Legge 27/02/02, n. 16. Conversione in legge, con modificazioni, del DL 28/12/01, n. 452, recante disposizioni urgenti in tema di accise, di gasolio per autotrazione, di smaltimento di oli usati, di giochi e scommesse, nonché sui rimborsi IVA.

Legge 27 febbraio 2002, n. 16. Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, recante disposizioni urgenti
in tema di accise, di gasolio per autotrazione, di smaltimento di oli
usati, di giochi e scommesse, nonché sui rimborsi IVA.à¹

 

 

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Articolo 1

1. Il decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, recante disposizioni
urgenti in tema di accise, di gasolio per autotrazione, di smaltimento di
oli usati, di giochi e scommesse, nonchè sui rimborsi IVA, è convertito
in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come
legge dello Stato.

Data a Roma, addi’ 27 febbraio 2002

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Tremonti, Ministro dell’economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Testo del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452 (in
Gazzetta ufficiale -serie generale- n. 301 del 29 dicembre 2001),
coordinato con la legge di conversione 27 febbraio 2002, n. 16 recante:
Disposizioni urgenti in tema di accise, di gasolio per autotrazione, di
smaltimento di oli usati, di giochi e scommesse, nonchè sui rimborsi IVA,
sulla pubblicità  effettuata con veicoli, sulle contabilità  speciali, sui
generi di monopolio, sul trasferimento di beni demaniali, sulla giustizia
tributaria, sul funzionamento del servizio nazionale della riscossione dei
tributi e su contributi ad enti ed associazioni.

CAPO
I:
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCISE, DI PUBBLICITA’ EFFETTUATA SU
VEICOLI, DI CONTABILITA’ SPECIALI E DI GENERI DI MONOPOLIO

Articolo 1:
Oli emulsionati

Articolo 2:
Aliquota di accisa sul gas metano per combustione per uso industriale e
imposta di consumo sul gas metano per usi civili

Articolo 3:
Agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle zone montane ed in
altri specifici territori nazionali

Articolo 4:
Agevolazione per le reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa
ovvero con energia geotermica e disposizioni concernenti l’esenzione
dell’accisa sul biodiesel

Articolo 5:
Agevolazione sul gasolio per autotrazione impiegato dagli
autotrasportatori

Articolo
5-bis:
Disposizioni in materia di pubblicità effettuata con
veicoli

Art.
5-ter:
Contabilità speciali

Articolo
5-quater:
Modifiche ai commi 15 e 16 dell’articolo 3 della legge 28
dicembre 1995, n.549, in materia di accise

Articolo 6:
Soppressione dell’imposta di consumo sugli oli lubrificanti

Articolo 7:
Istituzione di un contributo di riciclaggio e di risanamento ambientale

Articolo
7-bis:
Pagamento differito dei generi di Monopolio da parte dei
rivenditori

CAPO II:
DISPOSIZIONI IN TEMA DI CONCESSIONI PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA DELLE
SCOMMESSE IPPICHE E SPORTIVE, DI AUMENTO DELLE POSTE DEI GIOCHI E ALTRE
MISURE IN VISTA DELL’INTRODUZIONE DELL’EURO

Articolo 8:
Ridefinizione delle condizioni economiche delle concessioni per il
servizio di raccolta delle scommesse ippiche e sportive. Riattribuzione
delle concessioni rinnovate

Articolo 9:
Gioco del lotto

Articolo
10:
Lotterie nazionali ad estrazione differita ed istantanea

Articolo
11:
Scommessa "Formula 101"
Articolo
12:
Concorsi pronostici

Articolo
13:
Scommesse

Articolo
14:
Enalotto

Articolo
15:
Eliminazione del limite al Jackpot

Articolo
15-bis:
Termini per la richiesta di collaudo delle sale Bingo

Articolo
15-ter:
Disposizioni varie in materia di giochi

Art.
15-quater:
Campione d’Italia

CAPO III:
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IVA E NORME FINALI

Articolo
16:
Disposizioni in materia di rimborsi IVA

Articolo
16-bis:
Disposizioni in materia di trasferimento di beni demaniali

Articolo
16-ter:
Assistenza tecnica davanti alle commissioni tributarie

Art.
16-quater:
Interventi per l’ulteriore potenziamento della giustizia
tributaria

Art.
16-quinquies:
Indennità di presidio per il funzionamento del
Servizio nazionale della riscossione dei tributi

Art.
16-sexies:
Contributo straordinario al CONI

Articolo
17:
Regolazione contabile

Articolo
17-bis:
Disposizioni per la copertura finanziaria

Articolo
17-ter:
Contributo a favore dell’Associazione Festival
internazionale "Città di Trento"

Articolo
18:
Entrata in vigore

Capo I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCISE, DI PUBBLICITA’
EFFETTUATA SU VEICOLI, DI CONTABILITA’ SPECIALI E DI GENERI DI MONOPOLIO

Articolo 1

Oli emulsionati

1. Le aliquote di accisa sulle emulsioni stabilizzate di cui
all’articolo 24, comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n.
388, sono prorogate fino al 30 giugno 2002.

1-bis. Le aliquote di cui al comma 1 si applicano, fino alla medesima
data del 30 giugno 2002, anche alle emulsioni stabilizzate di oli da gas
ovvero di olio combustibile denso con acqua contenuta in misura variabile
dal 12 al 15 per cento in peso, prodotte dal medesimo soggetto che le
utilizza per gli usi di trazione e di combustione, limitatamente ai
quantitativi necessari al fabbisogno di tale soggetto, purchè tali
emulsioni presentino le caratteristiche di cui all’articolo 12, comma 3,
della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

1-ter. La disposizione di cui al comma 1-bis si applica a condizione
che il fabbisogno annuo del soggetto ecceda il quantitativo di litri
100.000 per le emulsioni di oli da gas con acqua e di chilogrammi 100.000
per le emulsioni di olio combustibile denso con acqua.

1-quater. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono
stabilite le modalità per l’autoproduzione, l’impiego ed il controllo
delle emulsioni di cui al comma 1-bis.

Articolo 2

Aliquota di accisa sul gas metano per combustione per
uso industriale e imposta di consumo sul gas metano per usi civili

1. Le disposizioni di cui all’articolo 4 del decreto-legge 1 ottobre
2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001,
n. 418, sono prorogate fino al 30 giugno 2002.

1-bis. All’articolo 14, comma 1, ultimo periodo, della legge 28
dicembre 2001, n. 448, le parole: "data di entrata in vigore del
decreto di cui al presente comma" sono sostituite dalle seguenti:
"revisione organica del regime tributario del settore".

Articolo 3

Agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle
zone montane ed in altri specifici territori nazionali

1. Le disposizioni di cui all’articolo 5 del decreto-legge 1 ottobre
2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001,
n. 418, sono prorogate fino al 30 giugno 2002.

1-bis. Nella legge 1 novembre 1973, n. 762, concernente l’istituzione a
favore dei comuni di Gorizia, Savogna d’Isonzo e Livigno di un diritto
speciale su generi che fruiscono di particolari agevolazioni fiscali,
all’articolo 3, primo comma, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) di euro 233 per mille litri di benzina e di euro 155 per mille
litri di petrolio e di gasolio";

Articolo 4

Agevolazione per le reti di teleriscaldamento
alimentate con biomassa ovvero con energia geotermica e disposizioni
concernenti l’esenzione dell’accisa sul biodiesel

1. Le disposizioni di cui all’articolo 6 del decreto-legge 1 ottobre
2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001,
n. 418, sono prorogate fino al 30 giugno 2002.

1-bis. Gli assegnatari delle quote di biodiesel esenti da accisa
ripartite quale anticipazione del contingente annuo di cui all’articolo 21
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, possono prestare le garanzie
richieste a salvaguardia degli interessi erariali mediante apposita
cauzione commisurata al 30 per cento dell’intero importo dell’accisa
gravante sul gasolio rapportata al quantitativo di biodiesel da immettere
in consumo o attraverso polizza fideiussoria bancaria o assicurativa dello
stesso importo.

Articolo 5

Agevolazione sul gasolio per autotrazione impiegato
dagli autotrasportatori

1. A decorrere dal 1 gennaio 2002 e fino al 30 giugno 2002, l’aliquota
prevista nell’allegato I al testo unico delle disposizioni legislative
concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, e relative sanzioni
penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.
504, e successive modificazioni, per il gasolio per autotrazione
utilizzato dagli esercenti le attività  di trasporto merci con veicoli di
massa massima complessiva superiore a 3,5 tonnellate è ridotta della
misura determinata con riferimento al 31 dicembre 2001.

2. La riduzione prevista al comma 1 si applica, altresì, ai seguenti
soggetti:

a) agli enti pubblici ed alle imprese pubbliche locali esercenti
l’attività  di trasporto di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997,
n. 422, e relative leggi regionali di attuazione;

b) alle imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale
e locale di cui alla legge 28 settembre 1939, n. 1822, al Regolamento
(CEE) n. 684/92 del Consiglio del 16 marzo 1992, e successive
modificazioni, e al citato decreto legislativo n. 422 del 1997;

c) agli enti pubblici e alle imprese esercenti trasporti a fune in
servizio pubblico per trasporto di persone.
3. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da pubblicare
nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 luglio 2002, è eventualmente
rideterminata, per il periodo dal 1 gennaio 2002 al 30 giugno 2002, la
riduzione di cui al comma 1, al fine di compensare la variazione del
prezzo di vendita al consumo del gasolio per autotrazione, rilevato
settimanalmente dal Ministero delle attività  produttive, purchè e nei
limiti in cui lo scostamento del medesimo prezzo che risulti alla fine del
semestre, rispetto al prezzo rilevato nella prima settimana di gennaio
2002, superi mediamente il 10 per cento in pi๠o in meno dell’ammontare
dell’aliquota di accisa. Con il medesimo decreto vengono, altresì,
stabilite le modalità  per la regolazione contabile dei crediti di
imposta.

4. Per ottenere il rimborso di quanto spettante, anche mediante la
compensazione di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, e successive modificazioni, i destinatari del beneficio di
cui ai commi 1 e 2 presentano, entro il termine del 30 settembre 2002,
apposita dichiarazione ai competenti uffici dell’Agenzia delle dogane,
secondo le modalità  e con gli effetti previsti dal regolamento recante
disciplina dell’agevolazione fiscale a favore degli esercenti le attività 
di trasporto merci, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 9
giugno 2000, n. 277.
5. Nell’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 30 giugno 2001, n. 246,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2001, n. 330, come
suc

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