REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha
pronunciato la seguente
DECISIONE
sui ricorsi in appello:
1) n.5242/2001 proposto (…);
contro
– (…);
– (…), non costituitisi;
e nei confronti
del Ministero della Pubblica Istruzione, rappresentato e difeso
dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato ex lege in Roma, Via
dei Portoghesi n.12;
Interveniete ad Adiuvandum
– (…);
– (…) non costituitisi;
Interveniente ad opponendum
(…);
2) n.5940/2001 proposto da (…);
contro
– (…);
– (…) non costituitisi;
e nei confronti
del Ministero della Pubblica Istruzione rappresentato e difeso
dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato ex lege in Roma, Via
dei Portoghesi n.12;
Interveniente ad adiuvandum
(…).;
3) n.6030/2001 proposto da Ministero della Pubblica Istruzione
rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato e domiciliato
ex lege in Roma, Via dei Portoghesi n.12;
contro
– (…).. non costituitisi;
Interveniente ad adiuvandum
– .omissis .;
Interveniente ad opponendum
(…)..;
4) n.6222/2001 proposto da (…);
contro
Ministero della Pubblica Istruzione, in persona del Ministro
pro-tempore, non costituitosi;
5) n.6653/2001 proposto da (…) ;
contro
– il Ministero della Pubblica Istruzione, in persona del Ministro
pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato e
domiciliato ex lege in Roma, Via dei Portoghesi n.12;
– C.D. e M. D., non costituitisi;
per l’annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ”
Sez.III ” n.2796 del 2001 [1] ;
Visti i ricorsi con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti appellate;
Visti gli atti di intervento ad adiuvandum ed ad opponendum
proposti dai docenti sopra specificati;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza del 16 novembre 2001 relatore il Consigliere
Francesco Caringella. Uditi, l’Avv. Palmieri, l’Avv. dello Stato Zerman,
l’Avv. Mescia, l’Avv. Carrozzo, l’Avv. Salerni e l’Avv. Ciccotti per
delega dell’Avv. Tinaglia;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. Con la sentenza in epigrafe specificata il Giudice di primo grado ha
accolto in via parziale il ricorso proposto da P. P. e altri docenti di
scuole non statali avverso i decreti 27.3.2000 e 18.5.2000 n.146, con i
quali il Ministero della Pubblica istruzione ha stabilito le procedure ed
i criteri per la prima integrazione delle graduatorie permanenti del
personale docente ed educativi ai sensi dell’art.2, della legge 23 maggio
1999, n.124 [2] .
Il Tribunale ha ritenuto fondate le censure dei ricorrenti dirette a
stigmatizzare la prevista articolazione della graduatoria in quattro
scaglioni, articolazione reputata in contrasto con la volontà legislativa
di dare la stura ed una graduatoria permanente unitaria, da articolare in
base a parametri meritocratici.
Non hanno invece trovato accoglimento i motivi di impugnativa rivolti
contro l’attribuzione di un punteggio dimezzato per il servizio reso
presso scuole private rispetto a quello prestato nelle scuole statali.
Con i ricorsi in epigrafe specificati i docenti ed il Ministero
contestano le argomentazioni poste a sostegno del decisum.
Sono intervenuti i docenti specificati in epigrafe sostenendo, a
seconda dei casi, posizione adesiva o contraria a quella sostenuta dagli
appellanti.
All’udienza del 16 novembre 2001 la causa è stata trattenuta per la
decisione.
I ricorsi vanno riuniti in quanto relativi alla medesima sentenza.
I ricorsi n.5242/2001, n.5940/2001, n.6222/2001 e n.6653/2001 vanno
dichiarati improcedibili, stante la declaratoria formalizzata in udienza
del difetto di interesse all’ulteriore coltivazione dell’appello a seguito
dello jus superveniens [3] .
2. Venendo all’esame del ricorso del Ministero, osserva preliminarmente
il Collegio che il sopravvenuto decreto legge 3 luglio 2001, n.255 [4] ,
convertito dalla legge 20 agosto 2001, n.153 [5] , ha dettato disposizioni
di rilievo ai fini della controversia in parola.
2.1. Segnatamente l’art.1 della normativa d’urgenza ha previsto che le
disposizioni di cui all’art.2 della legge n.124/1999, in tema di prima
integrazione delle graduatorie permanenti, vanno interpretate nel senso
che in coda alle graduatorie e nell’ordine seguente hanno titolo
all’inserimento:
primo scaglione: personale in possesso dei requisiti richiesti dalle
norme previgenti in possesso dei requisiti previsti dalla normativa
previgente per i concorso per soli titoli alla data dell’entrata in vigore
della legge n.124/1999;
secondo scaglione: docenti che abbiano superato le prove di un
precedente concorso per titoli ed esami ai soli fini abilitativi e siano
inseriti, alla data di entrata in vigore della legge n.124/1999, in una
graduatoria per l’assunzione del personale non di ruolo.
La norma interpretativa, fatta salva la priorità accodata ai soggetti
già inseriti nella graduatoria permanente, ha in definitiva ribadito la
porziorità accordata dalle norme ministeriali impugnate in prime cure ai
docenti che alla data di entrata in vigore della legge n.124/1999 avessero
maturato i requisiti previsti dalla normativa previgente per i soppressi
concorsi per titoli (abilitazione 360 giorni di servizio nel triennio
precedente), mentre ha accorpato in un’unica seconda fascia i docenti
prima suddivisi nel terzo e nel quarto scaglione.
2.2. Quanto, invece, alla distinzione tra scuola pubblica e privata,
l’articolo 2 del decreto legge in parola ha previsto che, a decorrere
dall’anno scolastico 2002-2003, l’aggiornamento della graduatoria, con
periodicità annuale, deve essere ispirato al principio della
parificazione dei servizi prestati dal 1° settembre 2000 nelle scuole
paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n.62 [6] a quelli prestati
nelle scuole statali.
3. Osserva il Collegio che la citata norma di interpretazione autentica,
se da un lato supera, in conformità alle censure svolte dai ricorrenti di
prime cure, la contestata distinzione tra terza e quarta fascia (ora
accorpate in un’unica seconda fascia), dall’altro ribadisce la priorità
accordata ai docenti in possesso del requisito dei 360 giorni di servizio
all’atto dell’entrata in vigore della legge n.124/1999, docenti prima
previsti nella seconda fascia ed ora inseriti nel primo scaglione. Viene
cosí confermata, sulla base di una disciplina dichiaratamente retroattiva,
l’originaria disciplina dei decreti ministeriali impugnati (e delle nomine
conseguentemente disposte) nella parte in cui si accordava una posizione
poziore nella graduatoria unica al personale docente che alla data di
entrata in vigore della legge (25 maggio 1999) fosse in possesso dei
requisiti previsti dalla legge per partecipare ai soppressi concorsi per
soli titoli.
Il legislatore, nel sancire il passaggio dal pregresso sistema dei
concorsi per soli titoli al nuovo sistema della graduatoria permanente, ha
in questo modo inteso perseguire l’obiettivo della tutela dei diritti
acquisiti e degli affidamenti ingenerati in capo a quanti avessero
maturato, all’entrata in vigore della nuova legislazione, i requisiti
richiesti per partecipare ai soppressi concorsi per soli titoli.
In definitiva la normativa sopravvenuta detta, in via retroattiva, una
disciplina integrale delle procedure e dei criteri volti a regolare la
prima integrazione della graduatoria permanente. Risulta pertanto in parte
superato, in senso favorevole alle prospettazioni dei ricorrenti originari,
ed in parte confermato ex tunc l’assetto stabilito dalle regole impugnate
in primo grado in merito alla formazione delle graduatorie di che trattasi.
Sulla base della nuova disciplina sono state integralmente riformulate
le graduatorie in esame.
Ne deriva il venir meno dell’interesse fatto valere in prime cure ai
fini della contestazione di statuizioni regolamentari, che allo stato
risultano, in base a quanto detto, in parte modificate ed in parte
confermate con efficacia retroattiva da una disciplina sopravvenuta che
costituisce l’unica fonte sulla base della quale sono regolate e risultano
aggiornate le graduatorie in parola.
Il Collegio, preso anche atto dell’inserimento dei ricorrenti originari
nelle graduatorie riformate, deve, pertanto, dichiarare il venir meno
dell’interesse posto a sostegno del ricorso di primo grado, dichiarandone
l’improcedibilità , ed annullare in parte qua la sentenza appellata.
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, dichiara
l’improcedibilità dei ricorsi n.5242/2001, n.5940/2001, n.6222/2001 e
n.6653/2001. Quanto al ricorso n.6030/2001 dichiara l’improcedibilità del
ricorso di primo grado e annulla, nei sensi in motivazione specificati, la
sentenza impugnata.
Compensa tra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità
amministrativa.
Cosí deciso in Roma, il 16 novembre 2001, dal Consiglio di Stato in
sede giurisdizionale – Sez.VI – nella Camera di Consiglio, con
l’intervento dei Signori:
Giovanni RUOPPOLO Presidente
Pietro FALCONE Consigliere
Rosanna DE NICTOLIS Consigliere
Francesco CARINGELLA Consigliere Est.
Roberto GAROFOLI Consigliere
Presidente
Consigliere Segretario
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