Mantenimento del figlio maggiorenne, Cass. Civ. Sez. I, sentenza n.4765/02 dell 3 aprile 2002

Nuova pagina 1

Cassazione
” sezione prima civile ” sentenza 9 gennaio-3 aprile 2002, n. 4765
Presidente Grieco ” relatore Luccioli
Pm Russo ” conforme ” ricorrente Andreoli

Svolgimento
del processo

Con sentenza dell’11-24 giugno 1998 il tribunale di
Napoli, adito da Maria Padula, pronunciava la separazione personale dal coniuge
Giuseppe Andreoli senza addebito, assegnava la casa coniugale alla Padula,
limitatamente al piano seminterrato di proprietà  comune tra i coniugi ed al
primo piano di proprietà  esclusiva della predetta, disponeva che il piano
rialzato rimanesse assegnato all’Andreoli, che ne era proprietario esclusivo,
fissava altresí il lire 1.500.000 mensili l’assegno a carico del padre per il
mantenimento del figlio secondogenito Marco, convivente con la madre,
maggiorenne e non ancora autosufficiente, e dichiarava inammissibile
l’intervento dell’altro figlio Vincenzo, convivente con il padre, diretto ad
ottenere dalla madre un contributo per il suo mantenimento.
Proposto appello dall’Andreoli ed appello incidentale dalla Padula, con
sentenza del 14 ottobre-3 novembre 1999 la Corte d’appello di Napoli, in
parziale riforma della pronuncia impugnata, disponeva che, ferma restando
l’assegnazione all’uno e all’altro coniuge del piano originariamente di
proprietà  esclusiva, a ciascuno restasse assegnata in uso la parte del piano
seminterrato, del terreno circostante l’immobile e del lastrico solare di cui
era divenuto proprietario esclusivo in virtù della divisione giudiziale
definita il 14 maggio 1998; confermava nel resto.
Osservava in motivazione la corte di merito, per quanto in questa sede
interessa, doversi ritenere come accertato che il figlio Marco non avesse ancora
raggiunto senza propria colpa l’indipendenza economica; riconosciuta quindi,
la legittimazione della madre convivente a chiedere il contributo per il suo
mantenimento riteneva conforme a criteri di equità  porre a carico del padre la
somma mensile di lire 1.500.000, in quanto del tutto adeguata al tenore di vita
al medesimo sempre assicurato sulla base delle ampie possibilità  economiche
della famiglia.
A diverse conclusioni affermava doversi pervenire in relazione all’altro
figlio Vincenzo, per il quale il padre convivente aveva invocato un contributo
di mantenimento a carico della madre, atteso che questi, già  da tempo laureato
in medicina e specializzato in odontoiatria, era giù titolare di uno studio
dentistico, secondo quanto dedotto dalla Padula e non contestato dall’Andreoli,
e quindi da considerare ormai avviato ad una attività  professionale
notoriamente lucrosa.
Relativamente, infine, alla pretesa dell’Andreoli di restituzione delle
differenze tra l’assegno per il mantenimento del secondo figlio liquidato in
sentenza dal tribunale e quello provvisoriamente determinato in corso di
istruttoria, avanzata con riferimento all’articolo 96 comma 2 Cpc, rilevava
che in primo grado l’appellante non aveva dedotto a fondamento di tale pretesa
una responsabilità  aggravata per l’imprudente esecuzione di un provvedimento
cautelare, avendo configurato detta domanda come conseguenza diretta della
richiesta revoca dell’assegno posto a suo carico dall’istruttore, onde la
domanda formulata con riguardo ad una diversa causa petendi doveva
considerarsi inammissibile. Osservava comunque, che essendosi accertata
l’esistenza del diritto cautelato, sia pure per un minore ammontare, non vi
era spazio per la tutela risaricitoria ai sensi della norma processuale da
ultimo invocata.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Andreoli deducendo
quattro motivi illustrati con memoria. Non vi è controricorso.

Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso, denunciando violazione e
falsa applicazione degli articoli 112 comma 1, 115 e 116 Cpc, 146, 147 e 2697 Cc,
insufficienza e contraddittorietà  di motivazione, si deduce che la sentenza
impugnata ha omesso di pronunciare sul motivo di appello con il quale si era
censurata la ritenuta legittimazione della Padula a richiedere un assegno per il
mantenimento del figlio Marco, pur risultando il medesimo, da tempo maggiorenne
ed in possesso di un titolo di studio, titolare di una quota di investimento per
circa lire 500.000.000 e capace di produrre un reddito con l’assunzione di
incarichi amministrativi nell’ambito di una società  commerciale.
Si deduce altresí, che ove si ritenesse che la sentenza in esame ha esaminato
la censura considerando il ragazzo ancora a carico dei genitori, essa dovrebbe
considerarsi viziata da insufficienza e contraddittorietà  della motivazione,
atteso che ai dati incontestabili idonei a dimostrare che il giovane aveva già 
trovato un’occupazione in uno studio professionale, era divenuto socio ed
amministratore di una società  ed era contitolare con la madre di un fondo di
investimento di circa lire 1.000.000.000 ha opposto con argomentazioni del tutto
illogiche ed apodittiche che il fondo in discorso appartiene in realtà  alla
madre, che della società  non si conoscono patrimonio ed utili, che costituisce
fatto notorio che i figli di genitori benestanti e ad alto livello professionale
restano più a lungo in attesa di una adeguata collocazione nel mondo del
lavoro.
Si precisa, altresí, che le doglianze suesposte riguardano non soltanto
l’esistenza dell’obbligo di corrispondere l’assegno, ma anche la misura di
esso e la sua ripartizione tra i genitori.
Il motivo è fondato, in tutte le sue articolazioni. Per quanto attiene al
dedotto difetto di legittimazione della Padula a richiedere al coniuge il
contributo per il mantenimento del figlio maggiorenne con lei convivente va
ricordato che secondo il consolidato orientamento di questa Suprema Corte ”
peraltro non contestato dalla difesa del ricorrente ” il genitore già 
affidatario il quale continui a provvedere direttamente ed integralmente al
mantenimento dei figli divenuti maggiorenni e non ancora economicamente
autosufficienti resta legittimato non solo ad ottenere “iure proprio”, e non
già  “ex capite filiorum“, il rimborso di quanto da lui anticipato a
titolo di contributo dovuto dall’altro genitore, ma anche a pretendere detto
contributo per il  mantenimento
futuro dei figli stessi (vedi, tra le altre, Cassazione 2289/01; 1353/98;
8868/98; 6950/98; 9238/96; 6215/94; 3049/94; 3019/92; 1506/90; 3115/84; 5271/82;
5874/81; 3416/81).
Si è al riguardo osservato che con il raggiungimento della maggiore età  , ove
il figlio tuttora economicamente dipendente continui a vivere con il genitore
che ne era affidatario, resta invariata la situazione di fatto oggetto di
regolamentazione, e più specificamente restano identiche le modalità  di
adempimento all’obbligazione di mantenimento da parte del genitore convivente,
e che la pretesa di quest’ultimo di ricevere dall’altro il contributo a suo
carico trova ragione non solo o non tanto nell’interesse patrimoniale del
medesimo a non anticipare la quota della prestazione gravante sull’altro, ma
anche e soprattutto nel “munus” a lui spettante di provvedere
direttamente ed in modo completo al mantenimento, alla formazione ed
all’istruzione del figlio.
Correttamente pertanto, la sentenza impugnata, disattendendo il corrispondente
motivo di gravame diretto a contestare la legittimazione della Padula, ha
ritenuto che la predetta avesse titolo a richiedere al coniuge il contributo per
il mantenimento del figlio Marco con lei convivente, in relazione alla dedotta
mancanza di autosufficienza economica del medesimo.
Per quanto attiene al secondo ordine, di censure articolate nel motivo in esame,
va ricordato, in via generale, che i genitori restano obbligati a concorrere tra
loro, secondo il principio dettato dall’articolo 148 Cc, nel mantenimento del
figlio divenuto maggiorenne qualora questi non abbia ancora conseguito, senza
sua colpa, un reddito tale da renderlo economicamente autonomo e che, pertanto,
detto obbligo non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età ,
ma persiste finchè il genitore o i genitori interessati dimostrino che il
figlio ha raggiunto l’indipendenza economica, ovvero è stato da loro posto
nelle concrete condizioni per essere autosufficiente. Tale principio, rapportato
alla tematica relativa alla ripartizione dell’onere della prova, comporta che,
configurandosi il conseguimento dell’indipendenza economica quale fatto
estintivo di una obbligazione “ex lege“, sia a carico del genitore che
deduca la cessazione del diritto del figlio ad essere mantenuto la dimostrazione
che questi è divenuto autosufficiente, ovvero che il mancato svolgimento di
un’attività  lavorativa dipende da un suo atteggiamento di inerzia ovvero di
rifiuto ingiustificato, e non già  all’altro genitore (od al figlio)
dimostrare il persistere dello stato di insufficienza economica (vedi sul punto
Cassazione 2289/01, citata, 91909/99; 2670/98; 7990/96; 8383/96; 13126/92;
7295/91; 12212/90; 475/90).
è, peraltro, evidente, in relazione alla prospettata esistenza di un
comportamento colposo od inerte del figlio, di per sè idoneo a determinare la
cessazione dell’obbligo dei genitori ” sul quale la difesa del ricorrente si
è in particolare soffermata durante la discussione orale ” che il relativo
accertamento non può che ispirarsi a criteri di relatività , in quanto
necessariamente ancorato alle aspirazioni, alla capacità , al percorso
scolastico, universitario e post universitario del soggetto ed alla situazione
attuale del  mercato del lavoro, con
specifico riguardo al settore nel quale egli abbia indirizzato la propria
formazione e la propria specializzazione, investendo impegno personale ed
economie familiari. è altrettanto evidente che nessuna influenza ai fini
dell’indagine in discorso può spiegare la circostanza che tra i genitori sia
intervenuta una separazione, atteso che i figli di genitori separati non hanno
diritti e doveri diversi da quelli di genitori non separati.
Sulla base dei parametri di riferimento suindicati deve escludersi in via
generale che siano ravvisabili profili di colpa nella condotta del figlio che
rifiuti una sistemazione lavorativa non adeguata rispetto a quella cui la sua
specifica preparazione, le sue attitudini ed i suoi effettivi interessi siano
rivolti, quanto meno nei limiti temporali in cui dette aspirazioni abbiano una
ragionevole possibilità  di essere realizzate e sempre che tale atteggiamento di
rifiuto sia compatibile con le condizioni economiche della famiglia.
A tali principi si è pienamente attenuta la sentenza impugnata, affermando che
la mancanza di circostanze idonee a dimostrare la raggiunta autosufficienza del
ventinovenne Marco ” stante la natura fittizia della cointestazione in suo
favore del fondo di investimento di proprietà  della 
madre e l’assenza di qualsiasi indicazione circa il patrimonio e gli
utili della società  di cui egli era socio ” ed al contrario la ricorrenza di
elementi tali da far ritenere che il medesimo, laureato in giurisprudenza e
figlio di professionisti di elevato livello, fosse ancora impegnato a completare
la sua formazione nella prospettiva di un inserimento professionale adeguato
alle sue aspirazioni ed alle sue potenzialità , comportavano per i genitori il
permanere dell’obbligo di mantenimento. è, peraltro, inammissibile in questa
sede ogni ulteriore doglianza diretta a proporre una diversa valutazione delle
circostanze esaminate e ritenute dalla sentenza stessa non idonee a provare il
raggiungimento da parte del ragazzo di una propria autonomia.
In relazione all’ultimo profilo di censura contenuto nel motivo in oggetto,
diretto a contestare la misura e la ripartizione dell’assegno tra i genitori,
premesso che secondo il consolidato orientamento di questa Suprema Corte in
seguito alla separazione o al divorzio la prole ha diritto ad un mantenimento
tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche
della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza
(vedi per tutte sul punto Cassazione 15065/00; 3363/93), va rilevato che
correttamente la Corte di appello ha assunto a parametro di riferimento
l’elevato livello di vita sempre assicurato in passato al figlio ed ha con
motivazione congrua e logica ritenuto che la somma mensile di lire 3.000.000, da
ripartire a metà  tra il padre e la madre, fosse pienamente rispondente alle
possibilità  economiche dei genitori ed idonea ad assicurare la continuità 
rispetto al precedente standard.
Con il secondo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione
dell’articolo 2697 Cc, mancanza o insufficienza di motivazione, si sostiene
che in sede di appello l’Andreoli aveva censurato la sentenza del primo
giudice nella parte in cui aveva ritenuto che il figlio maggiore Vincenzo, con
lui convivente, avesse conseguito l’indipendenza economica e che la corte
territoriale si è limitata a confermare la presunzione espressa da detto
giudice circa “immediata impiegabilità  nel mondo professionale, con alta
redditività  economica”, cosí incorrendo in una violazione delle norme
sull’onere della prova, che doveva far carico alla Padula, ed in un vizio di
motivazione.
La censura è infondata. Ed invero la Corte di appello ha condiviso il
convincimento espresso dal primo giudice in ordine alla raggiunta autonomia del
figlio primogenito, da tempo laureato in medicina e specializzato in
odontoiatria, ponendo in evidenza con motivazione argomentata e logicamente
corretta i convergenti elementi ” tratti anche da deduzioni della madre non
specificamente contestate dal padre circa la acquisita titolarità  di uno studio
dentistico ” che inducevano a ritenere che il medesimo fosse ormai inserito
nel mondo del lavoro ed avviato a pieno titolo ad una attività  professionale
notoriamente assai redditizia. Ogni diversa valutazione delle risultanze
processuali al riguardo non è chiaramente proponibile in questa sede.
Con il terzo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli articoli
148 comma 1 e 155 comma 2 Cc, difetto o insufficienza di motivazione, si
sostiene che la sentenza impugnata ha omesso di accertare, come richiesto
dall’appellante, la titolarità  da parte della Padula di un più consistente
patrimonio, tale da determinare l’accollo in tutto o in parte alla medesima
del mantenimento quanto meno del figlio Marco. Si sostiene, in particolare, che
una volta ritenuto che il fondo di investimento, intestato alla predetta ed al
figlio, apparteneva soltanto alla donna, l’affermata titolarità  di un
capitale cosí rilevante avrebbe dovuto spiegare effetti ai fini della
distribuzione degli oneri di mantenimento del ragazzo e che il non avere
statuito di conseguenza integra disapplicazione delle norme sopra richiamate e
difetto di motivazione.
Anche tale motivo è infondato. Ed invero la Corte di appello, sul presupposto
della sostanziale parità  delle comple

https://www.litis.it

Commento all'articolo

You May Have Missed