LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
Sezione Prima Civile
( )
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso proposto da:
V. W., elettivamente domiciliato in Roma viale Mazzini
88, presso il proprio studio legale, rappresentato e difeso da sè
medesimo e dall’Avvocato Pettinari Francesco S., giusta procura in calce
al ricorso;
ricorrente
contro
Stato Italiano, in persona del Presidente del Consiglio
dei Ministri pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma via dei
Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo
rappresenta e difende ope legis;
controricorrente
avverso il decreto della Corte d’Appello di Genova,
depositato il 11/07/01 (proc. n.17/2001 AA.CC.).
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 22/05/2002 dal Consigliere ( ) che ha specificato di
discutere sulla sola istanza di ricusazione;
udito il P.M. ( ) che ha concluso per la
dichiarazione di inammissibilità della istanza di ricusazione.
Cenni sul procedimento
In relazione ai procedimenti r.g. n. 9992/1999, n.
3175/2001 e n. 24334 del 2001, iscritti nel ruolo dell’udienza del
giorno 7.3.2002 dinanzi alla prima sezione civile di questa Corte,
l’Avvocato W. V., difensore e parte ricorrente nel procedimento
medesimo, con istanza diretta al Presidente titolare della Sezione,
depositata il 4.3.2002, ha:
a) chiesto di conoscere, attraverso una "formale
informativa" da far pervenire ad esso istante, se "alcuno dei
componenti il Collegio giudicante ( ), faccia parte della corrente
associativa detta Magistratura democratica", spiegando che la
richiesta era giustificata dalla circostanza che "quel gruppo
associativo era da oltre un ventennio in aspro conflitto personale con lui
e con la sua famiglia";
b) dichiarato che, nel caso in cui nessuna
comunicazione gli fosse stata data in relazione alla sua richiesta di
informativa, egli ricusava, ai sensi degli artt.
52 e 51 n. 3 c.p.c. [1], "per l’appartenenza al sodalizio di Magistratura
Democratica, quel o quei magistrati componenti il collegio chiamato/i
a giudicare sul ricorso nel quale egli era parte, all’udienza del
7.3.2002".
Con una comunicazione datata 8.5.2002, i suddetti
Magistrati sono stati invitati a comparire dinanzi a questa Corte,
all’udienza del 22.05.2002 per essere sentiti in ordine all’istanza di
ricusazione. Nessuno è comparso all’udienza, ed il solo Consigliere
Graziadei ha fatto pervenire una nota con la quale ha dedotto che "l’istanza
non appariva riconducibile alle previsioni dell’art. 52 c.p.c.".
Il Procuratore generale ha formulato le sue conclusioni
nel senso della "inammissibilità della ricusazione".
Il ricusante ha poi depositato una nota di osservazioni
alle suddette conclusioni del P.G..
Motivi della decisione
Nella sua prima parte, dinanzi riassunta sub. lett. a),
in quanto contiene una semplice richiesta di informativa e formula un
proponimento di ricusazione, subordinato alla eventuale mancata
comunicazione circa il fatto del quale egli intendeva essere informato
(l’appartenenza dei suddetti magistrati al gruppo associativo denominato
Magistratura Democratica), l’istanza dell’avv. V. risulta del
tutto estranea al tipo legale dell’atto introduttivo del sub
procedimento di ricusazione, indicato dalla norma dell’art.
52 c.p.c. [2], onde in tale parte dell’istanza è inammissibile.
Altrettanto inammissibile, in relazione allo stesso
disposto del comma primo dell’art. 52 c.p.c., è il ricorso nella parte
in cui contiene una dichiarazione di ricusazione.
Dal combinato disposto degli art. 51 e 52 c.p.c. si
ricava che la ricusazione del giudice può fondarsi su motivi riferibili
alle ipotesi indicate al n. 1 dell’art. 51, ossia alla previsione
normativa dei casi in cui al giudice la norma stessa fa obbligo di
astenersi.
Debbono essere indicati, dunque, motivi specifici, e
tali motivi debbono a loro volta fondarsi su quei fatti specifici che la
legge processuale indica come ipotesi di ricusazione.
A nessuno dei casi suddetti è riconducibile il motivo
di ricusazione dedotto dall’attuale ricusante.
L’eventuale e sola appartenenza dei magistrati
ricusati al gruppo associativo denominato Magistratura Democratica,
non può configurare una ipotesi di interesse del giudice nella causa
(art. 51 comma 1° n. 1) quando non sia ricollegabile a fatti specifici.
La genericità della indicazioni normativa circa l’interesse nella
causa, non esclude, infatti, l’onere del ricusante di indicare fatti
specifici in relazione ai quali possa configurarsi un interesse personale
e concreto, anche soltanto indiretto, del giudice rispetto alla causa,
all’oggetto o ai soggetti che ne sono parti.
Detta "appartenenza" nemmeno può
configurare, essa sola, un’ipotesi di "inimicizia grave" (art.
51 n. 3) atteso che quella può rendere concreto anche un semplice
sospetto di imparzialità del giudice soltanto allorchè sia ricollegabile
a specifici fatti – i quali debbono essere attribuibili direttamente al
giudice ricusato – che l’abbiano resa manifesta.
La ricusazione va dunque dichiarata inammissibile.
Le ragioni della inammissibilità , quale dinanzi
rilevate, inducono la Corte, edotta della dichiarata parziale illegittimità
costituzionale dell’art. 54 c.p.c. (sentenza Corte Costituzionale n. 78
del 2002), ad irrogare al ricusante la pena pecuniaria nella misura di
otto euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile l’istanza.
Condanna il ricorrente alla sanzione pecuniaria di otto
euro in favore della Cassa Ammende.
Cosí deciso addí 22 maggio 2002 nella camera di
consiglio della prima sezione civile della Corte di Cassazione.
Depositata in Cancelleria il 28 agosto 2002.
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