RESPONSABILITA’ PER DANNI DEL GINECOLOGO IN RELAZIONE ALLA MANCATA DIAGNOSI DI MALFORMAZIONI DEL NASCITURO – Cass. Sentenza n. 6735 del 10 maggio 2002


Corte Suprema di Cassazione
Giurisprudenza Civile e Penale



Sentenza n. 6735 del 10 maggio 2002

RESPONSABILITA’ PER DANNI DEL GINECOLOGO IN RELAZIONE ALLA MANCATA
DIAGNOSI DI MALFORMAZIONI DEL NASCITURO

(Sezione Terza Civile – Presidente V. Carbone – Relatore P.
Vittoria)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. – M. G. M. e F. M. convenivano in giudizio il ginecologo prof. C.
G. e con la citazione a comparire davanti al tribunale di Perugia,
notificata 1’8.10.1991, proponevano contro di lui una domanda di
risarcimento del danno.

Esponevano in sintesi i seguenti fatti.

I1 loro figlio M. era nato affetto dalla sindrome di Apert,
caratterizzata da alterazioni del cranio e da sindattilia a mani e
piedi.

La presenza di tali malformazioni avrebbe potuto, ma non era stata
rilevata dal ginecologo, al quale s’erano rivolti per il controllo della
gravidanza e del regolare sviluppo del feto.

Una tempestiva diagnosi prenatale avrebbe consentito di interrompere
la gravidanza anche oltre il novantesimo giorno.

2. – C. G. si costituiva in giudizio, resisteva alla domanda e, per
esserne tenuto indenne, chiamava in giudizio le società  assicuratrici,
(omissis, omissis ed omissis).

3. – Il tribunale di Perugia accoglieva la domanda solo in parte.

Riteneva che il professionista fosse stato in colpa nel non rilevare
l’esistenza delle malformazioni del feto.

Escludeva tuttavia che una tempestiva diagnosi dello stato del
nascituro avrebbe consentito alla madre di interrompere la gravidanza.

Considerava però che essa avrebbe evitato ai genitori il trauma di
doversi confrontare con una realtà  inattesa.

Liquidava il risarcimento dovuto per il trauma sofferto dai genitori
nella somma complessiva di L. 80 milioni.

Condannava il convenuto a pagare questa somma agli attori e le società 
(omissis) ed (omissis) a tenere indenne il loro
assicurato.

Escludeva la condanna della (omissis), perchè tenuta solo in
caso di danno eccedente la somma di L. 500 milioni. .

4. – La decisione, impugnata da tutte le parti, ad eccezione della (omissis),
è stata in parte riformata dalla corte d’appello di Perugia, che con la
sentenza 24.5.2000 ha condannato il convenuto a pagare la somma di 700
milioni di lire, aumentata di interessi legali a decorrere dal
17.11.1989, oltre alle spese del processo ed ha esteso alla (omissis)
la condanna degli assicuratori a tenere indenne l’assicurato sia per il
capitale sia le spese processuali.

5. – La (omissis), C. G. e la (omissis) hanno impugnato
la sentenza con distinti ricorsi, ciascuno notificati alle altre parti.
M. G. M. e F. M. hanno resistito con distinti controricorsi.

La (omissis) non ha svolto attività  difensiva.

La (omissis) ed i resistenti hanno depositato memorie.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – I tre ricorsi hanno dato luogo a distinti procedimenti che
debbono essere riuniti perchè sono relativi ad impugnazioni proposte
separatamente contro la stessa sentenza (art. 335 cod. proc. civ.).

2. – La Corte negli ultimi anni è stata altre volte chiamata ad
esprimersi sull’argomento cui si è convenuto di attribuire la
definizione di responsabilità  da nascita indesiderata.

Il caso che i ricorsi ripropongono al suo esame ne costituisce una
delle varianti.

Suo primo connotato è che al medico si imputa d’avere reso una
prestazione diversa da quella che ci si sarebbe potuti attendere –
prestazione consistita nel non aver dato alla gestante l’esatta
informazione circa le condizioni del feto ed il rischio della nascita di
un figlio menomato.

A questo fatto è ricollegata una responsabilità  in confronto della
madre, ma anche del padre, per i sacrifici patrimoniali e non
patrimoniali, che dovranno essere da loro sopportati.

Della possibilità  di configurare tale responsabilità  si discute
avendo riguardo al punto, se la donna, cui fosse stata data una esatta
informazione, avrebbe potuto e voluto interrompere la gravidanza,
avvalendosi di ciò che le è consentito dagli artt. 6 e 7 della L. 22
maggio 1978, n. 194.

E se ne discute sotto più aspetti – per stabilire se v’è nesso
causale tra inadempimento del medico e nascita; se serva anche a
connotare la nascita come danno ingiusto ed a renderne risarcibili le
conseguenze; se perciò valga come criterio di selezione dei soggetti
che possono essere considerati titolari di un diritto al risarcimento
del danno.

Siccome i motivi di ricorso coinvolgono in diverso modo tutti questi
aspetti, la Corte ritiene di dare conto in partenza di quella che
considera l’esatta impostazione generale del tema.

2.1. – Il primo caso di nascita indesiderata esaminato dalla Corte è
stato quello su cui è intervenuta la sentenza 8 luglio 1994 n. 6464 –
in quella circostanza, peraltro, la donna si era sottoposta ad un
intervento di interruzione volontaria, che non era riuscito, ma del cui
esito non era stata informata: ne era seguita la nascita di un figlio
sano ed ambedue i genitori avevano domandato d’essere risarciti del
danno patrimoniale costituito dall’essersi trovati a dovere affrontare i
costi del mantenimento e della educazione del figlio prima di quando se
l’erano prefisso.

La Corte considerò che ad essere rimasto frustrato era stato il
diritto della donna ad interrompere la gravidanza e che, siccome
l’interesse tutelato dalle norme che lo prevedono, è quello della
salute della donna, a poter essere risarcito era solo il danno
costituito dalla menomazione che la nascita del figlio poteva aver
procurato alla salute della madre – a provocare il quale, peraltro,
avrebbe eventualmente potuto concorrere anche il disagio d’essersi
trovata a mancare delle risorse economiche per fare fronte
all’anticipata nascita del figlio.

Per questo considerò che il risarcimento avrebbe dovuto essere
commisurato non all’anticipato costo di mantenimento del figlio, ma se
mai al costo necessario per rimuovere le cause del danno alla salute ed
a risarcire i danni alla salute concretamente subiti dalla madre.

2.2.- Il caso in cui interviene a qualche anno di distanza la
sentenza 1 dicembre 1998 n. 12195 presenta invece i connotati della
variante che qui si ripresenta.

La Corte, in questa circostanza, avvertí che il danno alla salute
della donna, che deve inserirsi in un processo patologico, delimita il
diritto all’aborto secondo la legge 194 del 1978, ma non la
responsabilità  contrattuale del sanitario – punto 3.6. dei motivi della
decisione.

La considerazione venne fatta nell’esaminare il diritto della donna
al risarcimento dei danni derivati dalla nascita di un figlio malformato
e valse ad escludere che l’interesse tutelato dalle norme sulla
interruzione della gravidanza valesse a selezionare i danni risarcibili,
restringendoli a quelli relativi alla salute fisica e psichica della
donna.

Passata a pronunciarsi sul ricorso del marito della donna, che aveva
fatto valere un diritto al risarcimento del danno alla propria salute,
come conseguenza di quello subito dalla donna, la Corte riconobbe che un
tale diritto era configurabile e ne individuò il contenuto nel danno
riflesso indotto dal primo, ingiusto come questo perchè inerente alla
lesione di un diritto proprio.

2.3. – I1 terzo caso esaminato dalla Corte è quello deciso con la
sentenza 24 marzo 1999 n. 2793 – ma essendosi escluso che fosse stata
data la prova della possibilità  di interrompere la gravidanza, il
rilievo di questo aspetto della vicenda non è andato oltre la
discussione sul nesso di causalità .

2.4. – Fatte queste premesse si possono svolgere le seguenti
considerazioni.

La responsabilità  del ginecologo deriva dall’inadempimento ad una
obbligazione di natura contrattuale – rilevare le condizioni del feto e
formulare la corrispondente diagnosi, impiegando in ciò la diligenza e
perizia richieste.

L’inadempimento espone il medico a responsabilità  per i danni che ne
derivano (art. 1218 cod. civ.).

Non sono danni che derivano dall’inadempimento del medico quelli che
il suo adempimento non avrebbe evitato – una nascita che la madre non
avrebbe potuto scegliere di rifiutare; una nascita che non avrebbe in
concreto rifiutato; la presenza nel figlio di menomazioni o
malformazioni al cui consolidarsi non avrebbe potuto porsi riparo
durante la gravidanza in modo che il figlio nascesse sano.

La possibilità , per la madre, di esercitare il suo diritto ad una
procreazione cosciente e responsabile interrompendo la gravidanza,
assume dunque rilievo nella sede del giudizio sul nesso causale.

Non l’assume come criterio di selezione dei danni risarcibili – non
almeno come criterio di selezione tra tipi di danno.

Perchè, trattandosi di responsabilità  contrattuale, ad essere
risarcibili sono i danni che costituiscono conseguenza immediata e
diretta dell’inadempimento (art. 1223 cod. civ.), non questi danni ma in
quanto derivanti dalla lesione di un interesse protetto e come tali
ingiusti, com’è nella responsabilità  da fatto illecito (art. 2043 cod.
civ.).

I1 tessuto dei diritti e dei doveri che secondo l’ordinamento si
incentrano sul fatto della procreazione – quali si desumono sia dalla
legge 194 del 1978; sia dalla Costituzione e dal codice civile, quanto
ai rapporti tra coniugi ed agli obblighi dei genitori verso i figli (artt.
29 e 30 Cost.; artt. 143 e 147, 261 e 279 cod. civ.) – è questo tessuto
che vale poi a spiegare perchè anche il padre rientri tra i soggetti
protetti dal contratto ed in confronto del quale la prestazione del
medico è dovuta.

Ne deriva che l’inadempimento si presenta tale anche verso il padre
ed espone il medico al risarcimento dei danni, immediati e diretti, che
pure al padre possono derivare dal suo comportamento.

Nè rileva che l’uomo possa essere coinvolto dalla donna nella
decisione circa l’interruzione della gravidanza, ma non chiederla.

Ciò attiene al nesso causale.

La madre, pur informata, può scegliere di non interrompere la
gravidanza: l’ordinamento non consente al padre di respingere da sè
tale eventualità  e nulla potrebbe imputarsi al medico.

Ma, sottratta alla donna la possibilità  di scegliere, al che è
ordinata l’esatta prestazione del medico, gli effetti negativi di questo
comportamento si inseriscono in una relazione col medico cui non è
estraneo il padre, rispetto alla quale la prestazione inesatta o mancata
si qualifica come inadempimento e giustifica il diritto al risarcimento
dei danni che ne sono derivati.

2.5. – Si può allora passare all’esame dei diversi punti della
decisione e dei motivi per cui ne è stata chiesta la cassazione.

3. – La corte d’appello di Perugia ha affermato la responsabilità 
del medico perchè ha mancato di accertare che il feto presentava
malformazioni.

Questo punto della decisione è criticato nel primo motivo dei
ricorsi G. e (omissis).

La cassazione della sentenza vi è chiesta per violazione di norme di
diritto e per difetti di motivazione (art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ.,
in relazione agli artt. 2043 cod. civ. ed agli artt. 6 e 7, terzo comma,
della L. 22 maggio 1978, n. 194).

Questa la tesi svolta nei due motivi.

Dalle conclusioni presentate dal consulente tecnico di ufficio era
emerso che la sindrome di Apert non può essere diagnosticata non solo
nel corso delle prime 12 settimane di gestazione, ma neppure nel
successivo corso della gravidanza, nel quale, mediante esami ecografici
più ravvicinati di quelli fatti ed esplicitamente mirati alla ricerca
di eventuali malformazioni fetali, sarebbe stato possibile solo
pervenire ad una generica diagnosi di alterazioni craniche e degli arti.

I motivi appena riassunti non sono fondati.

3.1. – La corte d’appello ha detto che non v’era ragione di
disattendere le affermazioni del consulente, secondo il quale il
professionista sarebbe stato in grado, con gli strumenti a sua
disposizione all’epoca dei fatti, di rilevare la presenza di
malformazioni del feto e non lo ha fatto.

Questa valutazione della prova non presenta vizi logici.

I1 consulente ha riferito che la diagnosi di Apert si basa sul
rilievo di alterazioni craniche e delle dita delle mani e dei piedi.
Queste alterazioni possono accertarsi solo a partire dalla dodicesima
settimana di gestazione, attraverso complesse indagini. La diagnosi non
avrebbe potuto essere formulata al momento della prima indagine
ecografica, compiuta il 24.4.1989, alla undicesima settimana di
gestazione, ma la presenza di malformazioni avrebbe potuto essere
ipotizzata nella indagine eseguita quattro mesi dopo e però il dato
anamnestico della avvenuta esposizione a fattori teratogeni avrebbe
dovuto imporre la esecuzione di esami ecografici più ravvicinati e
mirati alla ricerca di eventuali alterazioni fetali. Una condotta di
questo tipo avrebbe potuto portare ad una generica diagnosi di
alterazioni craniche e degli arti nel corso della gravidanza, anche se
non ad una diagnosi di sindrome di Apert, sempre al di la della
dodicesima settimana.

La corte d’appello, dunque, ha ben inteso che le conclusioni del
consulente, al di là  di alcune cautele nell’esprimersi, rendevano certi
del fatto che la presenza di malformazioni, al cranio, alle mani ed ai
piedi, indici della sindrome di Apert, avrebbero potuto essere rilevate
nel feto anche durante la gravidanza, sia pure non prima della
dodicesima settimana, mentre non lo erano state.

D’altra parte, ai fini dell’accertamento della responsabilità  del
professionista, non importa che, nelle settimane, nel mese o nei mesi
immediatamente successivi si potesse o no formulare con sicurezza una
diagnosi circa la sindrome di Apert.

Importa che non abbia rilevato malformazioni che esistevano e che cosí
si sia messo nella c

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