Decreto Legge nel testo approvato dal Consiglio dei Ministri in data 7 marzo 2002, recante alcune modifiche alla disciplina del contributo unificato per gli atti giudiziari

Art. 1

1. Il comma 3 dell’art. 9 della legge 23
dicembre 1999, n. 488, è sostituito dal seguente: "3. La parte che per
prima si costituisce in giudizio, o che deposita il ricorso introduttivo ovvero,
nei procedimenti esecutivi, che fa istanza per l’assegnazione o la vendita dei
beni pignorati è tenuta all’anticipazione del pagamento del contributo di cui
al comma 2.

La parte che modifichi la domanda o proponga domanda riconvenzionale o formuli
chiamata in causa o svolga intervento autonomo, cui consegna l’aumento del
valore della causa, è tenuta a farne espressa dichiarazione e a procedere al
relativo pagamento integrativo secondo gli importi e i valori indicati nella
tabella 1 allegata alla legge".

2. Al comma 4 dell’art. 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, in fine, sono
aggiunte le seguenti parole:

"ed è prenotato a debito per essere recuperato nei confronti della parte
obbligata al risarcimento del danno.".

3. Al comma 5 dell’art. 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 sono soppresse le
seguenti parole:

"ovvero nell’atto di precetto. In caso di modifica della domanda che ne
aumenti il valore, la parte è tenuta a farne espressa dichiarazione e a
procedere al relativo pagamento integrativo, secondo gli importi e i valori
indicati nella tabella 1 allegata alla presente legge. Ove non vi provveda, il
giudice dichiara l’improcedibilità  della domanda".

4. Dopo il comma 5 dell’art. 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è aggiunto
il seguente comma:

"5-bis. In caso di omesso o insufficiente pagamento del contributo, il
funzionario addetto all’ufficio giudiziario, entro dieci giorni, notifica alla
parte l’invito al pagamento dell’importo dovuto, quale risulta dal raffronto tra
la dichiarazione resa e il corrispondente scaglione della tabella, avvertendo
espressamente che, in caso di mancato pagamento entro il termine di un mese, si
procederà  a iscrizione a ruolo per la riscossione coattiva ai sensi del dlgs 9
luglio 1997, n. 237, del dlgs 26 febbraio 1999, n. 46 e del dlgs 13 aprile 1999,
n. 112 e successive modificazioni".

5. Il comma 8 dell’art. 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è sostituito
dal seguente: "8. Non sono soggetti al contributo di cui al presente
articolo i procedimenti già  esenti, senza limiti di competenza o di valore,
dall’imposta di bollo, o da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e
natura, nonché i procedimenti di rettificazione di stato civile, i procedimenti
in materia di equa riparazione previsti dalla legge 24 marzo 2001, n. 89, i
procedimenti in materia tavolare, i procedimenti cautelari attivati in corso di
causa, e i procedimenti di regolamento di competenza e di giurisdizione.".

6. Il comma 11 dell’art. 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è sostituito
dal seguente:

"11. Le disposizioni del presente
articolo si applicano dal 1° marzo 2002 ai procedimenti iscritti a ruolo a
decorrere dalla medesima data. Per i procedimenti già  iscritti a ruolo alla
data del 1° marzo 2002 la parte deve valersi delle disposizioni del presente
articolo versando, per la prima udienza utile, l’importo del contributo di cui
alla tabella 1 in ragione:

a) del 20% per le cause iscritte prima dell’anno 1997;

b) del 50% per le cause iscritte prima del 1° gennaio 2000;

c) del 70% per le cause iscritte dal 1° gennaio 2000.

Non sono soggetti al contributo di cui al presente articolo i procedimenti
rimessi o assunti in decisione, anche se rimessi sul ruolo successivamente
all’entrata in vigore della presente legge, né i procedimenti iscritti a ruolo
anteriormente al 1° gennaio 1992.

Non si fa luogo al rimborso o alla ripetizione di quanto già  pagato a titolo
d’imposta di bollo, di tassa d’iscrizione a ruolo, (e) di diritti di cancelleria,
di diritti di chiamata di causa e di tassa fissa.’.

7. Dopo il punto 3 della tabella di cui all’art. 9 della legge 23 dicembre 1999,
n. 488, è aggiunto il seguente:

"3-bis. Nell’ipotesi di cui all’art. 91 del rd 16 marzo 1942, n. 267 è
dovuto il contributo pari a lire 1.000.000.".

8. Nel punto 4 della tabella n. 1 allegata alla legge 23 dicembre 1999, n. 488,
dopo le parole "titolo I’ sono aggiunte le seguenti: "il capo I, III,
IV, V e VI’" e sono soppresse le seguenti parole: "e II".

9. Dopo il punto 4 della tabella n. 1 allegata alla legge 23 dicembre 1999, n.
488, è aggiunto il seguente:

´4-bis. Per i procedimenti di volontaria giurisdizione nonché per i
procedimenti speciali di cui al libro quarto, titolo II, del codice di procedura
civile, è dovuto il contributo indicato alla lettera b) del comma 1 della
presente tabella.’.

10. Dopo il punto 5 della tabella n. 1 allegata alla legge 23 dicembre 1999, n.
488, è aggiunto il seguente:

´5-bis. Per i procedimenti di opposizione agli atti esecutivi il contributo
dovuto è pari a lire 200.000. Il contributo non è dovuto per i procedimenti
esecutivi per consegna e rilascio.’.

11. Dopo il punto 5-bis della tabella n. 1 allegata alla legge 23 dicembre 1999,
n. 488, è aggiunto il seguente:

5-ter. Per i procedimenti in materia di
locazione, comodato, occupazione senza titolo e di impugnazione di delibere
condominiali, il contributo dovuto è pari a lire 200.000.

Art. 2

1. Nell’art. 71 delle norme di attuazione del
codice di procedure civile le parole "l’indicazione delle parti." sono
sostituite dalle seguenti: "l’indicazione delle generalità  delle parti e
del codice fiscale".’.

Art. 3

Norma transitoria

1. Per i procedimenti iscritti a ruolo dal 1° marzo 2002 alla data di entrata
in vigore del presente decreto e per i procedimenti, già  iscritti a ruolo alla
data del 1° marzo 2002, per i quali la parte si è avvalsa della facoltà  di
versare il contributo nella misura del 50%, sono fatti salvi gli atti compiuti e
non si fa luogo a rimborso, a ripetizioni o a integrazioni di quanto pagato.

Art. 4

1. Il presente decreto entra in vigore il
giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana
e sarà  presentato alle camere per la conversione in
legge.

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