Sentenza n. 299 dell’11 gennaio 2002
REGOLAMENTAZIONE DEL DIRITTO DI VISITA DEL MINORE E CONVENZIONE
DELL’AJA
(Sezione Prima Civile – Presidente R. De Musis – Relatore
G. Luccioli)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inoltrato all’Autorità centrale presso l’Ufficio per la
giustizia minorile ai sensi della Convenzione de l’Aja del 25 ottobre
1980 e dell’ art. 7 della legge di ratifica 15 gennaio 1994 n. 64 T. P.,
cittadina israeliana e madre delle minori (omissis), chiedeva
che il Tribunale per i Minorenni di Genova regolamentasse il proprio
diritto di visita alle figlie in modo da prevedere anche brevi periodi
di vacanza delle stesse in Israele, suo paese di residenza: I’ istante
prospettava la difficoltà di incontrare le minori in Italia alle
condizioni estremamente restrittive poste dal padre e deduceva anche che
a causa dei suoi problemi di salute le era stato prescritto dai medici
curanti di non volare e che persino le conversazioni telefoniche con le
bambine le erano impossibili per gravi fastidi all’udito.
Disposta l’audizione della P., che non compariva, ma veniva
rappresentata dai suoi difensori, e dell’ex coniuge M. D., padre delle
minori, con decreto del 2 – 6 ottobre 2000 il Tribunale per i Minorenni
rigettava il ricorso, osservando in motivazione che l’unico
provvedimento allo stato efficace tra le parti era il decreto del 16 –
22 gennaio 1997, confermato il 14 – 20 marzo 1997 dalla Corte di Appello
di Venezia, emesso dal Tribunale per i Minorenni di Venezia nell’ambito
di una procedura ai sensi degli artt. 330, 333 e 336 c.c., il quale
aveva disposto l’affidamento delle minori al padre, delegando al
medesimo la regolamentazione dei rapporti con la madre; che non era v
nei poteri del giudice adito sindacare detto provvedimento e valutare le
ragioni che avevano indotto l’autorità giudiziaria veneziana ad
affidare le bambine al D., nè precisare tempi e modi di un diritto di
visita cosí regolamentato; che la successiva declaratoria di decadenza
della madre dalla potestà , allo stato all’esame della Corte di
Cassazione, costituiva comunque indice della valutazione di
inaffidabilità della P. compiuta dai giudici di Venezia; che peraltro
il Tribunale ordinario di Genova era stato già investito della
richiesta di ridefmire le modalità di frequentazione della madre; che
il D. non aveva mai impedito gli incontri, ma ispirandosi a modalità
contenute in un provvedimento emesso il 16 agosto 1999 dal Tribunale per
i Minorenni di Genova, il cui successivo annullamento da parte della
Corte di Appello gli avrebbe pur consentito di impedire le visite
mensili ivi previste, aveva continuato a seguire la traccia segnata in
detta pronuncia, reperendo luoghi e persone idonei a tutelare le minori
ed al tempo stesso ad assicurare la maggiore spontaneità possibile dei
contatti con la madre.
E pertanto, essendo stato nella specie espressamente previsto un
diritto di visita, pur affidato nelle sue modalità alla prudente
valutazione del genitore affidatario, e tenuto conto che la situazione
appariva ad alto rischio di rapimento, per avere la P. posto in essere
ben due illecite sottrazioni delle figlie, considerato d’ altro canto
che la medesima aveva la concreta possibilità di incontrare le minori,
pur con il pesante controllo cui la sua stessa condotta aveva dato
causa, rilevato ancora che gli impedimenti fisici lamentati apparivano
di natura temporanea e comunque tali da non precludere viaggi in Italia
con mezzi diversi da quello aereo, riteneva di non dover adottare alcun
diverso provvedimento.
Avverso tale decreto ha proposto ricorso per cassazione la P.
deducendo quattro motivi illustrati con memoria. Il D. ha resistito con
controricorso ed ha proposto ricorso incidentale affidato ad un unico
motivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va innanzi tutto disposta la riunione del ricorso principale e di
quello incidentale, ai sensi dell’art. 335 c.p.c.
Con il primo motivo del proprio ricorso la P., denunciando violazione
e falsa applicazione di norme di diritto in relazione agli artt. 1, 5 e
21 della Convenzione de l’Aja del 25 ottobre 1980, deduce che il
Tribunale per i Minorenni ha errato nel ritenere che la richiamata
Convenzione preveda l’intervento dell’autorità giudiziaria per la
regolamentazione del diritto di visita solo quando detto diritto non sia
stato riconosciuto, contemplando essa l’intervento del Tribunale per i
Minorenni anche nell’ipotesi in cui sia necessario tutelare l’esercizio
di un diritto di visita già stabilito, sia nello Stato di residenza
abituale del minore che in quello di residenza del genitore non
affidatario, regolandone le modalità di esercizio.
Con il secondo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione
degli artt. 317 e 155 c.c. e 6 della legge n. 898 del 1970, si deduce
che il provvedimento impugnato, affermando che era stato riconosciuto il
diritto di visita della P., da esercitare "in base alla prudente
valutazione del genitore affidatario", non ha considerato che
rimettere al mero arbitrio dell’altro genitore detto diritto equivale ad
una negazione dell’effettivo esercizio di esso e non ha rilevato che
costituisce obbligo del giudice quello di stabilire le modalità di
esercizio dei diritti spettanti al genitore non affidatario. Si aggiunge
che anche nell’ipotesi di ritenuta non applicabilità della Convenzione
de l’Aja il Tribunale per i Minorenni avrebbe dovuto disciplinare
l’esercizio del diritto di visita in Italia, precisando modalità e
tempi tali da consentire un concreto rapporto affettivo tra madre e
figlie.
Con il terzo motivo, denunciando omissione, insufficienza e
contraddittorietà di motivazione, si deduce che con l’affermare che la
declaratoria di decadenza della madre dalla potestà genitoriale, pur
impugnata dinanzi al giudice di legittimità , costituiva indice della
valutazione di inaffidabilità formulata dai giudici veneziani il
Tribunale per i Minorenni ha errato per un triplice ordine di ragioni:
in primo luogo perchè l’esame allo stesso demandato era limitato alla
verifica della sussistenza dei presupposti per l’applicazione della
Convenzione, senza alcuna indagine o apprezzamento di merito; in secondo
luogo perchè comunque la decadenza dalla potestà non comporta di per sè
l’esclusione delle visite da parte del genitore decaduto ancora, sotto
il profilo motivazionale, perchè la pretesa inaffidabilità della P.
avrebbe potuto rilevare ai fini della regolamentazione dell’esercizio
del diritto di visita in misura garantita e protetta, non già per
rifiutare l’applicazione della Convenzione.
Con il quarto motivo, denunciando omissione, insufficienza e
contraddittorietà di motivazione, si sostiene che il Tribunale per i
Minorenni, ritenendo l’esistenza di un "alto rischio di rapimento,
cosí ben descritto dai giudici israeliani", con riferimento alla
sentenza emessa dal Tribunale di Tel Aviv il 16 aprile 1999, ha mancato
di considerare altri e ben più pregnanti elementi emergenti dalla
documentazione prodotta, che avrebbero dovuto indurre ad escludere con
certezza l’esistenza di un rischio siffatto, ed ha erroneamente
affermato, in difetto dei relativi elementi fattuali, che la ricorrente
si era resa responsabile di "ben due sottrazioni delle
figlie".
Tali motivi, da esaminare congiuntamente per la loro logica
connessione, sono infondati.
Va ricordato che il "diritto di visita", configurato
nell’ordinamento Italiano come uno strumento in forma ridotta o
affievolita per l’esercizio del fondamentale diritto – dovere di
entrambi i genitori di mantenere, istruire ed educare i figli, che
riceve riconoscimento costituzionale nell’art. 30 comma 1° Cost. e che
l’art. 147 c.c. pone tra gli effetti del matrimonio, trova specifica
tutela nella Convenzione de l’Aia del 1980, secondo quanto espressamente
enunciato nel suo e preambolo e nell’art. 1 lett. b). La Convenzione non
fornisce una definizione di detto diritto, ma all’art. 5 ne precisa il
contenuto ricomprendendovi il "diritto di condurre il minore in un
luogo diverso dalla sua residenza abituale per un periodo limitato di
tempo".
Le norme che specificamente disciplinano il diritto in discorso sono
l’ art. 7 lett. f), che nell’ambito del dovere di cooperazione al fine
di conseguire gli obiettivi della Convenzione fa carico alle Autorità
centrali di prendere i provvedimenti necessari per "avviare o
agevolare l’instaurazione di una procedura giudiziaria o amministrativa,
diretta a consentire l’organizzazione o l’esercizio effettivo del
diritto di visita", e l’art. 21, il quale prevede che la domanda da
inoltrare all’Autorità centrale può avere ad oggetto
"l’organizzazione o la tutela dell’esercizio effettivo del diritto
di visita", impegna le Autorità centrali agli obblighi di
cooperazione al fine di assicurare un pacifico esercizio del diritto e
assolvimento di ogni condizione cui esso possa essere soggetto,
rimuovendo ogni ostacolo alla sua effettiva attuazione, e prevede infine
la possibilità per le Autorità centrali di "avviare, o agevolare,
una procedura legale al fine di organizzare o tutelare il diritto di
visita e le condizioni cui f esercizio di detto diritto di visita possa
essere soggetto". In coerenza con T. previsioni l’art. 7 della
legge n. 64 del 1994 fa riferimento alle istanze tendenti a
"ristabilire l’esercizio effettivo del diritto di visita" ed
alle richieste del procuratore della Repubblica al tribunale di ordinare
il "ripristino del diritto di visita".
Dal complesso di T. indicazioni normative appare evidente
l’applicabilità dello strumento offerto dalla Convenzione de l’Aja e
dalla legge di ratifica nell’ipotesi – corrispondente alla fattispecie
in esame, avuto riguardo al contenuto dell’istanza – in cui si invochi
la tutela dell’esercizio effettivo di un diritto di visita già
riconosciuto e disciplinato, rimuovendo gli ostacoli frapposti dal
genitore affidatario alla sua attuazione.
E’ peraltro evidente che in ipotesi siffatte non è nei poteri del
Tribunale per i Minorenni modificare il provvedimento regolatore del
diritto in discorso emesso dal giudice competente, essendo esso chiamato
solo a verificare se il diritto stesso sia stato leso nel suo effettivo
esercizio e ad ordinarne eventualmente il ripristino.
E pertanto, pur rilevata l’inesattezza del passaggio motivazionale
del decreto impugnato in cui sembra affermarsi che la Convenzione in
discorso è applicabile solo in mancanza di un provvedimento statale
regolatore del diritto di visita, la soluzione adottata si profila
corretta, avendo il giudice di merito comunque accertato che la
possibilità di incontri tra la madre e le figlie disciplinata dal
Tribunale per i Minorenni di Venezia non era mai stata interdetta e che
non sussistevano impedimenti rilevanti all’esercizio del diritto di
visita riconosciuto alla P.. In particolare il giudice adito, sulla
premessa che l’unico provvedimento allo stato efficace tra le parti era
quello del Tribunale per i Minorenni di Venezia in data 16 – 22 gennaio
1997, confermato in sede di gravame, che nell’ambito di una procedura ai
sensi degli artt. 330, 333 e 336 c.c. aveva affidato le minori al padre,
delegando al medesimo la regolamentazione dei contatti con la madre – in
considerazione della pregressa sottrazione delle figlie da parte della
P., con il loro trasferimento in Israele contro la volontà paterna ed
in violazione degli impegni assunti con il giudice delegato – e
sull’esatto rilievo che non era nei propri poteri sindacare detto;
provvedimento nè precisare tempi e modi di un diritto di visita già in
quella sede regolamentato, e dando comunque atto che la stessa P. aveva
investito il Tribunale ordinario di Genova per ottenere una nuova
pronuncia sull’affidamento, ha rilevato che il D. non aveva mai impedito
gli incontri tra la madre e le figlie, ma aveva continuato ad
organizzarli in modo non arbitrario – sulla traccia , segnata da altro
provvedimento in data 16 agosto 1999 del Tribunale per i Minorenni di
Genova, successivamente annullato – sia con riguardo alla intensità
delle visite che alle modalità del loro svolgimento, cosí da garantire
la tutela della incolumità psicofisica delle minori ed al tempo stesso
la maggiore spontaneità possibile del loro rapporto con la madre.
Il medesimo giudice ha altresí affermato, con apprezzamento in fatto
non suscettibile di censura in questa sede, in quanto congruamente e
logicamente motivato, che la remissione al padre della regolamentazione
degli incontri non integrava una sostanziale denegazione del diritto di
visita nè valeva di per sè a determinare – in quanto comportante
l’impossibilità per la madre di condurre le bambine in Israele – un
effettivo ostacolo all’esercizio del diritto stesso, attesa la
temporaneità dell’impedimento ad avvalersi del mezzo aereo dalla
medesima addotto e comunque la possibilità di raggiungere l’Italia con
mezzi diversi, ed ha conclusivamente e correttamente ritenuto che in
tale situazione di fatto non sussistessero gli estremi per l’emissione
di un provvedimento volto a garantire l’effettivo esercizio del diritto
invocato.
Le osservazioni che precedono soccorrono ai fini del rigetto
dell’unico motivo del ricorso incidentale, con il quale si deduce che il
decreto impugnato avrebbe domato non già rigettare, ma dichiarare
inammissibile l’istanza, stante l’inapplicabilità alla fattispecie
della Convenzione de l’Aja, per essere stata già dettata una
regolamentazione del diritto di visita.
L’esito della lite induce a compensare totalmente tra le parti le
spese di questo giudizio di cassazione.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte di Cassazione riunisce i ricorsi e li rigetta. Compensa le
spese.
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