IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 29 dicembre 2000, n. 422 (legge
comunitaria 2000), ed in particolare l’articolo 1, commi 1 e 3, e
l’allegato B [1];
Vista la direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 25 maggio 1999, su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei
beni di consumo;
Visto l’articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 21 novembre 2001;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 1 febbraio 2002;
Sulla proposta dei Ministri per le politiche comunitarie e delle
attività produttive, di concerto con i Ministri degli affari esteri,
della giustizia e dell’economia e delle finanze;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Articolo 1.
Disciplina della vendita dei beni di consumo
1. Dopo il paragrafo 1 della sezione II del capo I del titolo III del
libro IV del codice civile [2] è inserito il seguente paragrafo:
"1-bis. – Della vendita dei beni di consumo.
1519-bis (Ambito di applicazione e definizioni). – Il presente
paragrafo disciplina taluni aspetti dei contratti di vendita e delle
garanzie concernenti i beni di consumo. A tali fini ai contratti di
vendita sono equiparati i contratti di permuta e di somministrazione nonché
quelli di appalto, di opera e tutti gli altri contratti comunque
finalizzati alla fornitura di beni di consumo da fabbricare o produrre.
Ai fini del presente paragrafo si intende per:
a) consumatore: qualsiasi persona fisica che, nei contratti di cui al
comma primo, agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale o
professionale eventualmente svolta;
b) beni di consumo: qualsiasi bene mobile, anche da assemblare, tranne:
1) i beni oggetto di vendita forzata o comunque venduti secondo altre
modalità dalle autorità giudiziarie, anche mediante delega ai notai;
2) l’acqua e il gas, quando non confezionati per la vendita in un
volume delimitato o in quantità determinata;
3) l’energia elettrica;
c) venditore: qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata
che, nell’esercizio della propria attività imprenditoriale o
professionale, utilizza i contratti di cui al comma primo;
d) produttore: il fabbricante di un bene di consumo, l’importatore del
bene di consumo nel territorio della Unione europea o qualsiasi altra
persona che si presenta come produttore apponendo sul bene di consumo il
suo nome, marchio o altro segno distintivo;
e) garanzia convenzionale ulteriore: qualsiasi impegno di un venditore
o di un produttore, assunto nei confronti del consumatore senza costi
supplementari, di rimborsare il prezzo pagato, sostituire, riparare, o
intervenire altrimenti sul bene di consumo, qualora esso non corrisponda
alle condizioni enunciate nella dichiarazione di garanzia o nella relativa
pubblicità ;
f) riparazione: nel caso di difetto di conformità , il ripristino del
bene di consumo per renderlo conforme al contratto di vendita.
Le disposizioni del presente paragrafo si applicano alla vendita di
beni di consumo usati, tenuto conto del tempo del pregresso utilizzo,
limitatamente ai difetti non derivanti dall’uso normale della cosa.
1519-ter (Conformità al contratto). – Il venditore ha l’obbligo di
consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita.
Si presume che i beni di consumo siano conformi al contratto se, ove
pertinenti, coesistono le seguenti circostanze:
a) sono idonei all’uso al quale servono abitualmente beni dello stesso
tipo;
b) sono conformi alla descrizione fatta dal venditore e possiedono le
qualità del bene che il venditore ha presentato al consumatore come
campione o modello;
c) presentano la qualità e le prestazioni abituali di un bene dello
stesso tipo, che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto
conto della natura del bene e, se del caso, delle dichiarazioni pubbliche
sulle caratteristiche specifiche dei beni fatte al riguardo dal venditore,
dal produttore o dal suo agente o rappresentante, in particolare nella
pubblicità o sull’etichettatura;
d) sono altresì idonei all’uso particolare voluto dal consumatore e
che sia stato da questi portato a conoscenza del venditore al momento
della conclusione del contratto e che il venditore abbia accettato anche
per fatti concludenti. Non vi è difetto di conformità se, al momento
della conclusione del contratto, il consumatore era a conoscenza del
difetto o non poteva ignorarlo con l’ordinaria diligenza o se il difetto
di conformità deriva da istruzioni o materiali forniti dal consumatore.
Il venditore non è vincolato dalle dichiarazioni pubbliche di cui al
comma secondo, lettera c), quando, in via anche alternativa, dimostra che:
a) non era a conoscenza della dichiarazione e non poteva conoscerla con
l’ordinaria diligenza;
b) la dichiarazione è stata adeguatamente corretta entro il momento
della conclusione del contratto in modo da essere conoscibile al
consumatore;
c) la decisione di acquistare il bene di consumo non è stata
influenzata dalla dichiarazione.
Il difetto di conformità che deriva dall’imperfetta installazione del
bene di consumo è equiparato al difetto di conformità del bene quando
l’installazione è compresa nel contratto di vendita ed è stata
effettuata dal venditore o sotto la sua responsabilità . Tale
equiparazione si applica anche nel caso in cui il prodotto, concepito per
essere installato dal consumatore, sia da questo installato in modo non
corretto a causa di una carenza delle istruzioni di installazione.
1519-quater (Diritti del consumatore). – Il venditore è responsabile
nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità
esistente al momento della consegna del bene. In caso di difetto di
conformità , il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della
conformità del bene mediante riparazione o sostituzione, a norma dei
commi terzo, quarto, quinto e sesto, ovvero ad una riduzione adeguata del
prezzo o alla risoluzione del contratto, conformemente ai commi settimo,
ottavo e nono.
Il consumatore può chiedere, a sua scelta, al venditore di riparare il
bene o di sostituirlo, senza spese in entrambi i casi, salvo che il
rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso
rispetto all’altro.
Ai fini di cui al comma terzo è da considerare eccessivamente oneroso
uno dei due rimedi se impone al venditore spese irragionevoli in confronto
all’altro, tenendo conto:
a) del valore che il bene avrebbe se non vi fosse difetto di conformità ;
b) dell’entità del difetto di conformità ;
c) dell’eventualità che il rimedio alternativo possa essere esperito
senza notevoli inconvenienti per il consumatore.
Le riparazioni o le sostituzioni devono essere effettuate entro un
congruo termine dalla richiesta e non devono arrecare notevoli
inconvenienti al consumatore, tenendo conto della natura del bene e dello
scopo per il quale il consumatore ha acquistato il bene.
Le spese di cui ai commi secondo e terzo si riferiscono ai costi
indispensabili per rendere conformi i beni, in particolare modo con
riferimento alle spese effettuate per la spedizione, per la mano d’opera e
per i materiali.
Il consumatore può richiedere, a sua scelta, una congrua riduzione del
prezzo o la risoluzione del contratto ove ricorra una delle seguenti
situazioni:
a) la riparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente
onerose;
b) il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione
del bene entro il termine congruo di cui al comma sesto;
c) la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata ha
arrecato notevoli inconvenienti al consumatore.
Nel determinare l’importo della riduzione o la somma da restituire si
tiene conto dell’uso del bene.
Dopo la denuncia del difetto di conformità , il venditore può offrire
al consumatore qualsiasi altro rimedio disponibile, con i seguenti effetti:
a) qualora il consumatore abbia già richiesto uno specifico rimedio,
il venditore resta obbligato ad attuarlo, con le necessarie conseguenze in
ordine alla decorrenza del termine congruo di cui al comma sesto, salvo
accettazione da parte del consumatore del rimedio alternativo proposto;
b) qualora il consumatore non abbia già richiesto uno specifico
rimedio, il consumatore deve accettare la proposta o respingerla
scegliendo un altro rimedio ai sensi del presente articolo.
Un difetto di conformità di lieve entità per il quale non è stato
possibile o è eccessivamente oneroso esperire i rimedi della riparazione
o della sostituzione, non dà diritto alla risoluzione del contratto.
1519-quinquies (Diritto di regresso). – Il venditore finale, quando è
responsabile nei confronti del consumatore a causa di un difetto di
conformità imputabile ad un’azione o ad un’omissione del produttore, di
un precedente venditore della medesima catena contrattuale distributiva o
di qualsiasi altro intermediario, ha diritto di regresso, salvo patto
contrario o rinuncia, nei confronti del soggetto o dei soggetti
responsabili facenti parte della suddetta catena distributiva.
Il venditore finale che abbia ottemperato ai rimedi esperiti dal
consumatore, può agire, entro un anno dall’esecuzione della prestazione,
in regresso nei confronti del soggetto o dei soggetti responsabili per
ottenere la reintegrazione di quanto prestato.
1519-sexies (Termini). – Il venditore è responsabile, a norma
dell’articolo 1519-quater, quando il difetto di conformità si manifesta
entro il termine di due anni dalla consegna del bene.
Il consumatore decade dai diritti previsti dall’articolo 1519-quater,
comma secondo, se non denuncia al venditore il difetto di conformità
entro il termine di due mesi dalla data in cui ha scoperto il difetto. La
denuncia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l’esistenza del
difetto o l’ha occultato. Salvo prova contraria, si presume che i difetti
di conformità che si manifestano entro sei mesi dalla consegna del bene
esistessero già a tale data, a meno che tale ipotesi sia incompatibile
con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità .
L’azione diretta a far valere i difetti non dolosamente occultati dal
venditore si prescrive, in ogni caso, nel termine di ventisei mesi dalla
consegna del bene; il consumatore, che sia convenuto per l’esecuzione del
contratto, può tuttavia far valere sempre i diritti di cui all’articolo
1519-quater, comma secondo, purchè il difetto di conformità sia stato
denunciato entro due mesi dalla scoperta e prima della scadenza del
termine di cui al periodo precedente.
1519-septies (Garanzia convenzionale). – La garanzia convenzionale
vincola chi la offre secondo le modalità indicate nella dichiarazione di
garanzia medesima o nella relativa pubblicità .
La garanzia deve, a cura di chi la offre, almeno indicare:
a) la specificazione che il consumatore è titolare dei diritti
previsti dal presente paragrafo e che la garanzia medesima lascia
impregiudicati tali diritti;
b) in modo chiaro e comprensibile l’oggetto della garanzia e gli
elementi essenziali necessari per farla valere, compresi la durata e
l’estensione territoriale della garanzia, nonchè il nome o la ditta e il
domicilio o la sede di chi la offre.
A richiesta del consumatore, la garanzia deve essere disponibile per
iscritto o su altro supporto duraturo a lui accessibile. La garanzia deve
essere redatta in lingua italiana con caratteri non meno evidenti di
quelli di eventuali altre lingue. Una garanzia non rispondente ai
requisiti di cui ai commi secondo, terzo e quarto rimane comunque valida e
il consumatore può continuare ad avvalersene ed esigerne l’applicazione.
519-octies (Carattere imperativo delle disposizioni). – àˆ nullo ogni
patto, anteriore alla comunicazione al venditore del difetto di conformità ,
volto ad escludere o limitare, anche in modo indiretto, i diritti
riconosciuti dal presente paragrafo. La nullità può essere fatta valere
solo dal consumatore e può essere rilevata d’ufficio dal giudice.
Nel caso di beni usati, le parti possono limitare la durata della
responsabilità di cui all’articolo 1519-sexies, comma primo, ad un
periodo di tempo in ogni caso non inferiore ad un anno.
àˆ nulla ogni clausola contrattuale che, prevedendo l’applicabilità al
contratto di una legislazione di un paese extracomunitario, abbia
l’effetto di privare il consumatore della protezione assicurata dal
presente paragrafo, laddove il contratto presenti uno stretto collegamento
con il territorio di uno Stato membro dell’Unione europea.
1519-nonies (Tutela in base ad altre disposizioni). – Le disposizioni
del presente paragrafo non escludono nè limitano i diritti che sono
attribuiti al consumatore da altre norme dell’ordinamento giuridico".
Articolo. 2.
Norme transitorie
1. Le disposizioni di cui all’articolo 1 non si applicano alle vendite
dei beni e ai contratti equiparati per i quali la consegna al consu
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