Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale – Corte Cost. Sent 194 del 16/05/02
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SENTENZA N. 194
ANNO
2002
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta
dai signori:
–
Massimo
VARI
Presidente
–
Riccardo
CHIEPPA
Giudice
–
Gustavo
ZAGREBELSKY
"
–
Valerio
ONIDA
"
–
Carlo
MEZZANOTTE
"
–
Guido
NEPPI MODONA
"
–
Piero Alberto
CAPOTOSTI
"
–
Annibale
MARINI
"
–
Franco
BILE
"
–
Giovanni Maria
FLICK
"
–
Francesco
AMIRANTE
"
ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
nel
giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 22 della legge 13 maggio
1999, n. 133 (Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e
federalismo fiscale), promosso con ordinanza emessa il 18 ottobre 2000 dal
Tribunale amministrativo regionale del Lazio sui ricorsi riuniti proposti
dalla Dirstat-Finanze (ora Dirpubblica) contro la Presidenza del Consiglio dei
ministri ed altre, iscritta al n. 451 del registro ordinanze 2001 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 24, prima serie speciale, dell’anno 2001.
Visti
l’atto di costituzione della Dirstat-Finanze (ora Dirpubblica) nonchè
l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito
nell’udienza pubblica del 12 marzo 2002 il Giudice relatore Piero Alberto
Capotosti;
uditi
l’avvocato Michele Lioi per Dirstat-Finanze (ora Dirpubblica) e l’Avvocato
dello Stato Giuseppe Stipo per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto
in fatto
1.
¾
Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con ordinanza del 18 ottobre
2000, depositata il 7 febbraio 2001, solleva questione di legittimità
costituzionale dell’art. 22 della legge 13 maggio 1999, n. 133 (Disposizioni
in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale), in
riferimento agli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione, nonchè, implicitamente,
all’art. 136 della Costituzione.
2.
¾
La questione è stata sollevata nel corso del giudizio avente ad oggetto due
ricorsi proposti dalla Dirstat-Finanze (ora Dirpubblica), in persona del
legale rappresentante pro tempore,
il quale ha agito anche in proprio, aventi ad oggetto l’annullamento di
alcuni atti -decreti del Ministero delle finanze e decreti direttoriali-
concernenti le procedure di riqualificazione per il personale del Ministero
delle finanze ai sensi dell’art. 3, commi 205, 206 e 207, della legge 28
dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica).
2.1.
¾
Il Tar, in linea preliminare, dopo avere affermato la propria giurisdizione,
espone che i ricorrenti eccepiscono l’illegittimità costituzionale
dell’art. 3, commi 205, 206 e 207 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, nel
testo modificato dall’art. 22 della legge n. 133 del 1999, nella parte in
cui sono state sostanzial

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