L’assegno di divorzio decorre dalla notifica della domanda ovvero passaggio in giudicato della sentenza (Cassazione 4038/02)
Cassazione
” sezione prima civile ” sentenza 4 dicembre 2001-21 marzo 2002, n. 4038
Presidente Grieco ” relatore Cappuccio
Pm Palmieri ” conforme ” ricorrente Pecoraro Albani ” controricorrente
Martone
Svolgimento
del processo
Il tribunale di Napoli, dopo aver pronunciato, con sentenza
24 febbraio 1993, lo scioglimento del matrimonio tra Antonio Pecoraro Albani e
Rosaria Martone, disponeva, con separata ordinanza per la prosecuzione del
giudizio in ordine alla domanda di assegno proposta dalla Martone, domanda che,
all’esito dell’istruttoria svolta, accoglieva, determinando con sentenza
3/2000 l’assegno divorzile in lire un milione, con rivalutazione istat
annuale. Spese compensate.
Con sentenza in data 22 novembre 2000-10 gennaio 2001 la Corte d’appello di
Napoli rigettava l’appello incidentale della Martone, volto ad ottenere
l’aumento dell’assegno a lire 3 milione mensili; in parziale accoglimento
dell’appello principale del Pecoraro Albani, riduceva l’assegno a lire
500.000 mensili, a decorrere dalla data della sentenza d’appello, con
rivalutazione istat dal gennaio 2002. Spese compensate.
Dopo aver enunciato i criteri di diritto ai quali intendeva ispirarsi
(inadeguatezza dei mezzi del coniuge istante a mantenere il tenore di vita
potenzialmente fruibile in costanza di matrimonio; sufficienza di una
ricostruzione sintetica, anzichè analitica, delle condizioni economiche degli
ex coniugi) la corte partenopea ricostruiva il lire 2.600.000 mensili il reddito
della Martone, derivante quanto a lire 1.800.000 circa dal canone di locazione
di un negozio e quanto a lire 800.000 a ratei di pensione, escludendo la
sussistenza di ulteriori fonti di reddito (da attività lavorativa e da maggior
canone di locazione). Considerava, inoltre, l’assenza di spese d’alloggio,
per il diritto di usufrutto vantato dalla Martone su un appartamento, e la
proprietà del negozio locato, concludendo che la situazione economica della
donna era inidonea alla conservazione del tenore di vita matrimoniale, quando il
suo reddito si cumulava con quello, di professore universitario, dell’ex
coniuge.
A fronte di uno stipendio netto di circa lire 8.500.000 mensili, l’ex marito
era gravato da spese di alloggio e di cure mediche, date le sue precarie
condizioni di salute: risultava perciò eccessivo l’assegno fissato dal
tribunale che, tenuto conto dei criteri indicati dall’articolo 10 legge s.
74/1987, era equo ridurre a lire 500.000 mensili, a decorrere dalla data della
sentenza d’appello.
Antonio Pecoraro Albani notificata lo stesso giorno 6 marzo 2001 sia la sentenza
d’appello sia il ricorso per cassazione, avanzando quattro motivi di censura.
Motivi della decisone
Dopo una dettagliata narrativa in fatto, che evidenzia
l’ampia conflittualità , involgente anche profili penali, esistente tra i due
coniugi ” privi di prole e separatisi dopo sette anni di matrimonio ” il
ricorrente principale propone quattro censure. Con la prima, si sostiene che la
sentenza d’appello, in quanto motivata, acriticamente, per relationem
alla sentenza di primo grado, trascurando le ragioni di doglianza esposte dal
Pecoraro Albani in relazione alla necessità di un supplemento di indagini di
polizia tributaria, alla illegittimità della audizione della teste Avitabile,
alla prova che la Martone svolgeva ancora attività lavorativa due anni dopo il
matrimonio, era incorsa nel vizio di difetto di motivazione.
Con la seconda, si assume, per le medesime ragioni, l’illogicità della
sentenza d’appello, non consentendo le rilevate lacune la ricostruzione del
ragionamento logico giuridico seguito dal giudice.
Col terzo motivo, si assume la violazione dell’articolo 10 legge s. 74/1987 in
relazione al criterio del mantenimento del tenore di vita coniugale,
considerando “opinabile” rispetto al criterio del tenore di vita dignitosa, “arbitrario”
sino ai limiti della incostituzionalità per l’incontrollabile potere di
scelta che consente al giudice e comunque privo di sostengo normativo.
Col quarto motivo, si censura la sentenza per aver disposto la decorrenza
dell’assegno di lire 500.000 dalla data della sentenza d’appello, in
contrasto con l’effetto sostitutivo del gravame e la retroattività della
sentenza di riforma. Secondo il ricorrente, infatti, la nuova misura doveva “ipso
iure decorrere…dal giorno di inizio della corresponsione dell’assegno
mensile di lire 1.000.000 da parte del Pecoraro Albani (vale a dire
dell’agosto 1993) in esecuzione forzata della sentenza del tribunale di Napoli
del 17 febbraio 2000 la quale ” con riferimento alla precedente sentenza
dichiarativa del divorzio del 13 maggio 1993, passata in giudicato nel luglio
1993 ” stabiliva che l’assegno mensile, oltre le rivalutazioni istat, a
favore della Martone fosse di lire 1.000.000″. Aggiungeva il ricorrente che la
situazione delle parti era rimasta invariata, nel corso del giudizio di appello,
rispetto a quella che già esisteva al momento della sentenza dei primi giudici,
non essendovi fatti sopravvenuti.
Con l’unico motivo di ricorso incidentale Rosaria Martone lamentava che la
quantificazione dell’assegno fosse stata effettuata senza alcun riferimento al
tenore di vita condotto dalle parti in costanza di matrimonio, ma solo alle
spese, definite rilevanti, sopportata dal coniuge obbligato; che, inoltre,
fossero stati trascurati dati salienti della motivazione della sentenza di primo
grado relativa al tenore di vita della coppia in costanza di matrimonio (intensa
vita sociale, cene nei più noti ristoranti cittadini, viaggi nelle più
rinomate località di mare e di montagna ed anche all’estero) nonchè la
circostanza che, in sede di separazione consensuale, intervenuta il 15 maggio
1989, il professor Pecoraro Albani si era impegnato a corrispondere alla moglie
un contributo al mantenimento di lire 1.200.000 mensili. Ravvisava quindi si ail
vizio di violazione dell’articolo 5.6 legge s. 898/70 come modificato dalla
legge s. 74/1987, sia vizio di motivazione.
Le censure di carenza ed illogicità della motivazione (primo e secondo motivo
del ricorso principale) devono essere, esaminate unitariamente; respinte. Spetta
al giudice del merito valutare le risultanza probatorie raccolte ed individuare
le fonti del proprio convincimento; o il vizio di motivazione sussiste nei
limiti in cui le ragioni esposte non siano idonee e sufficienti a giustificare
le conclusioni raggiunte (Cassazione 14858/00). Non costituisce, perciò, vizio
la mancata menzione di elementi probatori dedotti dalle parti, ove non si
dimostri che, sulla base di tali elementi, le conclusioni raggiunte sarebbero
state necessariamente diverse. Le censure, di non aver disposto ulteriori
indagini di polizia tributaria, di non aver dichiarato illegittima la
deposizione testimoniale Avitabile, di non aver menzionato il frontespizio del
registro ivi prodotto dal ricorrente sono inammissibili perchè non si indica
quale influenza modificatrice della decisone assunta avrebbero “necessariamente”
comportato tali elementi probatori, basandosi la richiesta di ulteriori indagini
di p.t. sull’assunto, del tutto apodittico, che le precedenti erano
compiacenti; non risultano le ragioni di illegittimità della deposizione
testimoniale e gli effetti della declaratoria di invalidità di una deposizione
che la motivazione della sentenza impugnata non menziona e non emergendo,
infine, la rilevanza di un dato relativo al secondo anno di matrimonio e non
all’epoca (successiva di almeno cinque anni) del processo di divorzio.
La motivazione “per relationem” si concreta nell’enunciazione delle
ragioni della propria decisione, rinviando a quelle enunciate da una fonte
esterna. La sentenza impugnata ha, invece, compiuto un autonomo esame delle
risultanze probatorie nonchè delle ragioni di fatto e di diritto esposte dalla
sentenza appellata in relazione ai motivi d’appello proposti (Cassazione 9497,
4485/00), dando di volta in volta atto della doglianza delle conclusioni
raggiunte con quelle espresse dalla sentenza di primo grado, rispetto alla quale
ha, quindi, effettuato un confronto e riscontro e non un mero rinvio recettizio.
Non vengono proposti argomenti idonei a porre in discussione il meditato
indirizzo del giudice di legittimità che, chiamato a determinare il parametro
dell’adeguatezza dei mezzi a disposizione del coniuge divorziato ed a
quantificare, in conseguenza, l’obbligo assistenziale dell’altro coniuge, lo
ha individuato nel tenore di vita matrimoniale anzichè in un generico ed
astratto tenore di vita dignitoso dell’uomo medio. Il terzo motivo del ricorso
principale va quindi respinto.
Non merita accoglimento neppure il quarto motivo. Per effetto del passaggio in
giudicato della sentenza di scioglimento del matrimonio, i coniugi acquistano lo
status di divorziati ed è quindi dal conseguimento di tale status che sorge il
diritto all’assegno divorzile (Cassazione 8288/94; 6049/93; 11978/92) salva la
facoltà , concessa al giudice dell’articolo 8 legge s. 74/1987 in deroga al
principio generale, di fissare la decorrenza degli effetti dalla data della
domanda (Cassazione 1331/95). Il carattere derogatorio di fissare come dies a
quo una qualsiasi data tra quella della domanda e quella del passaggio in
giudicato della sentenza, sempre che le parti non abbiano dedotto e dimostrato
specifiche sopravvenienze, delle quali occorre tener conto anche in sede di
determinazione e non soltanto in sede di revisione dell’assegno divorzile
(Cassazione 3676/97), come ovvie ragioni di giustizia sostanziale e di economia
processuale impongono. Conseguente a tale impostazione è il rilievo che occorre
far riferimento, per determinare la situazione patrimoniale delle parti, al
momento in cui fu pronunciata la sentenza di divorzio (sezioni unite, 11490/00),
salva sempre la sussistenza, invocata e provata, di sopravvenienze.
Nel caso, contrariamente a quanto assume il ricorrente principale, la sentenza
d’appello ha valutato la situazione patrimoniale del Pecoraro Albani (cosí
come quella della Martone) all’attualità , come dimostra il ricorso
dell’avverbio attualmente (comma 7, 8, 9 della sentenza) nella quantificazione
dei rispettivi redditi, tenendo quindi conto delle variazioni sopravvenute
secondo un criterio forse opinabile ai sensi della richiamata giurisprudenza, ma
che non viene censurato da nessuna delle parti ricorrenti, limitandosi il
ricorrente principale a lamentare la decorrenza del minor assegno, ma non le
ragioni che giustificano il riferimento, come dies a quo, alla data della
sentenza d’appello.
Non merita accoglimento neppure il ricorso incidentale. Dopo avere stabilito che
le possibilità economiche della Martone non le consentivano di mantenere, nello
status di divorziata, un tenore di vita corrispondente a quello di cui aveva
goduto ” o avrebbe potuto godere ” in costanza di matrimonio, la sentenza
impugnata ha preso in esame la posizione economica del professor Pecoraro
Albani, per determinare quale assegno divorzile poteva corrispondere in
proporzione alle sue ossibilità economiche (Cassazione 412/00). Il richiamo
alla sentenza del tribunale da cui la corte territoriale si sarebbe
immotivatamente discostata non si giustifica in relazione al diverso referente
temporale delle due decisioni. Mentre, infatti, il tribunale si è riferito alla
situazione economica dei due coniugi all’epoca del divorzio, la corte
partenopea ha ritenuto di valutare le rispettive posizioni all’attualità ”
termine, come già rilevato, ricorrente nella motivazione impugnata ” e tale
criterio non risulta censurato dal ricorrente incidentale (cosí come non è
stato censurato dal ricorrente principale). La violazione dell’articolo 5.6
della legge s. 898/70, come modificato dall’articolo 10 legge s. 74/1987, non
sussiste perchè i criteri indicati dal richiamato articolo 10 risultano, sia
pur sinteticamente, richiamati, mentre l’assunto che il riferimento sintetico
si risolve in omessa motivazione costituisce una critica alla valutazione delle
singole ragioni di quantificazione dell’assegno effettuata dal giudice di
merito, come tale non censurabile in sede di legittimità .
Spese compensate, data la reciproca soccombenza.
PQM
Riunisce i ricorsi e li rigetta; compensa le spese.



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