La Cassazione: l’Hag è un marchio, non un tipo di caffè
ROMA – La Cassazione lancia un altolà ai baristi. Se il cliente entrando in
un bar chiede un caffè "Hag", non gli può essere servito un
decaffeinato di marca diversa. Anzi, una volta che ha formulato la richiesta,
bisogna chiedergli: ”Ma è proprio sicuro di volere un ‘Hag’?”. Perché,
in caso contrario, si rischia addirittura una condanna penale per frode in
commercio.
Ne sanno qualcosa Antonio C. e Romeo P., rispettivamente barista e gestore
commerciale del "Bar Tonetto" di Genova che sono finiti nei guai con
la giustizia per aver servito, alla richiesta di due avventori di un caffè
"Hag", un altro decaffeinato di marca diversa.
Il caso è finito davanti alla Pretura di Genova che ha condannato
barista e gestore per il reato di frode in commercio. La sentenza era stata poi
annullata dalla Corte d’Appello genovese ”perché il fatto non costituisce
reato”. Secondo i giudici infatti il fatto che il barista avesse servito un
altro decaffeinato era da attribuirsi a ”mera negligenzà’, non certo a ”dolo”,
considerato il fatto che il termine "Hag" si è ormai ”volgarizzato”.
Ma il caso non è finito lì, perché la Kraft Foods Italia che ha chiesto lo
stesso la condanna dei due
baristi.
E ora la Terza sezione penale (sentenza 12100) ha accolto la protesta e, con
una lunga disquisizione in punta di diritto sul caffè, ha "
strigliato" i giudici di merito osservando che ”la condizione dell’essere
decaffeinato non è l’unico elemento che possa valere a differenziare le
diverse marche di caffè di tale tipo, potendo sulla qualità di ognuno incidere
anche altri fattori quali il processo di decaffeinizzazione, differente a
seconda delle ditte produttrici”.
Pertanto ”non può ritenersi in via assoluta provato che un avventore, che chieda
un caffè "Hag", si aspetti in ogni caso di ricevere un qualunque
decaffeinato”. Quanto alla volgarizzazione del marchio, la Corte ha
puntualizzato che ”la popolarità raggiunta dal marchio di un prodotto non fa
venir meno il diritto del titolare all’uso esclusivo del marchio medesimo, salvo
che dal suo comportamento possa desumersi con certezza un’acquiescenza all’uso
da parte di terzi, ovvero la rinuncia a valersi in via esclusiva del marchio”.
”Nel condurre poi l’indagine sull’elemento psicologico – proseguono i giudici
rinviando il caso alla Corte d’Appello di Genova – del delitto di frode in
commercio, il giudice di rinvio dovrà tener conto che esso consiste nel solo
dolo generico, ossia nella coscienza e nella volontà di consegnare cosa diversa
da quella pattuita e che nel contratto, che si conclude tra compratore e
venditore, spetta a quest’ultimo risolvere il dubbio sull’effettiva portata
della volontà dell’acquirente e sulla disponibilità ad accettare prodotti
diversi da quelli richiesti”.
In pratica se il barista ”non formula controfferte e non chiede chiarimenti,
deve intendersi che accetta la richiesta nei termini letterali in cui questa è
formulata e il contratto deve essere eseguito in conformità ”.


Commento all'articolo