Illegale la distinzione fiscale tra tabacco chiaro e scuro. Condannata la Francia che privilegiava così i prodotti di produzione nazionale (Corte di giustizia europea 27.2.2002)
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Il sistema impositivo francese che prevede un prezzo di riferimento minimo
per tutte le sigarette e una tassazione diversa delle sigarette di tabacco scuro
a scapito di quelle di tabacco chiaro viola i principi comunitari discendenti
dalle Direttive 95/59 e 92/79 nonchè dall’art. 95 del Trattato CE. Prendendo
spunto dal sistema fiscale in materie di imposte sulle sigarette posto in essere
dalla Repubblica Francese con la Legge Finanziaria per il 1998, con il quale
veniva tra l’altro previsto un dazio di consumo inferiore per le sigarette di
tabacco scuro a scapito di quelle di tabacco chiaro, i giudici del Lussemburgo
hanno affermato che, perchè i prodotti possano ritenersi simili, occorre che
questi, secondo un criterio di analogia e di comparabilità nell’uso,
posseggano proprietà analoghe e rispondano alle stesse esigenze dei
consumatori. Sulla base di questo principio, e del trattamento tributario
uniforme disposto dal legislatore comunitario con le direttive 95/59 e 92/79,
non v’è dubbio alcuno, per l’organo giudicante, che i prodotti in esame,
considerate le loro proprietà analoghe, rispondono alle stesse esigenze dei
consumatori. Rileva inoltre che poichè le sigarette rientranti nella categoria
più vantaggiosa provengono quasi esclusivamente dalla produzione nazionale,
mentre quasi tutte le sigarette di tabacco chiaro sono importate e rientrano in
quella meno favorevole, il sistema impositivo cosí concepito risulta
discriminatorio perchè tendente a favorire la produzione nazionale tipica.
Inoltre la normativa nazionale della Repubblica Francese prevedendo un prezzo
minimo di vendita al minuto viola l’art. 9 n. 1 della Direttiva 95/59 che
dispone a favore dei produttori e importatori di stabilire liberamente i prezzi
massimi di vendita al minuto delle sigarette. Infatti la previsione di un prezzo
minimo limita la libertà di questi ultimi, poichè in ogni caso il prezzo
massimo di vendita al minuto non potrà mai essere inferiore al prezzo minimo
obbligatorio
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SENTENZA DELLA CORTE |
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Nella causa C-302/00, Commissione delle Comunità europee, rappresentata da sigg. E. Traversa ricorrente, contro Repubblica francese, rappresentata da sigg. G. de Bergues e S. Seam, in convenuta, avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che, mantenendo – un sistema che impone un prezzo di riferimento minimo per tutte le – un sistema che prescrive una tassazione diversa delle sigarette di la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti LA CORTE (Quinta Sezione), composta dai signori P. Jann, presidente di sezione, S. von Bahr avvocato generale: S. Alber, cancelliere: H. von Holstein, cancelliere aggiunto, vista la relazione d’udienza, sentite le difese orali delle parti all’udienza del 21 giugno 2001, sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza ha pronunciato la seguente Sentenza 1. Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 7 – un sistema che impone un prezzo di riferimento minimo per tutte le – un sistema che prescrive una tassazione diversa delle sigarette di la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti Normativa comunitaria 2. I tabacchi lavorati sono assoggettati ad un’accisa armonizzata a 3. L’art. 8, nn. 1 e 2, della direttiva 95/59 dispone quanto segue: "1. Le sigarette prodotte nella Comunità e quelle importate da 2. L’aliquota dell’accisa proporzionale e l’importo dell’accisa 4. L’art. 9, n. 1, della direttiva 95/59 stabilisce che: "1. Si considera produttore la persona fisica o giuridica I produttori o, se del caso, i loro rappresentanti o mandatari nella La disposizione del secondo comma non osta, tuttavia, all’applicazione 5. Ai sensi dell’art. 16, n. 5, della direttiva 95/59/CE: "Sulle sigarette gli Stati membri possono riscuotere un’accisa 6. L’art. 2 della direttiva 92/79 è redatto come segue: "Al più tardi a decorrere dal 1° gennaio 1993, ciascuno Stato A decorrere dal 1° gennaio 1993 l’accisa minima globale sulle 7. L’art. 95, primo e secondo comma, del Trattato cosí dispone: "Nessuno Stato membro applica direttamente o indirettamente ai Inoltre, nessuno Stato membro applica ai prodotti degli altri Stati Normativa nazionale 8. L’art. 37 della legge finanziaria per il 1988, legge 30 dicembre 1997, 9. Cosí, l’art. 37, n. 1, punto 2, della legge finanziaria per il 1998 ha "Per la categoria delle sigarette di tabacco scuro definite nel 10. Inoltre l’art. 37, n. 3, della legge finanziaria per il 1998 ha "L’importo minimo percettibile menzionato nell’art. 575 è fissato Detto importo minimo è fissato in F 230 per i tabacchi trinciati a Sono considerate sigarette di tabacco scuro le sigarette la cui Procedimento precontenzioso 11. Dopo aver intimato alla Repubblica francese di presentare le sue Giudizio della Corte Sulla prima censura 12. La Commissione considera che l’art. 572 del CGI, come modificato dalla 13. Secondo il governo francese, l’art. 572 del CGI modificato si limita ad 14. A questo proposito si deve rilevare che, disponendo che il prezzo per 1 15. Orbene, si deve osservare che la fissazione, da parte delle autorità 16. L’art. 572 del CGI modificato risulta quindi contrastare con l’art. 9, 17. Ne consegue che, mantenendo in vigore un sistema che impone un prezzo Sulla seconda censura 18. La Commissione sostiene che l’art. 575 A del CGI modificato, il quale 19. Il governo francese non contesta detta censura in quanto basata sulle | ||
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