertura parziale;
c) esercenti attività di cargo: la copertura di attività di
cargo è soggetta ad un premio minimo non inferiore al 50 per cento
del premio annuo complessivo della polizza prima dell’11 settembre
2001.
1-ter. Il premio si applica retroattivamente ai beneficiari della
garanzia con decorrenza 27 novembre 2001 in misura pari a quanto
stabilito per il mese di gennaio 2002.
1-quater. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro
dell’economia e delle finanze, sentiti il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti e il Ministro delle attività
produttive, sono stabilite le modalità di attivazione della garanzia
e della corresponsione dei premi".
All’articolo 3 è inserita la seguente rubrica: "(Entrata in
vigore)".



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