Modifiche all’articolo 9 della L. 23/12/99, n. 488, contributo unificato di iscrizione a ruolo dei procedimenti giurisdizionali, nonchè alla legge 24/03/01, n. 89, in materia di equa riparazione. (Dl 28/2002)

Il decreto in sostanza modifica in parte l’articolo 9, con l’intento di
specificare meglio alcuni punti controversi.
Queste le principali modifiche: – Viene cancellata la sanzione di irricevibilità 
dell’atto introduttivo del giudizio in caso di omesso o insufficiente versamento
del contributo. Ora la parte che introduce il giudizio è tenuta ad anticipare
il pagamento ma se non lo fa l’atto può essere ricevuto. Viene altresì
cancellata la sanzione dell’improcedibilità  dell’atto per la parte che,
nell’atto introduttivo del giudizio, non dichiari espressamente il valore della
causa, salva la possibilità  per l’ufficio giudiziario di esigere la differenza
di pagamento in caso di omesso o insufficiente versamento entro il termine di un
mese, decorso il quale potrà  procedere alla riscossione mediante ruolo con
addebito degli interessi al saggio legale.
– Sono esentati dal contributo i procedimenti esecutivi per consegna o rilascio,
i procedimenti di rettificazione di stato civile, i procedimenti di equa
riparazione previsti dalla legge 24 marzo 2001 n.89 (quelli cioè diretti ad
ottenere il risarcimento dei danni derivanti dalle lungaggini processuali), i
procedimenti in materia tavolare, i procedimenti cautelari attivati in corso di
causa (ad es. provvedimenti d’urgenza) e i procedimenti di regolamento di
competenza e di giurisdizione.
– Infine, si stabilisce che per i procedimenti in materia di locazione, comodato,
occupazione senza titolo, di impugnazione di delibere assembleari condominiali e
per i procedimenti di opposizione agli atti esecutivi il contributo dovuto è
pari a euro 103,30.

 

DECRETO-LEGGE 11 marzo 2002,
n.28 Modifiche all’articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488,
relative al contributo unificato di iscrizione a ruolo dei procedimenti
giurisdizionali civili, penali e amministrativi, nonchè alla legge 24
marzo 2001, n. 89, in materia di equa riparazione. Gazzetta ufficiale n.
60 del 12 marzo 2002.
Gazzetta ufficiale n. 60 del 12 marzo 2002.

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità  ed urgenza di modificare
l’articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, concernente
l’istituzione del contributo unificato di iscrizione a ruolo nei
procedimenti giurisdizionali civili, amministrativi e in materia tavolare,
comprese le procedure concorsuali e di volontaria giurisdizione indicati
al comma 1 del medesimo articolo, nonchè l’articolo 71 delle norme di
attuazione del codice di procedura civile [1], al fine di evitare che gli
uffici giudiziari si trovino in irreversibili difficoltà  interpretative
all’atto della concreta attuazione della disciplina, difficoltà 
principalmente connesse, per un verso, alla applicazione della disciplina
del contributo unificato e, per l’altro, alle numerose questioni
ermeneutiche da pi๠parti sollevate; Ritenuta, altresì, la straordinaria
necessità  ed urgenza di rimuovere ogni onere legato all’introduzione di
procedimenti in materia di equa riparazione di cui alla legge 24 marzo
2001, n. 89, connessi alla tutela dei diritti garantiti dalla Convenzione
per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà  fondamentali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 7 marzo 2002;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro
della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze
e con il Ministro della difesa;

E m a n a

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

Modifiche all’articolo 9 della legge 23 dicembre 1999 n.
488, e alla tabella 1

1. Il comma 3 dell’articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 [2],
è sostituito dal seguente:

"3. La parte che per prima si costituisce in giudizio, o che
deposita il ricorso introduttivo ovvero, nei procedimenti esecutivi, che
fa istanza per l’assegnazione o la vendita dei beni pignorati è tenuta
all’anticipazione del pagamento del contributo di cui al comma 2. La parte
che modifichi la domanda o proponga domanda riconvenzionale o formuli
chiamata in causa o svolga intervento autonomo, cui consegua l’aumento del
valore della causa, è tenuta a farne espressa dichiarazione e a procedere
al relativo pagamento integrativo secondo gli importi ed i valori indicati
nella tabella 1 allegata alla legge.".

2. Al comma 4 dell’articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488,
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ed è prenotato a debito
per essere recuperato nei confronti della parte obbligata al risarcimento
del danno.".

3. Al comma 5 dell’articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488
[3]
, sono soppresse le seguenti parole: "ovvero nell’atto
di precetto. In caso di modifica della domanda che ne aumenti il valore,
la parte è tenuta a farne espressa dichiarazione e a procedere al
relativo pagamento integrativo, secondo gli importi ed i valori indicati
nella tabella 1 allegata alla presente legge. Ove non vi provveda, il
giudice dichiara l’improcedibilità  della domanda".

4. Dopo il comma 5 dell’articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n.

488, è inserito il seguente:

"5-bis. Entro dieci giorni dal momento in cui si determina il
presupposto del pagamento del contributo o della integrazione ai sensi del
comma 3, il funzionario addetto all’ufficio giudiziario, in caso di omesso
o insufficiente pagamento del contributo, notifica alla parte l’invito al
pagamento dell’importo dovuto, quale risulta dal raffronto tra la
dichiarazione resa e il corrispondente scaglione della tabella 1,
avvertendo espressamente che, in caso di mancato pagamento entro il
termine di un mese, si procederà  alla riscossione mediante ruolo con
addebito degli interessi al saggio legale." [3].

5. Il comma 8 dell’articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è
sostituito dal seguente:

"8. Non sono soggetti al contributo di cui al presente articolo i
procedimenti già  esenti, senza limiti di competenza o di valore,
dall’imposta di bollo, o da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi
specie e natura, nonchè i procedimenti di rettificazione di stato civile,
i procedimenti in materia tavolare, i procedimenti cautelari attivati in
corso di causa, ed i procedimenti di regolamento di competenza e di
giurisdizione.".

6. Il comma 11 dell’articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n.488
[4]
, è sostituito dal seguente:

"11. Le disposizioni del presente articolo si applicano dal 1
marzo 2002 ai procedimenti iscritti a ruolo a decorrere dalla medesima
data. Per i procedimenti già  iscritti a ruolo alla data del 1 marzo 2002
la parte si avvale delle disposizioni del presente articolo versando, per
la prima udienza utile, l’importo del contributo di cui alla tabella 1 in
ragione:

a) del 20 per cento per le cause iscritte prima dell’anno 1997; b) del
50 per cento per le cause iscritte prima del 1 gennaio 2000; c) del 70 per
cento per le cause iscritte dal 1 gennaio 2000.

Non sono soggetti al contributo di cui al presente articolo i
procedimenti rimessi o assunti in decisione, anche se rimessi sul ruolo
successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, nè i
procedimenti iscritti a ruolo anteriormente al 1 gennaio 1992. Non si fa
luogo al rimborso o alla ripetizione di quanto già  pagato a titolo di
imposta di bollo, di tassa di iscrizione a ruolo, di diritti di
cancelleria, di diritti di chiamata di causa e di tassa fissa.".

7. Dopo il numero 3 dellatabella 1 allegata alla legge 23 dicembre
1999, n. 488 [5], è inserito il seguente:

"3-bis. Nell’ipotesi di cui all’articolo 91 del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267, è dovuto il contributo pari a euro 516,50.".

8. Nel numero 4 della tabella 1 allegata alla legge 23 dicembre 1999,
n. 488, dopo le parole "titolo I" sono inserite le seguenti:
", capo I, III e IV," e sono soppresse le parole: "e
II,", nonchè l’ultimo periodo dalle parole: "il contributo"
alle parole:

"procedura civile.".

9. Dopo il numero 4 della tabella 1 allegata alla legge 23 dicembre
1999, n. 488, è inserito il seguente:

"4-bis. Per i procedimenti di volontaria giurisdizione nonchè per
i procedimenti speciali di cui al libro quarto, titolo II, ad eccezione
del capo I, del codice di procedura civile, è dovuto il contributo
indicato alla lettera b) del numero 1 della presente tabella.".

10. Dopo il numero 5, della tabella 1, allegata alla legge 23 dicembre
1999, n. 488, è inserito il seguente:

"5-bis. Per i procedimenti di opposizione agli atti esecutivi il
contributo dovuto è pari a euro 103,30. Il contributo non è dovuto per i
procedimenti esecutivi per consegna e rilascio.".

11. Dopo il numero 5-bis della tabella 1 allegata alla legge 23
dicembre 1999, n. 488, è inserito il seguente:

"5-ter. Per i procedimenti in materia di locazione, comodato,
occupazione senza titolo e di impugnazione di delibere condominiali, il
contributo dovuto è pari a euro 103,30.".

 

Articolo 2.

Modifiche alla legge 24 marzo 2001, n. 89

1. Dopo l’articolo 5 della legge 24 marzo 2001, n. 89, è inserito il
seguente:

"Art. 5-bis. – 1. Il procedimento di cui all’articolo 3 è esente
dal pagamento del contributo unificato di cui all’articolo 9 della legge
23 dicembre 1999, n. 488.".

Articolo 3.

Modifiche all’articolo 71 delle norme di attuazione del
codice di procedura civile

1. Nell’articolo 71 delle norme di attuazione del codice di procedura
civile, approvato con regio decreto 18 dicembre 1941, n.

1368, e successive modificazioni, le parole: "l’indicazione delle
parti," sono sostituite dalle seguenti: "l’indicazione delle
generalità  delle parti e del codice fiscale,".

 

Articolo 4.

Norma transitoria

1. Per i procedimenti iscritti a ruolo dal 1 marzo 2002 alla data di
entrata in vigore del presente decreto e per i procedimenti, già  iscritti
a ruolo alla data del 1 marzo 2002, per i quali la parte si è avvalsa
della facoltà  di versare il contributo nella misura del 50 per cento,
sono fatti salvi gli atti compiuti e non si fa luogo a rimborso, a
ripetizioni o a integrazioni di quanto pagato.

 

Articolo. 5.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
e sarà  presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente
decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà  inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. àˆ fatto obbligo
a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì
11 marzo 2002 .

 

NOTE

 

[1] L’art.71 delle disposizioni di attuazione del codice di
procedura civile elenca i dati che devono essere indicati nella c.d. nota di
iscrizione a ruolo dei procedimenti.

[2] La precedente versione del comma 3 sanzionava con
l’irricevibilità  la parte che non anticipava il pagamento del contributo: cioè
se la parte non pagava prima di iscrivere la causa a ruolo l’atto non poteva
essere ricevuto.

[3] Il comma 5 disponeva che chi introducva il giudizio
dovesse indicare, a pena di improcedibilità  dell’atto da parte del giudice, il
valore della causa, e, sulla base del valore dichiarato, dovesse effettuare il
pagamento del contributo unificato come indicato nella tabella allegata. Per
effetto della modifica la parte che introduce il giudizio deve dichiarare
espressamente il valore della causa – cosa spesso molto difficile in quanto il
valore può mutare in corso di causa – ma, se non lo fa, l’azione non è pià¹
dichiarata improcedibile dal giudice, fermo restando che qualora si accerti che
il pagamento del contributo è stato effettuato in misura inferiore al valore
eventualmente accertato, e quindi in caso di omesso o insufficiente pagamento
del contributo, l’ufficio giudiziario potrà  esigere il pagamento della
differenza entro il termine di un mese, decorso il quale procederà  alla
riscossione mediante ruolo con addebito degli interessi al saggio legale.

[4] Il comma 11 prevedeva l’entrata in vigore della legge al
1 luglio 2000, termine poi prorogato al 1 marzo 2002. Per effetto della modifica
il contributo relativo alle cause già  iscritte a ruolo alla data del 1 marzo
2002 – data di entrata in vigore della legge – si determina in proporzione
all’anzianità  del procedimento: per le cause pi๠vecchie viene cioè previsto
un contributo pi๠basso – il vecchio testo fissava per tutte il 50% – esentando
dal contributo le cause anteriori al 1992 e ancora pendenti.

[5] La tabella 1 allegata alla legge indica i contributi
dovuti in relazione al valore della causa e al tipo di procedimento, e ad essa
occorre fare riferimento per determinare la somma da corrispondere a titolo di
contributo unificato per le spese degli atti giudiziari.

 

https://www.litis.it

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