FATTO
Con atto di citazione notificato in data 14 ottobre
1987 Giovambattista R. esponeva che il Prefetto di Chieti, con decreto in
data 26 maggio 1987, aveva imposto servitù perpetua di elettrodotto su un
fondo di sua proprietà , di metri quadrati 8960, sito in comune di Orsogna,
distinto al locale catasto al foglio 10, particelle 454 e 454/b, per la
realizzazione di una linea elettrica di altissimo potenziale, determinando
in lire 2.550.000 l’indennità dovuta dall’Enel.
Rilevava il R. che l’indennità offertagli era
assolutamente inadeguata, per cui conveniva avanti alla Corte di appello
di L’Aquila l’Enel per sentir determinare e liquidare l’indennità
di asservimento del fondo, comprensiva dell’indennità di occupazione
permanente dell’area destinata al basamento, dell’indennità di
occupazione temporanea legittima nonchè dei danni arrecati durante
l’installazione del cantiere per la costruzione della potente conduttura
elettrica.
Costituitasi in giudizio l’Enel resisteva alla
domanda assumendo che la somma liquidata al ricorrente era stata
determinata dall’Ute, nel rispetto della vigente normativa.
Con sentenza in data 10 ottobre 1996 la Corte di
appello di L’Aquila accoglieva la domanda attrice e per l’effetto
condannava l’Enel a corrispondere al R. la somma di lire 4.680.000,
oltre agli interessi legali, a decorrere dalla data di realizzazione
dell’elettrodotto.
Per la cassazione della sentenza della Corte di appello
proponeva ricorso, fondato su unico articolato motivo, Giovambattista R..
Resisteva con controricorso l’Enel che proponeva
altresí ricorso incidentale, chiedendo preliminarmente declaratoria di
inammissibilità del ricorso principale per essere stata notificato in
data 20 novembre 1997, oltre il termine di un anno e 46 giorni previsto
dall’articolo 327 c.p.c.
Con ordinanza in data 15 aprile 1999 la causa veniva
rimessa alla Corte costituzionale avendo il collegio ritenuta
l’esistenza di profili di illegittimità costituzionale dell’articolo
149 c.p.c.
Con ordinanza 322/01, la Corte costituzionale
dichiarava manifestamente inammissibile la questione sottoposta al suo
esame.
Entrambe le parti hanno presentato memoria.
DIRITTO
Preliminarmente va esaminata l’eccezione di
inammissibilità del ricorso in quanto tardivamente notificato.
Al riguardo si osserva:
– che dagli atti del giudizio risulta che la sentenza
della Corte di appello di l’Aquila è stata depositata in cancelleria in
data 10 ottobre 1996, che il ricorso per la cassazione della sentenza di
merito è stato consegnato all’ufficiale giudiziario dal R. il 17
novembre 1997 e recapitato al destinatario dal servizio postale solo in
data 29 novembre 1997;
– che la direzione PPTT di l’Aquila, a
giustificazione del ritardo, ha semplicemente addotto l’ingente mole di
lavoro che avrebbe impedito all’ufficio di rispettare i termini
notifica, escludendo nel contempo ogni colpa nella condotta
dell’ufficiale notificatore e del personale addetto all’ufficio
postale;
– che la giurisprudenza di questa Corte Suprema
interpreta l’articolo 4 comma 3 legge 890/82, richiamato implicitamente
dall’articolo 149 c.p.c. [1], nel senso che la notifica a mezzo del
servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell’atto ma si
perfeziona solo con la consegna del plico al destinatario, come
espressamente stabilito dal richiamato articolo 4 comma 3 legge 890/82
(Cassazione civile 4541/81; 591/82; 2434/83; 5995/83; 4271/87; 2536/88;
sezioni unite 1605/89; 4242/92; 3303/94; 1242/95; 3764/95; 6554/98;
965/99), ragione per cui la tempestività del ricorso è esclusivamente
rilevabile dalla certificazione della data di consegna del plico da parte
dell’agente postale, essendo l’utilizzazione del servizio postale a
totale rischio di chi lo richiede;
– che il testo dell’articolo 4 comma 3 legge 890/82,
richiamato dall’articolo 149 c.p.c., non lascia spazi interpretativi
stante il suo chiaro tenore letterale che espressamente stabilisce:
"l’avviso di ricevimento costituisce prova dell’eseguita
notificazione" talchè l’utilizzo della procedura prevista
dall’articolo 149 c.p.c., che richiama espressamente le notificazioni a
mezzo del servizio postale, di fatto può ostacolare, fino a sopprimerlo
sostanzialmente, l’esercizio di un diritto, quale quello di proporre
impugnazioni, da parte di colui che, risiedendo in luogo diverso da quello
in cui deve essere eseguita la notifica, utilizzi il mezzo previsto dal
codice di rito per la notifica a mezzo posta, adempiendo tempestivamente a
tutte le formalità a suo carico previste dall’articolo 149 c.p.c. e
dalla legge 890/82 e restando non di meno esposto dalla disorganizzazione
di uffici pubblici, quali quelli postali che sono strumenti ausiliari
dell’amministrazione della giustizia;
– che, tenuto conto che l’articolo 4 legge 890/82,
richiamato implicitamente dall’articolo 149 c.p.c., non costituisce
regola generale dell’ordinamento, considerato che la notifica eseguita
ai sensi dell’articolo 140 c.p.c. si perfeziona alla data di spedizione
della raccomandata con avviso di ricevimento, con cui l’ufficiale
giudiziario dà notizia al destinatario del deposito dell’atto da
notificare presso la casa comunale, irrilevante essendo l’effettiva
consegna della raccomandata stessa al destinatario (Cassazione civile nn.
5825/81; 5785/86; 1504/90; 1729/96);
– che anche a voler ritenere cha la diversità di
disciplina prevista dell’articolo 140 c.p.c. rispetto all’altra forma
di notifica prevista dall’articolo 149 c.p.c. sia giustificata dalla
diversità dei presupposti e delle ulteriori formalità che precedono,
nella notifica ex articolo 140 c.p.c., la spedizione della
raccomandata (Cassazione civile 5825/81; 3785/86; 504/90), tuttavia il
difetto di unicità del sistema si desume anche dal fatto che, per quanto
attiene ai ricorsi amministrativi e al contenzioso tributario, la notifica
si perfeziona con la spedizione dell’atto, risultante da attestazione
del servizio postale (articolo 2 DPR 1199/71 e articolo 16 numero 5
decreto legislativo 546/92) e che in relazione allo stesso ricorso per
cassazione l’attuale sistema prevede due distinte regolamentazioni per
la notifica del ricorso a mezzo del servizio postale e per il suo deposito
presso la cancelleria della corte, sempre a mezzo del servizio postale;
– che, infatti, mentre per la notifica del ricorso
effettuato ai sensi dell’articolo 149 la tempestività va desunta ai
sensi dell’articolo 4 comma 3 legge 890/82 dalla data di consegna del
plico, per il deposito del ricorso presso la cancelleria di questa Corte
Suprema la tempestività del deposito, prevista a pena di improcedibilità
del ricorso stesso, va desunta ai sensi dell’articolo 134 comma 5 disp.
att. c.p.c. dalla data di spedizione dei plichi che contengono gli atti di
cui all’articolo 369 c.p.c.;
– che quindi non manifestamente infondata appare la
questione di legittimità costituzionale dell’articolo 4 comma 3 legge
890/82, richiamato implicitamente dall’articolo 149 c.p.c., nella parte
in cui fa decorrere la notifica del piego raccomandato dalla data della
sua consegna al destinatario, per contrasto con gli articoli 3 e 24 della
Costituzione in quanto prevede una regolamentazione diversa da quella
prevista per i ricorsi amministrativi e per il contenzioso tributario e in
quanto addossa alla parte notificante, che esercita un diritto secondo le
formalità previste, ogni rischio connesso alla omessa o tardiva consegna
dell’atto al destinatario, causata da disservizi non imputabili al
notificante, potendo cosí determinare, di fatto, ostacolo al libero
esercizio della facoltà di agire in giudizio per la tutela dei propri
diritti;
– che d’altra parte non può ritenersi che una
diversa regolamentazione della notificazione in questione possa incidere
sui diritti del soggetto destinatario dell’atto, sia perchè non
corrisponde ai principi di buona amministrazione che un soggetto possa
avvantaggiarsi dei disservizi dell’amministrazione stessa, sia perchè
il destinatario dell’atto è comunque posto in condizioni di difendersi
perchè l’atto deve essergli notificato e dalla data della notifica
decorrono gli adempimento che la legge pone a suo carico, mentre muta solo
la data alla quale fare riferimento ai fini della tempestività della
notifica;
– che pertanto, stante la non manifesta infondatezza e
la sua rilevanza, ai fini della decisione che dovrà essere adottata,
ritiene la corte di dovere sollevare, nei sensi su specificati, la
questione di legittimità costituzionale dell’articolo 4 comma 3 legge
890/82, implicitamente richiamato dall’articolo 149 c.p.c.
P.Q.M.
La corte rimette alla Corte costituzionale la questione
di legittimità costituzionale dell’articolo 4 comma 3 legge 890/82,
richiamato implicitamente dall’articolo 149 c.p.c., nella parte in cui
fa decorrere la notifica dell’atto da notificare dalla data della
consegna del plico al destinatario, anzichè dalla data della spedizione,
per contrasto con gli articoli 3 e 24 della Costituzione;
dispone che copia delle presente ordinanza sia
notificata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, comunicata al
Presidente del Senato e al Presidente della Camera dei deputati e
pubblicata sulla Gazzetta ufficiale.
Depositata in cancelleria il 2 febbraio 2002.
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