Attuata la direttiva comunitaria 1999/64/CE emanata al fine di garantire che le reti di telecomunicazioni e le reti televisive via cavo appartenenti ad un unico proprietario siano gestite da persone giuridiche distinte. (Dlgs 21/2002)
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DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 [1] e 87 [2] della Costituzione; Vista la legge 29 dicembre 2000, n. 422, recante disposizioni per Vista la direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, come Vista la direttiva 1999/64/CE della Commissione, del 23 giugno 1999, Visto il decreto legislativo 22 febbraio 1991, n. 73, recante Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, concernente istituzione Vista la legge 30 aprile 1998, n. 122, concernente differimento dei Visto il decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. Vista la deliberazione dell’Autorità per le garanzie nelle Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro E m a n a il seguente decreto legislativo:
Articolo 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intendono per: a) "Autorità ": l’Autorità per le garanzie nelle b) "diritti speciali": i diritti concessi ad un numero f) "organismo titolare di diritti speciali od esclusivi": un g) "organismo avente notevole forza di mercato": un organismo h) "servizi di telefonia vocale pubblica": la fornitura al
Articolo 2
Campo di applicazione
1. Il presente decreto si applica agli organismi che forniscono sia a) siano controllati dallo Stato ovvero siano titolari di diritti b) siano stati notificati alla Commissione europea dall’Autorità tra c) gestiscano nella stessa area geografica una rete televisiva via cavo 2. Il presente decreto non si applica alle sperimentazioni di cui
Articolo 3
Separazione societaria
1. Gli organismi di cui all’articolo 2, comma 1, sono tenuti a
Articolo 4
Vigilanza
1. L’Autorità vigila sul rispetto delle norme contenute nel presente 2. In caso di violazioni di ordini e diffide impartite in relazione
Articolo 5
Disciplina di adeguamento
1. L’Autorità , qualora ravvisi che nel territorio nazionale esiste una 2. L’obbligo di cui all’articolo 3, comma 1, può essere modificato a Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito
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NOTE
[1] L’articolo 76 della Costituzione stabilisce che: "L’esercizio
della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con
determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e
per oggetti definiti".
[2] L’articolo 87 della Costituzione, sulle attribuzioni del
Presidente della Repubblica, stabilisce che: "Il Presidente della
Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l’unità nazionale.
Può inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del
Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati
internazionali, previa, quando occorra, l’autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa
costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Può concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica".
[3] La legge 29 dicembre 2000, n. 422, contiene le "Disposizioni
per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle
Comunità europee – legge comunitaria 2000"; con l’articolo 13 regola le
disposizioni sulle "Reti di telecomunicazioni e reti televisive via cavo:
criteri di delega" e prevede che: – 1. L’attuazione della direttiva
1999/64/CE della Commissione, del 23 giugno 1999, che modifica la direttiva
90/388/CEE al fine di garantire che le reti di telecomunicazioni e le reti
televisive via cavo appartenenti ad un unico proprietario siano gestite da
persone giuridiche distinte, sarà informata ai seguenti principi e criteri
direttivi:
a) prevedere un regime di separazione societaria nei confronti degli
organismi che forniscono sia reti pubbliche di telecomunicazioni, sia reti
televisive via cavo quando detti organismi:
1) siano controllati dallo Stato ovvero siano titolari di diritti speciali;
2) siano notificati tra quelli aventi notevole forza di mercato nel mercato
comune della fornitura di reti pubbliche di telecomunicazioni e di servizi di
telefonia vocale pubblica;
3) gestiscano nella stessa area geografica una rete televisiva via cavo
installata sulla base di diritti speciali od esclusivi; b) prevedere la
possibilità di modifica delle disposizioni a seguito delle decisioni della
Commissione europea assunte ai sensi dell’art. 2, paragrafo 4, della direttiva".
[4] La legge 31 luglio 1997, n.249 istituisce "Istituzione
dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle
telecomunicazioni e radiotelevisivo" e l’articolo 1 stabilisce che:
"1. àˆ istituita l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di
seguito denominata "Autorità , la quale opera in piena autonomia e con
indipendenza di giudizio e di valutazione".
[5] L’articolo 6 del decreto del Ministro delle comunicazioni
25 novembre 1997contiene le "Disposizioni per il rilascio delle licenze
individuali nel settore delle telecomunicazioni" e stabilisce che:
1. La sperimentazione è subordinata, ai sensi dell’art. 2, comma 3, e
dell’art. 20, comma 6, del regolamento, al rilascio, da parte dell’Autorità , di
un’autorizzazione provvisoria che:
a) non prefigura alcun titolo per l’ottenimento di un successivo
provvedimento di licenza individuale per l’offerta al pubblico del servizio a
fini commerciali;
b) non riveste carattere di esclusività nè in relazione al tipo di servizio
nè in relazione all’area o alla tipologia di utenza interessate;
c) può prevedere, a causa della generale limitatezza della risorsa spettrale
disponibile per i servizi di telecomunicazioni, l’espletamento della
sperimentazione in regime di co-utenza di frequenze;
d) deve garantire la disponibilità della numerazione necessaria;
e) ha durata limitata nel tempo ed, in ogni caso, questa può essere fissata
fino ad un periodo massimo di sei mesi a partire dal giorno di effettiva
disponibilità di tutte le risorse necessarie per l’espletamento della
sperimentazione;
f) all’atto della richiesta, unitamente all’estensione dell’area operativa,
alle modalità di
esercizio, alla tipologia ed alla consistenza dell’utenza ammessa che,
comunque, non può superare le tremila unità , l’operatore deve indicare il
carattere sperimentale del servizio;
g) può non comportare oneri per gli utenti che aderiscono alla
sperimentazione;
h) non consente alcuna pubblicità nè alcuna offerta commerciale del
servizio al pubblico durante tutto il periodo della sperimentazione, che
pertanto deve intendersi tecnica;
i) obbliga il titolare a comunicare all’Autorità i risultati della
sperimentazione al termine della stessa.
2. Ai fini del conseguimento dell’autorizzazione provvisoria gli interessati
con sede in ambito nazionale o in uno dei Paesi CEE sono tenuti alla
presentazione all’autorità di una domanda contenente gli elementi di cui
all’allegato E.
3. Alla domanda di autorizzazione provvisoria deve essere acclusa la
documentazione di cui all’art. 3, comma 2.
4. La sperimentazione non può essere avviata prima del rilasc



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