Modifiche all’articolo 9 della L. 23/12/99, n. 488, contributo unificato di iscrizione a ruolo dei procedimenti giurisdizionali, nonchè alla legge 24/03/01, n. 89, in materia di equa riparazione. (Dl 28/2002)
Il decreto in sostanza modifica in parte l’articolo 9, con l’intento di
specificare meglio alcuni punti controversi.
Queste le principali modifiche: – Viene cancellata la sanzione di irricevibilità
dell’atto introduttivo del giudizio in caso di omesso o insufficiente versamento
del contributo. Ora la parte che introduce il giudizio è tenuta ad anticipare
il pagamento ma se non lo fa l’atto può essere ricevuto. Viene altresì
cancellata la sanzione dell’improcedibilità dell’atto per la parte che,
nell’atto introduttivo del giudizio, non dichiari espressamente il valore della
causa, salva la possibilità per l’ufficio giudiziario di esigere la differenza
di pagamento in caso di omesso o insufficiente versamento entro il termine di un
mese, decorso il quale potrà procedere alla riscossione mediante ruolo con
addebito degli interessi al saggio legale.
– Sono esentati dal contributo i procedimenti esecutivi per consegna o rilascio,
i procedimenti di rettificazione di stato civile, i procedimenti di equa
riparazione previsti dalla legge 24 marzo 2001 n.89 (quelli cioè diretti ad
ottenere il risarcimento dei danni derivanti dalle lungaggini processuali), i
procedimenti in materia tavolare, i procedimenti cautelari attivati in corso di
causa (ad es. provvedimenti d’urgenza) e i procedimenti di regolamento di
competenza e di giurisdizione.
– Infine, si stabilisce che per i procedimenti in materia di locazione, comodato,
occupazione senza titolo, di impugnazione di delibere assembleari condominiali e
per i procedimenti di opposizione agli atti esecutivi il contributo dovuto è
pari a euro 103,30.
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DECRETO-LEGGE 11 marzo 2002,
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di modificare Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro E m a n a il seguente decreto-legge:
Articolo 1.
Modifiche all’articolo 9 della legge 23 dicembre 1999 n.
1. Il comma 3 dell’articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 [2], "3. La parte che per prima si costituisce in giudizio, o che 2. Al comma 4 dell’articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, 3. Al comma 5 dell’articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 4. Dopo il comma 5 dell’articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è inserito il seguente: "5-bis. Entro dieci giorni dal momento in cui si determina il 5. Il comma 8 dell’articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è "8. Non sono soggetti al contributo di cui al presente articolo i 6. Il comma 11 dell’articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n.488 "11. Le disposizioni del presente articolo si applicano dal 1 a) del 20 per cento per le cause iscritte prima dell’anno 1997; b) del Non sono soggetti al contributo di cui al presente articolo i 7. Dopo il numero 3 dellatabella 1 allegata alla legge 23 dicembre "3-bis. Nell’ipotesi di cui all’articolo 91 del regio decreto 16 8. Nel numero 4 della tabella 1 allegata alla legge 23 dicembre 1999, "procedura civile.". 9. Dopo il numero 4 della tabella 1 allegata alla legge 23 dicembre "4-bis. Per i procedimenti di volontaria giurisdizione nonchè per 10. Dopo il numero 5, della tabella 1, allegata alla legge 23 dicembre "5-bis. Per i procedimenti di opposizione agli atti esecutivi il 11. Dopo il numero 5-bis della tabella 1 allegata alla legge 23 "5-ter. Per i procedimenti in materia di locazione, comodato,
Articolo 2.
Modifiche alla legge 24 marzo 2001, n. 89
1. Dopo l’articolo 5 della legge 24 marzo 2001, n. 89, è inserito il "Art. 5-bis. – 1. Il procedimento di cui all’articolo 3 è esente
Articolo 3.
Modifiche all’articolo 71 delle norme di attuazione del
1. Nell’articolo 71 delle norme di attuazione del codice di procedura 1368, e successive modificazioni, le parole: "l’indicazione delle
Articolo 4.
Norma transitoria
1. Per i procedimenti iscritti a ruolo dal 1 marzo 2002 alla data di
Articolo. 5.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello
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NOTE
[1] L’art.71 delle disposizioni di attuazione del codice di
procedura civile elenca i dati che devono essere indicati nella c.d. nota di
iscrizione a ruolo dei procedimenti.
[2] La precedente versione del comma 3 sanzionava con
l’irricevibilità la parte che non anticipava il pagamento del contributo: cioè
se la parte non pagava prima di iscrivere la causa a ruolo l’atto non poteva
essere ricevuto.
[3] Il comma 5 disponeva che chi introducva il giudizio
dovesse indicare, a pena di improcedibilità dell’atto da parte del giudice, il
valore della causa, e, sulla base del valore dichiarato, dovesse effettuare il
pagamento del contributo unificato come indicato nella tabella allegata. Per
effetto della modifica la parte che introduce il giudizio deve dichiarare
espressamente il valore della causa – cosa spesso molto difficile in quanto il
valore può mutare in corso di causa – ma, se non lo fa, l’azione non è pià¹
dichiarata improcedibile dal giudice, fermo restando che qualora si accerti che
il pagamento del contributo è stato effettuato in misura inferiore al valore
eventualmente accertato, e quindi in caso di omesso o insufficiente pagamento
del contributo, l’ufficio giudiziario potrà esigere il pagamento della
differenza entro il termine di un mese, decorso il quale procederà alla
riscossione mediante ruolo con addebito degli interessi al saggio legale.
[4] Il comma 11 prevedeva l’entrata in vigore della legge al
1 luglio 2000, termine poi prorogato al 1 marzo 2002. Per effetto della modifica
il contributo relativo alle cause già iscritte a ruolo alla data del 1 marzo
2002 – data di entrata in vigore della legge – si determina in proporzione
all’anzianità del procedimento: per le cause pi๠vecchie viene cioè previsto
un contributo pi๠basso – il vecchio testo fissava per tutte il 50% – esentando
dal contributo le cause anteriori al 1992 e ancora pendenti.
[5] La tabella 1 allegata alla legge indica i contributi
dovuti in relazione al valore della causa e al tipo di procedimento, e ad essa
occorre fare riferimento per determinare la somma da corrispondere a titolo di
contributo unificato per le spese degli atti giudiziari.



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