LaRelazione illustrativa [1]
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI SUI PROCEDIMENTI PER
L’ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI COMUNITARI
Articolo 1
(Delega al Governo per l’attuazione di direttive
comunitarie)
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla
data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi
recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese
negli elenchi di cui agli allegati A e B.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell’articolo 14
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del
Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di
concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia,
dell’economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in
relazione all’oggetto della direttiva.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle
direttive comprese nell’elenco di cui all’allegato B nonché, qualora
sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi
all’attuazione delle direttive elencate nell’allegato A, sono
trasmessi, dopo l’acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge,
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi
sia espresso, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere
dei competenti organi parlamentari. Decorso tale termine i decreti sono
emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine previsto per il
parere dei competenti organi parlamentari scada nei trenta giorni che
precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 4 o
successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.
4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei
decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e
criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può emanare,
con la procedura indicata nei commi 2 e 3, disposizioni integrative e
correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1.
5. In relazione a quanto disposto dall’articolo 117, 5° comma, della
Costituzione, i decreti legislativi emanati nelle materie di competenza
legislativa delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano,
entrano in vigore alla data di scadenza del termine stabilito per
l’attuazione della normativa comunitaria e perdono comunque efficacia a
decorrere dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione
adottata da ciascuna regione e provincia autonoma nel rispetto dei vincoli
derivanti dall’ordinamento comunitario e, nelle materie di competenza
concorrente, dei principi fondamentali stabiliti dalla legge.
Articolo 2
(Princìpi e criteri direttivi generali della delega
legislativa)
1. Salvi gli specifici princìpi e criteri direttivi stabiliti dalle
disposizioni di cui al capo II ed in aggiunta a quelli contenuti nelle
direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all’articolo 1 sono
informati ai seguenti princìpi e criteri direttivi generali:
a) le amministrazioni direttamente interessate provvedono
all’attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture
amministrative;
b) per evitare disarmonie con le discipline vigenti per i singoli
settori interessati dalla normativa da attuare, sono introdotte le
occorrenti modifiche o integrazioni alle discipline stesse, fatte salve le
materie oggetto di delegificazione ovvero i procedimenti oggetto di
semplificazione amministrativa, materie e procedimenti per i quali le
eventuali modifiche ed integrazioni delle relative discipline hanno luogo
con regolamenti autorizzati ai sensi dell’art. 3;
c) salva l’applicazione delle norme penali vigenti, ove
necessario per assicurare l’osservanza delle disposizioni contenute nei
decreti legislativi, sono previste sanzioni amministrative e penali per le
infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei
limiti, rispettivamente, dell’ammenda fino a 103.291 euro e
dell’arresto fino a tre anni, sono previste, in via alternativa o
congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a
pericolo interessi generali dell’ordinamento interno, ivi compreso
l’ecosistema. In tali casi sono previste: la pena dell’ammenda
alternativa all’arresto per le infrazioni che espongano a pericolo o
danneggino l’interesse protetto; la pena dell’arresto congiunta a
quella dell’ammenda per le infrazioni che rechino un danno di
particolare gravità . La sanzione amministrativa del pagamento di una
somma non inferiore a 103 euro e non superiore a 103.291 euro è prevista
per le infrazioni che ledano o espongano a pericolo interessi diversi da
quelli sopra indicati. Nell’ambito dei limiti minimi e massimi previsti,
le sanzioni sopra indicate sono determinate nella loro entità , tenendo
conto della diversa potenzialità lesiva dell’interesse protetto che
ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali
del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di
prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che
l’infrazione può recare al colpevole o alla persona o ente nel cui
interesse egli agisce. In ogni caso sono previste sanzioni identiche a
quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per le violazioni
omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni alle disposizioni
dei decreti legislativi;
d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non
riguardano l’attività ordinaria delle amministrazioni statali o
regionali possono essere previste nei soli limiti occorrenti per
l’adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive; alla
relativa copertura, nonché alla copertura delle minori entrate
eventualmente derivanti dall’attuazione delle direttive, in quanto non
sia possibile fare fronte con i fondi già assegnati alle competenti
amministrazioni, si provvede a carico del Fondo di rotazione di cui
all’articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, per un ammontare non
superiore a 50 milioni di euro;
e) all’attuazione di direttive che modificano precedenti
direttive già attuate con legge o decreto legislativo si procede, se la
modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando
le corrispondenti modifiche alla legge o al decreto legislativo di
attuazione della direttiva modificata;
f) i decreti legislativi assicurano in ogni caso che, nelle materie
oggetto delle direttive da attuare, la disciplina sia pienamente conforme
alle prescrizioni delle direttive medesime, tenuto anche conto delle
eventuali modificazioni comunque intervenute fino al momento
dell’esercizio della delega;
g) quando si verifichino sovrapposizioni di competenze fra
amministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le competenze di pià¹
amministrazioni statali, i decreti legislativi individuano, attraverso le
pi๠opportune forme di coordinamento, rispettando il principi di
sussidiarietà , differenziazione e adeguatezza e le competenze delle
regioni e degli altri enti territoriali, le procedure per salvaguardare
l’unitarietà dei processi decisionali, la trasparenza, la celerità ,
l’efficacia e l’economicità nell’azione amministrativa e la chiara
individuazione dei soggetti responsabili.
Articolo 3
(Attuazione delle direttive con regolamento autorizzato)
1. Il Governo è autorizzato a dare attuazione alle direttive comprese
nell’elenco di cui all’allegato C con uno o pi๠regolamenti ai sensi
dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
attenendosi a princìpi e criteri direttivi corrispondenti a quelli
enunciati nelle lettere b), e), f), g), del comma 1 dell’articolo
2.
2. Fermo restando il disposto dell’articolo 5, comma 1, della legge 9
marzo 1989, n. 86, i regolamenti di cui al comma 1 possono altresì, per
tutte le materie non coperte da riserva assoluta di legge, dare attuazione
alle direttive che costituiscono modifica, aggiornamento o completamento
delle direttive comprese nell’allegato C, nonché, per le parti
interessate, alle direttive la cui attuazione comporti la modifica o
l’integrazione di discipline già delegificate ovvero riguardanti
procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa.
3. Ove le direttive cui essi danno attuazione prescrivano di adottare
discipline sanzionatorie, il Governo può prevedere nei regolamenti di cui
al comma 1, per le fattispecie individuate dalle direttive stesse,
adeguate sanzioni amministrative, che dovranno essere determinate in
ottemperanza ai principi stabiliti in materia dalla lettera c) del comma 1
dell’articolo 2.
4. In relazione a quanto disposto dall’articolo 117, 5° comma, della
Costituzione, i regolamenti emanati nelle materie di competenza
legislativa delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano,
entrano in vigore alla data di scadenza del termine stabilito per
l’attuazione della normativa comunitaria e perdono comunque efficacia a
decorrere dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione
adottata da ciascuna regione e provincia autonoma nel rispetto dei vincoli
derivanti dall’ordinamento comunitario e, nelle materie di competenza
concorrente, dei principi fondamentali stabiliti dalla legge.
Articolo 4
(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di
violazioni di disposizioni comunitarie)
1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme comunitarie
nell’ordinamento nazionale, il Governo, fatte salve le norme penali
vigenti, è delegato ad emanare, entro due anni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o
amministrative per le violazioni di direttive comunitarie attuate in via
regolamentare o amministrativa ai sensi della legge 22 febbraio 1994, n.
146, della legge 24 aprile 1998, n. 128, e della presente legge, e di
regolamenti comunitari vigenti alla data di entrata in vigore della
presente legge, per i quali non siano già previste sanzioni penali o
amministrative.
2. La delega di cui al comma 1 è esercitata con decreti legislativi
adottati a norma dell’articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le
politiche comunitarie e del Ministro della giustizia, di concerto con i
Ministri competenti per materia. I decreti legislativi si informeranno ai
princìpi e criteri direttivi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c).
3. Sugli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo il
Governo acquisisce i pareri dei competenti organi parlamentari che devono
essere espressi entro sessanta giorni dalla ricezione degli schemi.
Decorsi inutilmente i termini predetti, i decreti legislativi possono
essere comunque emanati.
Articolo 5
(Oneri relativi a prestazioni e controlli)
1. Nell’attuazione delle normative comunitarie, gli oneri derivanti
da prestazioni e controlli a carico degli uffici pubblici ricadono sui
soggetti interessati in relazione al costo effettivo del servizio, ove ciò
non risulti in contrasto con la disciplina comunitaria. Le tariffe di cui
al precedente periodo sono predeterminate e pubbliche.
Articolo 6
(Riordinamento normativo nelle materie interessate dalle
direttive comunitarie)
1. Il Governo è delegato ad emanare, con le modalità di cui ai commi
2 e 3 dell’articolo 1, entro diciotto mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, testi unici delle disposizioni dettate in
attuazione delle deleghe conferite per il recepimento di direttive
comunitarie, al fine di coordinare le medesime con le norme legislative
vigenti nelle stesse materie, apportando le sole integrazioni e
modificazioni necessarie a garantire la semplificazione e la coerenza
logica, sistematica e lessicale della normativa.
2. I testi unici di cui al comma 1 riguardano materie o settori
omogenei. Le disposizioni contenute nei testi unici non possono essere
abrogate, derogate, sospese o comunque modificate se non in modo esplicito,
mediante l’indicazione puntuale delle disposizioni da abrogare, derogare,
sospendere o modificare.
3. Il presente articolo non si applica alla materia della sicurezza e
igiene del lavoro.
Capo II
Disposizioni particolari di adempimento, criteri
specifici di delega legislativa
Articolo 7
(Modifica all’articolo 1469 sexies del codice civile,
in esecuzione della sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità
Europee, del 24 gennaio 2002, nella causa c-372/99)
1. All’articolo 1469-sexies, primo comma, del codice civile,
dopo le parole: "che utilizzano" sono aggiunte le seguenti:
"o che raccomandano l’utilizzo".
Articolo 8
https://www.litis.it
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