Attuata la direttiva comunitaria 1999/64/CE emanata al fine di garantire che le reti di telecomunicazioni e le reti televisive via cavo appartenenti ad un unico proprietario siano gestite da persone giuridiche distinte. (Dlgs 21/2002)

DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo
2002, n. 21. Attuazione della direttiva 1999/64/CE, che modifica la
direttiva 90/388/CEE, in materia di reti di telecomunicazioni e reti
televisive via cavo.

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 [1]

e 87 [2] della Costituzione;

Vista la legge 29 dicembre 2000, n. 422, recante disposizioni per
l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle
comunità  europee(legge comunitaria 2000), ed in particolare l’articolo 13
[3];

Vista la direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, come
modificata dalla direttiva 97/36/CE del 30 giugno 1997, relativa al
coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative degli Stati membri concernenti l’esercizio delle attività 
televisive;

Vista la direttiva 1999/64/CE della Commissione, del 23 giugno 1999,
che modifica la direttiva 90/388/CEE al fine di garantire che le reti di
telecomunicazioni e le reti televisive via cavo appartenenti ad un unico
proprietario siano gestite da persone giuridiche distinte;

Visto il decreto legislativo 22 febbraio 1991, n. 73, recante
disposizioni relative agli impianti di diffusione sonora e televisiva via
cavo;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, concernente istituzione
dell’Autorità  per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi
delle telecomunicazioni e radiotelevisivo;

Vista la legge 30 aprile 1998, n. 122, concernente differimento dei
termini previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, relativi all’Autorità 
per le garanzie nelle comunicazioni, nonché norme in materia di
programmazione e di interruzioni pubblicitarie televisive;

Visto il decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, recante disposizioni
urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni
radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di
impianti radiotelevisivi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n.
318, recante il regolamento per l’attuazione delle direttive comunitarie
nel settore delle telecomunicazioni;

Vista la deliberazione dell’Autorità  per le garanzie nelle
comunicazioni n. 289/01/CONS del 5 luglio 2001, recante disposizioni
concernenti il rilascio di autorizzazioni via cavo ai sensi della legge n.
66 del 2001;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 25 gennaio 2002;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 1 marzo 2002;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro
delle comunicazioni, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della
giustizia e dell’economia e delle finanze;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Articolo 1

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intendono per:

a) "Autorità ": l’Autorità  per le garanzie nelle
comunicazioni istituita dall’articolo 1, comma 1, della legge 31 luglio
1997, n. 249 [4];

b) "diritti speciali": i diritti concessi ad un numero
limitato di imprese, mediante ogni strumento legislativo, regolamentare o
amministrativo che, all’interno di una determinata area geografica, limiti
a due o pi๠il numero di dette imprese autorizzate a fornire un servizio
o a svolgere un’attività , non conformandosi a criteri di obiettività ,
proporzionalità  e non discriminazione, o designi, non conformandosi a
tali criteri, varie imprese in concorrenza, autorizzandole a fornire un
servizio o a svolgere un’attività , o conferisca a ciascuna impresa, non
conformandosi a tali criteri, vantaggi legali o regolamentari che
influiscono sostanzialmente sulla capacità  di qualsiasi altra impresa di
fornire lo stesso servizio di telecomunicazioni o di svolgere la stessa
attività  nella stessa area geografica in condizioni sostanzialmente
equivalenti; c) "diritti esclusivi": i diritti concessi a una
impresa, mediante ogni atto legislativo, regolamentare o amministrativo
che le riservi facoltà  di fornire un servizio di telecomunicazioni o di
effettuare un’attività  all’interno di una determinata area geografica; d)
"rete pubblica di telecomunicazione": una rete di
telecomunicazioni utilizzata, in tutto o in parte, per fornire servizi di
telecomunicazioni accessibili al pubblico; e) "rete televisiva via
cavo": una infrastruttura che non utilizza le radiofrequenze per la
distribuzione di segnali televisivi al pubblico;

f) "organismo titolare di diritti speciali od esclusivi": un
ente pubblico o privato, comprese le consociate da esso controllate, al
quale sono riconosciuti diritti speciali ed esclusivi per la fornitura di
reti pubbliche di telecomunicazioni, nonché per la fornitura di servizi
pubblici di telecomunicazioni;

g) "organismo avente notevole forza di mercato": un organismo
che detenga oltre il 25 per cento della quota di un particolare mercato
delle telecomunicazioni in ambito nazionale o nell’ambito geografico nel
quale é autorizzato ad operare. L’Autorità , sentita l’Autorità  garante
della concorrenza e del mercato, può comunque stabilire che un organismo
che detiene, nel rispettivo mercato, una quota uguale od inferiore al 25
per cento disponga di una notevole forza di mercato e, viceversa, che un
organismo detentore, nel rispettivo mercato, di una quota superiore al 25
per cento non disponga di una notevole forza di mercato. In entrambi i
casi, la decisione deve tener conto della capacità  dell’organismo di
influenzare le condizioni di mercato, del fatturato relativo alla
dimensione del mercato, del controllo dei mezzi di accesso agli utenti
finali, dell’accesso alle risorse finanziarie, della sua esperienza nella
fornitura di prodotti e di servizi sul mercato;

h) "servizi di telefonia vocale pubblica": la fornitura al
pubblico del trasporto diretto e della commutazione della voce in tempo
reale in partenza e a destinazione dei punti terminali di una rete
telefonica pubblica fissa, che consente ad ogni utente di utilizzare
l’apparecchiatura collegata al suo punto terminale di tale rete per
comunicare con un altro punto terminale.

Articolo 2

Campo di applicazione

1. Il presente decreto si applica agli organismi che forniscono sia
reti pubbliche di telecomunicazioni sia reti televisive via cavo, qualora
detti organismi:

a) siano controllati dallo Stato ovvero siano titolari di diritti
speciali;

b) siano stati notificati alla Commissione europea dall’Autorità  tra
quelli aventi notevole forza di mercato nel mercato comune della fornitura
di reti di telecomunicazione e di servizi di telefonia vocale pubblica;

c) gestiscano nella stessa area geografica una rete televisiva via cavo
installata sulla base di diritti speciali od esclusivi.

2. Il presente decreto non si applica alle sperimentazioni di cui
all’articolo 6 del decreto del Ministro delle comunicazioni in data 25
novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 283 del 4 dicembre 1997 [5].

Articolo 3

Separazione societaria

1. Gli organismi di cui all’articolo 2, comma 1, sono tenuti a
costituire società  separate per lo svolgimento delle rispettive attività ,
anche interamente controllate dai medesimi organismi.

Articolo 4

Vigilanza

1. L’Autorità  vigila sul rispetto delle norme contenute nel presente
decreto legislativo.

2. In caso di violazioni di ordini e diffide impartite in relazione
alle norme del presente decreto legislativo, si applicano le disposizioni
di cui all’articolo 1, commi 30, 31 e 32, della legge 31 luglio 1997, n.
249 [6].

Articolo 5

Disciplina di adeguamento

1. L’Autorità , qualora ravvisi che nel territorio nazionale esiste una
concorrenza sufficiente nella fornitura dell’infrastruttura a livello
locale, sentita l’Autorità  garante della concorrenza e del mercato,
provvede a darne informazione alla Commissione europea, mediante una
descrizione particolareggiata della situazione del mercato.

2. L’obbligo di cui all’articolo 3, comma 1, può essere modificato a
seguito della decisione assunta dalla Commissione europea sull’opportunità 
di sopprimere l’obbligo di gestione attraverso persone giuridiche distinte,
ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 4, della direttiva 1999/64/CE [7].

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà  inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
à‰ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

NOTE

[1] L’articolo 76 della Costituzione stabilisce che: "L’esercizio
della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con
determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e
per oggetti definiti".

[2] L’articolo 87 della Costituzione, sulle attribuzioni del
Presidente della Repubblica, stabilisce che: "Il Presidente della
Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l’unità  nazionale.

Può inviare messaggi alle Camere.

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del
Governo.

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati
internazionali, previa, quando occorra, l’autorizzazione delle Camere.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa
costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

Può concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica".

[3] La legge 29 dicembre 2000, n. 422, contiene le "Disposizioni
per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle
Comunità  europee – legge comunitaria 2000"; con l’articolo 13 regola le
disposizioni sulle "Reti di telecomunicazioni e reti televisive via cavo:
criteri di delega" e prevede che: – 1. L’attuazione della direttiva
1999/64/CE della Commissione, del 23 giugno 1999, che modifica la direttiva
90/388/CEE al fine di garantire che le reti di telecomunicazioni e le reti
televisive via cavo appartenenti ad un unico proprietario siano gestite da
persone giuridiche distinte, sarà  informata ai seguenti principi e criteri
direttivi:

a) prevedere un regime di separazione societaria nei confronti degli
organismi che forniscono sia reti pubbliche di telecomunicazioni, sia reti
televisive via cavo quando detti organismi:

1) siano controllati dallo Stato ovvero siano titolari di diritti speciali;

2) siano notificati tra quelli aventi notevole forza di mercato nel mercato
comune della fornitura di reti pubbliche di telecomunicazioni e di servizi di
telefonia vocale pubblica;

3) gestiscano nella stessa area geografica una rete televisiva via cavo
installata sulla base di diritti speciali od esclusivi; b) prevedere la
possibilità  di modifica delle disposizioni a seguito delle decisioni della
Commissione europea assunte ai sensi dell’art. 2, paragrafo 4, della direttiva".

[4] La legge 31 luglio 1997, n.249 istituisce "Istituzione
dell’Autorità  per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle
telecomunicazioni e radiotelevisivo" e l’articolo 1 stabilisce che:

"1. àˆ istituita l’Autorità  per le garanzie nelle comunicazioni, di
seguito denominata "Autorità  , la quale opera in piena autonomia e con
indipendenza di giudizio e di valutazione".

[5] L’articolo 6 del decreto del Ministro delle comunicazioni
25 novembre 1997contiene le "Disposizioni per il rilascio delle licenze
individuali nel settore delle telecomunicazioni" e stabilisce che:

1. La sperimentazione è subordinata, ai sensi dell’art. 2, comma 3, e
dell’art. 20, comma 6, del regolamento, al rilascio, da parte dell’Autorità , di
un’autorizzazione provvisoria che:

a) non prefigura alcun titolo per l’ottenimento di un successivo
provvedimento di licenza individuale per l’offerta al pubblico del servizio a
fini commerciali;

b) non riveste carattere di esclusività  nè in relazione al tipo di servizio
nè in relazione all’area o alla tipologia di utenza interessate;

c) può prevedere, a causa della generale limitatezza della risorsa spettrale
disponibile per i servizi di telecomunicazioni, l’espletamento della
sperimentazione in regime di co-utenza di frequenze;

d) deve garantire la disponibilità  della numerazione necessaria;

e) ha durata limitata nel tempo ed, in ogni caso, questa può essere fissata
fino ad un periodo massimo di sei mesi a partire dal giorno di effettiva
disponibilità  di tutte le risorse necessarie per l’espletamento della
sperimentazione;

f) all’atto della richiesta, unitamente all’estensione dell’area operativa,
alle modalità  di

esercizio, alla tipologia ed alla consistenza dell’utenza ammessa che,
comunque, non può superare le tremila unità , l’operatore deve indicare il
carattere sperimentale del servizio;

g) può non comportare oneri per gli utenti che aderiscono alla
sperimentazione;

h) non consente alcuna pubblicità  nè alcuna offerta commerciale del
servizio al pubblico durante tutto il periodo della sperimentazione, che
pertanto deve intendersi tecnica;

i) obbliga il titolare a comunicare all’Autorità  i risultati della
sperimentazione al termine della stessa.

2. Ai fini del conseguimento dell’autorizzazione provvisoria gli interessati
con sede in ambito nazionale o in uno dei Paesi CEE sono tenuti alla
presentazione all’autorità  di una domanda contenente gli elementi di cui
all’allegato E.

3. Alla domanda di autorizzazione provvisoria deve essere acclusa la
documentazione di cui all’art. 3, comma 2.

4. La sperimentazione non può essere avviata prima del rilasc

https://www.litis.it

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