Il coniuge che ha in affidamento i figli minori non ha diritto all’assegnazione della casa coniugale se prima della separazione si è trasferito in un altro luogo. (Cassazione 13065/2002)

Il presupposto indispensabile affinchè l’abitazione nella casa familiare sia
attribuita al coniuge con il quale convivono i figli minorenni è che al momento
della separazione esista una casa coniugale. Pertanto, la casa non può essere
assegnata qualora questa non esista più al momento della separazione in quanto
uno o entrambi i coniugi si sono trasferiti altrove

Suprema Corte di Cassazione,
Sezione Prima Civile, sentenza n.13065/2002

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE I CIVILE

SENTENZA

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Roma, con sentenza 17 febbraio 1997, n.
7857, pronunziò la separazione dei coniugi A. e B., senza addebiti; affidò
l’unica figlia allora minorenne, C., alla madre; fissò in L. 700.000
mensili il contributo dovuto dal B. alla moglie per il mantenimento della
suddetta figlia minorenne e dell’altra figlia con lei convivente D.,
maggiorenne ma non autosufficiente sotto il profilo economico; assegnò la
casa coniugale alla donna e determinò in L. 800.000 mensili l’importo
dovuto dal B. alla A. in sostituzione del godimento effettivo
dell’appartamento, indispensabile perchè locato a terzi.

Avverso detta sentenza propose appello il B.,
lamentando l’erronea interpretazione dei fatti e delle risultanze
processuali, specie con riferimento all’accertamento della propria
capacità  economica, giacchè l’unica sua fonte di reddito era
asseritamente rappresentata dallo stipendio di impiegato delle Poste, pari
a L. 1.700.000 mensili, escluso di fatto qualsiasi ulteriore introito
proveniente dall’attività , inesattamente attribuitogli, di
cartellonista pubblicitario, e considerato che egli provvedeva
direttamente al mantenimento dell’altro figlio maggiorenne, ma non
economicamente autonomo, con lui convivente.

Il B. deduceva, inoltre erronea interpretazione dei
fatti e delle norme e vizio di ultrapetizione, con riferimento al capo
della sentenza di primo grado che assegnava congiuntamente alla moglie sia
la casa coniugale sia l’indennità  sostitutiva mensile di L. 800.000,
stabilita peraltro senza tener conto del valore locativo della casa
stessa, valutato dal perito in L. 400.000, e del fatto che questa era
stata locata in regime di equo canone, per L. 250.000 al mese, dopo che la
moglie, sei mesi prima della presentazione del ricorso per separazione, se
ne era volontariamente allontanata.

Chiedeva, in conclusione, la riforma della sentenza
impugnata, con revoca dell’assegnazione della casa familiare alla
moglie, limitazione dell’indennità  sostitutiva al valore locativo
dell’appartamento ed esonero da qualsiasi onere contributivo per il
mantenimento delle figlie.

L’appellata eccepiva l’improponibilità  del gravame
e ne contestava il fondamento nel merito, insistendo nella richiesta di
assegnazione della casa familiare.

La corte d’appello di Roma, con sentenza in data 15
aprile- 19 maggio 1999, n. 1546, ritenute preliminarmente
l’9inammissibilità  e tempestività  del gravame (benchè irritualmente
introdotto con atto di citazione anzichè con ricorso) e l’infondatezza
dell’eccezione di improponibilità  formulata dalla A. riguardo alle
prime due richieste dell’appellante, da essa appellata indicate come
nuove, rigettò l’appello confermando integralmente la sentenza del
Tribunale, e condannò l’appellante al pagamento delle spese del grado.

Nel merito, la Corte d’appello rilevò che la maggior
capacità  economica e di guadagno dell’appellante era stata
adeguatamente dimostrata, anche in base ad ammissioni del medesimo, sicchè
il contributo al mantenimento delle figlie doveva considerarsi congruo,
nella misura fissata dal primo giudice (L.700.000 mensili).

Quanto all’assegnazione della casa familiare alla
moglie, la decisione del Tribunale appariva fondata, ai sensi
dell’art.155c.c., e nessun vizio era ravvisabile relativamente alla
contestuale attribuzione dell’indennità  sostitutiva, atteso che
quest’ultima era concessa, con ogni evidenza, in funzione alternativa
all’abitazione non disponibile.

La Corte di merito rileva inoltre che il contratto di
locazione, stipulato dal B. in epoca prossima all’inizio della causa di
separazione, per canone esiguo e, comunque, di gran lunga inferiore
all’onere di indennità  (L. 800.000) impostagli in alternativa al
mancato godimento diretto dell’abitazione da parte della moglie e delle
figlie, legittimava il sospetto di un comportamento dell’appellante
consapevolmente preordinato all’estromissione delle congiunte dalla casa
familiare, sotto altro aspetto, dimostrava una capacità  economica
dell’obbligato superiore a quella dichiarata.

La misura di L. 800.000 per l’indennità  sostitutiva
appariva, infine, correttamente determinata in base alle pigioni minime
normalmente richieste nella città  di Roma per abitazioni modeste.

Avverso tale sentenza B. ha proposto ricorso per
cassazione, fondato su quattro motivi.

Resiste con controricorso A.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente deduceva violazione e
falsa applicazione di norme di diritto (art. 2697 c.c., onere della
prova), con riferimento alla maggior capacità  economica del B. rispetto a
quella dichiarata, desumendo tale convinzione essenzialmente dal fatto che
egli non si fosse adoperato per far cessare la locazione, nonostante che
il termine originario di essa fosse scaduto e pure in vista del notevole
vantaggio economico rappresentato dalla differenza fra la perdita
dell’esiguo canone percepito ed il risparmio rappresentato dal fatto di
non dover più pagare, in caso di effettiva consegna dell’abitazione
alla moglie, l’onerosa indennità  sostitutiva.

Più in particolare, circa la sussistenza di una
seconda attività  del B. (quella del cartellonista), sia pure esercitata
in modo saltuario, la sentenza impugnata mette in rilievo le iniziali
ammissioni dello stesso interessato, affermando che lungi dall’essere
indimostrata, la seconda attività  svolta dal B. risulta espressamente
dal medesimo ammessa in sede di dichiarazioni rese all’udienza
presidenziale .

Pertanto, avendo i giudici di merito raggiunto il loro
convincimento in ordine alla capacità  economica del ricorrente, con
argomentazione sufficiente ed esente da vizi logici, attraverso indizi
ammissibili alla stregua dell’art. 116, 2° comma, c.p.c., la prova del
fatto (capacità  economica, derivante anche da una seconda attività )
devesi ritenere correttamente acquisita.

Per conseguenza non sussistendo la pretesa inversione
dell’onere della prova, il gravame su questo punto va rigettato.

Con il secondo motivo, il ricorrente denunzia che la
complessa statuizione del giudice del merito in tema di destinazione della
casa coniugale è inficiata da violazione di norme di diritto con
riferimento all’art. 155, 4° comma, c.c., e da vizio della motivazione.

Infatti, dispone l’assegnazione dell’appartamento
alla moglie, senza tener conto di plurime circostanze ostative: in
particolare, del volontario abbandono dell’abitazione suddetta da parte
della A. e delle figlie, della convivenza di un figlio maggiorenne non
autosufficiente con esso ricorrente e dell’indisponibilità 
dell’appartamento in quanto validamente locato a terzi.

Il motivo è fondato nei limiti di seguito enunciati.

Come s’è detto nella precedente parte espositiva,
relativamente alla regolamentazione dei rapporti patrimoniali fra i
coniugi e nei confronti dei figli ed all’incidenza, rispetto a quel
tema, dell’appartamento di proprietà  del B., in cui era ubicata la casa
coniugale, la Corte di Roma ha disposto, in via principale, sul
presupposto, appunto, della qualificazione attuale di quell’appartamento
come casa coniugale, l’attribuzione dello stesso alla A., in quanto
affidataria della figlia minore C.; in subordine, nell’ipotesi di
irrealizzabilità , per qualsiasi ragione, di tale situazione,
l’incremento dell’assegno di mantenimento a favore della moglie e
delle figlie, fissato in L. 700.000 mensili, mediante il versamento di L.
800.000 mensili, cosí da raggiungere l’importo complessivo di L.
1.500.000 mensili.

Il profilo di censura che investe la statuizione
principale è ammissibile, risultando infondata l’accezione della
controricorrente, secondo cui l’esame della doglianza resterebbe
precluso, perchè il B. non aveva impugnato in appello la disposizione del
tribunale che aveva assegnato la casa coniugale alla moglie in modo puro e
semplice; e perchè, di conseguenza, sul capo si sarebbe formato il
giudicato, per acquiescenza parziale, ai sensi dell’art. 329, 2° comma,
c.p.c..

Infatti, com’è detto nella sentenza impugnata, e
come risulta dall’apprezzamento diretto degli atti processuali cui
questa Corte suprema è legittimata, il B. aveva chiesto, nelle
conclusioni definitive, che la Corte, in riforma dell’impugnata
sentenza, revocasse l’assegnazione della casa coniugale alla moglie: ed
è di tutta evidenza che l’espressa richiesta di riforma della sentenza
di primo grado su tale punto esclude la formazione del giudicato interno
relativamente ad esso.

Il profilo di censura è anche fondato, sotto
l’aspetto della violazione dell’art. 155, 4° comma, c.c.

Dovendosi attribuire alla norma in questione il senso
palesato dal significato proprio delle parole en dall’intenzione del
legislatore (art. 12 preleggi), non s può altrimenti intendere
l’espressione casa familiare se non come complesso di beni
funzionalmente attrezzato per assicurare l’esistenza domestica della
comunità  familiare (Cass. n. 57937 1993); di modo che l’assegnazione di
essa ad uno dei coniugi risponda all’esigenza di conservare l’habitat
domestico, inteso come il centro degli affetti, degli interessi e delle
consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare (Cass. n.
12083/ 1995, 8667/ 1992), con riguardo principalmente alla necessità  di
non far gravare sui figli l’ulteriore trauma dello sradicamento dal
luogo in cui si svolgeva la loro esistenza.

Per la corretta interpretazione dell’art. 155, 4°
comma, c.c., occorre quindi distinguere fra due diverse accezioni
dell’espressione casa familiare, la prima delle quali connota
materialmente il bene immobile in cui si svolse, per un certo periodo
storicamente concluso, la vita coniugale e familiare; la seconda
significa, invece, il centro di aggregazione della famiglia durante la
convivenza (Cass. n. 8667/ 1992), ossia l’ambiente fisico in cui
persiste, nonostante la separazione dei coniugi, l’insieme organizzato
dei beni che costituisce, o ha costituito, anche in senso psicologico,
l’habitat domestico che deve continuare a svolgere, preferibilmente e se
possibile, la funzione di abitazione del nucleo composto da uno dei
genitori separati e dalla prole.

La norma in esame fa riferimento a questa seconda
accezione, come si desume da fatto che, per qualificare l’oggetto
dell’attribuzione, usa l’espressione abitazione nella casa familiare,
non semplicemente casa familiare, ad indicare la volontà  del legislatore
di preservare per quanto possibile ed opportuno, con questa specifica
disposizione, la continuità  delle abitudini domestiche (abitare in )
piuttosto che altri interessi, pure rilevanti, garantiti dal successivo
art. 156.

In sintesi, nell’economia dell’art. 155, 4° comma,
c.c., l’assegnazione della casa coniugale è un istituto essenzialmente
finalizzato a conservare l’habitat domestico, nel precipuo interesse
della prole minorenne o maggiorenne non autosufficiente.

Ne discende che l’istituto di cui si tratta
presuppone indefettibilmente la persistenza, al momento della separazione,
di una casa coniugale nell’accezione sopra accolta.

Se, infatti, lo scopo della norma è quello di
preservare la continuità  delle abitudini domestiche nell’immobile
costituente l’habitat familiare, al fine di non far gravare sui figli
l’ulteriore trauma dello sradicamento dal luogo in cui si svolgeva la
loro esistenza, è evidente che non v’è ragione di ricorrere
all’assegnazione della casa ai sensi dell’art. 155, 4° comma, c.c.
allorquando, per un qualsiasi motivo, al momento della separazione la casa
familiare nel senso sopra accolto non esista più, ed i figli si siano già 
irrimediabilmente sradicati dal luogo in cui si svolgeva la loro
esistenza.

Quindi la Corte di Roma ha effettivamente violato il
precetto dell’art. 155, 4° comma, c.c., allorchè ha pronunziato alla
stregua dell’implicito principio secondo cui, per attribuire un immobile
ai sensi della disposizione in esame, è sufficiente che nello stesso si
sia svolta, per un certo periodo storicamente concluso, la vita familiare,
non avendo rilevanza che al momento della separazione la casa familiare
persista ovvero che, in quel momento, l’habitat domestico si sia già 
disciolto.

Il profilo di censura, dunque, deve essere per ciò
solo accolto, rimanendo assorbita la valutazione delle altre circostanze
addotte dal ricorrente per contestare la disposizione in esame.

L’applicazione al caso di specie del principio
enunciato non richiede, peraltro, ulteriori accertamenti di fatto.

Infatti, dalla sentenza impugnata emerge che, al
momento della separazione, l’appartamento nel quale l’intera famiglia
aveva vissuto non costituiva più, ed irreversibilmente, la casa familiare
delle parti, giacchè esso era stato abbandonato volontariamente da
qualche tempo non solo dal B., ma, quel che più rileva ed è
determinante, anche dalla moglie e dalle figlie, tutte trasferitesi in
altro immobile, dove avevano costituito un nuovo habitat; la vecchia
abitazione era stata, invece, validamente locata a terzi.

Gli accertamenti del giudice di merito escludono,
quindi, la sussisten

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