Articolo 1.
1. All’articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il secondo
comma è abrogato.
Articolo 2.
1.L’articolo 4 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è abrogato.
Articolo 3
1. Dopo l’articolo 9 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è
inserito il seguente:
Art. 9- bis. Fallimento dichiarato da tribunale incompetente.
Il Tribunale che si dichiara incompetente, all’esito del giudizio di
cui all’articolo 18 della presente legge, o che è dichiarato
incompetente, dispone, con decreto, l’immediata trasmissione degli atti
a quello competente, il quale provvede, con decreto, alla nomina del
giudice delegato e del curatore ed impartisce le ulteriori disposizioni
per la prosecuzione della procedura.
In tal caso, restano salvi gli atti precedentemente compiuti.
Qualora l’incompetenza sia dichiarata all ‘esito del giudizio di cui
all ‘articolo 18, l’opposizione, per le questioni diverse dalla
competenza, è riassunta a norma dell’articolo 50 del codice di procedura
civile dinanzi al tribunale dichiarato competente.
Lo stesso tribunale è, altresì, competente per tutte le azioni che
derivano dal fallimento, eccettuate le azioni reali immobiliari.
I giudizi in corso, nei quali sia parte il curatore del fallimento
aperto dal tribunale incompetente, sono dichiarati interrotti, anche
d’ufficio, e sono proseguiti da nuovo curatore o riassunti nei suoi
confronti, a norma degli articoli 302 e 303 de codice di procedura civile.
In caso di prosecuzione o riassunzione, l’incompetenza di cui al comma
precedente è rilevata, anche d’ufficio, non oltre il primo grado del
processo.
Articolo 4.
1.All’articolo 10 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dopo il
primo comma è aggiunto il seguente: le società iscritte nel registro
delle imprese non possono essere dichiarate fallite decorso un anno dalla
cancellazione.
Articolo 5.
1.L’articolo 15 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è
sostituito dal seguente: Art. 15. Procedimento. Il Tribunale, prima di
provvedere, convoca l’imprenditore e il ricorrente.
Il collegio può delegare al giudice relatore l’audizione e l’attività
istruttoria, ove necessaria.
Tra la data della comunicazione dell’avviso di convocazione o della
notificazione del ricorso e quel1a dell’udienza deve intercorrere un
termine non inferiore a quindici giorni liberi.
Il termine può essere abbreviato dal tribunale, con decreto
motivato, se ricorrono particolari ragioni di urgenza.
Articolo 6.
1. All’articolo 16, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942,
n. 267, i numeri 4) e 5)sono sostituiti dai seguenti: 4) assegna ai
creditori e ai terzi, che vantano diritti reali mobiliari su cose in
possesso del fallito, un termine non superiore a sette giorni prima
dell’adunanza di cui al numero seguente per la presentazione in
cancelleria delle domande;
5) stabilisce il luogo, il giorno e l’ora dell’adunanza in cui si
procederà senza ritardo all’esame dello stato passivo.
2. all’articolo 16 il quarto comma è abrogato
Articolo 7.
1.All’articolo 17 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,
il primo comma è sostituito dal seguente:
la sentenza che dichiara il fallimento è notificata al debitore su
richiesta del cancelliere ed è comunicata per estratto, a norma
dell’art. 136 del codice di procedura civile, al curatore e al creditore
richiedente, non pi๠tardi del giorno successivo alla sua data.
L’estratto deve contenere il nome delle parti, il dispositivo e la data
della sentenza.
2. All’articolo 17, secondo comma, del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267, le parole: alla porta esterna del tribunale sono sostituite
dalle seguenti: all’albo del tribunale.
3. All’articolo 17 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il
terzo comma è abrogato.
Articolo 8.
1.All’articolo 18 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il primo
comma sostituito dal seguente: Contro la sentenza che dichiara il
fallimento può essere proposta opposizione dal debitore e da qualunque
interessato, davanti al tribunale che 1’ha pronunciata, nel termine di
trenta giorni.
Il termine decorre per il debitore dalla data della notificazione a
norma dell’articolo precedente e per ogni altro interessato dalla data
dell’affissione.
In ogni caso l ‘opposizione non può proporsi decorso un anno dalla
pubblicazione della sentenza.
2. All’articolo 19 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il
terzo comma è abrogato.
Articolo 9.
1.L’articolo 26 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è
sostituito dal seguente Art. 26.Reclamo contro i provvedimenti del giudice
delegato. Contro i provvedimenti del giudice delegato, salvo
disposizione contraria, può essere proposto reclamo al tribunale a norma
dell’art. 739 del codice di procedura civile dal curatore, dal fallito e
da chiunque vi abbia interesse.
Il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio di dieci giorni,
che decorre dalla comunicazione o dalla notificazione del provvedimento
per il curatore, per il fallito e per chi ha chiesto o nei cui confronti
è stato chiesto il provvedimento; dal deposito del provvedimento in
cancelleria ovvero dall’affissione, se il provvedimento deve essere
affisso, per ogni altro interessato.
La comunicazione integrale fatta dal curatore mediante lettera
raccomandata con avviso di ricevimento equivale a notificazione.
Indipendentemente dalla previsione di cui al comma che precede il
reclamo non può proporsi decorsi 120 giorni dal deposito del
provvedimento in cancelleria.
Il tribunale pronuncia in camera di consiglio con decreto motivato,
dopo aver sentito il reclamante, il curatore e gli eventuali
controinteressati.
Del collegio non può far parte il giudice delegato.
Articolo 10.
1.All’articolo 34 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il
primo e secondo comma sono sostituiti dai seguenti: le somme riscosse a
qualunque titolo dal curatore, dedotto quanto il giudice delegato con
decreto dichiara necessario per le spese di giustizia e di amministrazione,
devono essere depositate entro cinque giorni presso l’ufficio postale o
presso una banca.
Il deposito deve essere intestato all’ufficio fallimentare e può
essere ritirato solo con le modalità stabilite dal giudice delegato.
Articolo 11.
1.All’articolo 35 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il
secondo comma è sostituito dal seguente: se gli atti suddetti sono di
valore indeterminato o superiore a quindicimila, l’autorizzazione deve
essere data, su proposta del giudice delegato e sentito il comitato dei
creditori, dal tribunale con decreto motivato non soggetto a gravame.
Il limite di cui innanzi è adeguato ogni tre anni con decreto del
Ministro della giustizia.
Articolo 12.
1.All’articolo 46, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942,
n. 267, il numero 3) è sostituito dal seguente: 3) i frutti derivanti
dall’usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo
patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto è disposto dall’articolo
170 del codice civile.
2.all’articolo 46, primo coma, del regio decreto 216 marzo 1942,
n. 267, il numero 4) è abrogato.
Articolo 13.
1.L’articolo 48 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è
sostituito dal seguente: Art. 48. Corrispondenza diretta al fallito. La
corrispondenza diretta al fallito, a società o ad enti dichiarati falliti
deve essere consegnata al curatore, il quale può trattenere solo quella
riguardante rapporti compresi nel fallimento.
Il fallito e il legale rappresentante della società , o dell’ente
assoggettato a fallimento, hanno diritto di prendere visione della
corrispondenza.
Il curatore deve conservare il segreto sul contenuto di questa,
estraneo ai rapporti compresi nel fallimento.
Articolo 14.
1.l’articolo 49 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è
sostituito dal seguente: Art. 49.
Obblighi del fallito.
Il fallito deve comunicare al curatore ogni cambiamento della propria
residenza, o comunque del proprio domicilio o della propria sede, e deve
presentarsi personalmente al giudice delegato, al curatore o al comitato
dei creditori, ogni qualvolta è chiamato, salvo che, per legittimo
impedimento, il giudice lo autorizzi a comparire per mezzo di mandatario.
Il giudice può far accompagnare il fallito dalla forza pubblica, se
questi non ottempera all’ordine di presentarsi.
Articolo 15.
1.All’articolo 50 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il
secondo e terzo comma sono sostituiti dai seguenti: le iscrizioni dei nomi
dei falliti sono cancellate dal registro in seguito alla chiusura del
fallimento.
Il fallito è soggetto alle incapacità stabilite dalla legge fino alla
chiusura della procedura fallimentare.
Articolo 16.
1.All’articolo 54 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il
terzo comma è sostituito dal seguente: l’estensione del diritto di
prelazione agli interessi è regolata dagli articoli 2749, 2788, 2855,
commi secondo e terzo, del codice civile, intendendosi equiparata la
dichiarazione di fallimento all’atto di pignoramento.
Articolo 17.
1.L’articolo 70 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è
abrogato.
Articolo 18.
1.L’Articolo 84 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è
sostituito dal seguente: Art. 84. Apposizione dei sigilli.
Dichiarato il fallimento, il curatore precede immediatamente, secondo
le norme stabilite dal codice di procedura civile, all’apposizione dei
sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell’impresa e
sugli altri beni del debitore.
Il curatore può richiedere l’assistenza della forza pubblica.
2.L’articolo 85 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 è
abrogato.
3.All’articolo 86, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942,
n. 267, al numero 1) la parola: giudice è sostituita dalla seguente:
curatore.
4. All’articolo 86 del regio decreto 16 marzo 1042, n. 267, il
terzo comma è abrogato.
Articolo 19.
1. All’articolo 87 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, la
rubrica ed il primo e secondo comma sono sostituiti dai seguenti: Art. 87.
Inventario. Il curatore deve fare l’inventario nel pi๠breve termine
possibile.
A tale operazione egli procede secondo le norme stabilite dal codice di
procedura civile, presenti o avvisati il fallito e il comitato dei
creditori, se esiste, redigendo processo verbale.
Possono intervenire i creditori.
Il giudice delegato può disporre che il curatore proceda
immediatamente a redigere l’inventario, senza preventiva apposizione dei
sigilli, può prescrivere speciali norme e cautele per l’inventario e,
quando occorre, nomina uno stimatore.
Articolo 20.
1.All’articolo 90 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il primo
comma è sostituito dal seguente: dopo la dichiarazione di fallimento il
tribunale può disporre la continuazione temporanea dell’esercizio
dell’impresa del fallito, quando ciò appaia conveniente
nell’interesse dei creditori.
Articolo 21.
1.All’articolo 92 del regio decreto 16 marzo 1942, 267, la rubrica ed
il primo comma sono sostituiti dai seguenti: Art. 92. Avviso ai creditori
ed agli altri interessati.
Il curatore comunica, mediante raccomandata, ai creditori e agli altri
interessati compresi negli elenchi indicati nell’articolo 89 il termine
entro il quale devono far pervenire in cancelleria le loro domande, nonché
le disposizioni della sentenza dichiarativa di fallimento, che riguarda la
formazione dello stato passivo, con l’espresso avvertimento che le
domande non pervenute entro il termine saranno considerate tardive ai
sensi e per gli effetti degli articoli 101 e 103.
Articolo 22.
1.All’articolo 93 del regio decreto 16 marzo, 1942, n. 267, il
secondo comma è sostituito dal seguente: se il creditore non è
domiciliato nel circondario del tribunale, la domanda deve inoltre
contenere l’elezione del domicilio nel circondario stesso; altrimenti
tutte le notificazioni e le comunicazioni posteriori si fanno al creditore
presso la cancelleria del tribunale.
2. All’articolo 93 del regio decreto 165 marzo 1942, n. 267, il
terzo comma è abrogato.
Articolo 23.
1. All’articolo 95 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il
quarto comma è abrogato.
Articolo 24.
1.All’articolo 96 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, la
rubrica ed il primo comma sono sostituiti dai seguenti: Art. 96. Esame
dello stato passivo.
Nell’adunanza prevista dal n. 5) dell’articolo 16, è esaminato,
alla presenza del curatore e con l’intervento del fallito, lo stato
passivo.
Articolo 25.
1.L’articolo 97 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è
sostituito dal seguente: Art.97. Esclusività dello stato passivo.
Lo stato passivo del fallimento è sottoscritto dal giudice delegato e
dal cancelliere ed è depositato in cancelleria unitamente al decreto del
giudice che lo dichiara esecutivo con decorrenza dalla data del deposito.
I cr
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