La Camera dei deputati ed il Senato della
Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:
Articolo 1.
1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo l’articolo 19 è inserito
il seguente:
"ART. 19-bis. – (Esercizio delle deroghe previste dall’articolo 9
della direttiva 79/409/CEE). – I. Le regioni disciplinano l’esercizio
delle deroghe previste dalla direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2
aprile 1979, conformandosi alle prescrizioni dell’articolo 9, ai principi
e alle finalità degli articoli 1 e 2 della stessa direttiva ed alle
disposizioni della presente legge.
2. Le deroghe, in assenza di altre soluzioni soddisfacenti, possono
essere disposte solo per le finalità indicate dall’articolo 9, paragrafo
1, della direttiva 79/409/CEE e devono menzionare le specie che ne formano
oggetto, i mezzi, gli impianti e i metodi di prelievo autorizzati, le
condizioni di rischio, le circostanze di tempo e di luogo del prelievo, il
numero dei capi giornalmente e complessivamente prelevabili nel periodo, i
controlli e le forme di vigilanza cui il prelievo è soggetto e gli organi
incaricati della stessa, fermo restando quanto previsto dall’articolo 27,
comma 2 . I soggetti abilitati al prelievo in deroga vengono individuati
dalle regioni, d’intesa con gli ambiti territoriali di caccia (ATC) ed i
comprensori alpini.
3. Le deroghe di cui al comma 1 sono applicate per periodi determinati,
sentito l’Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS), o gli istituti
riconosciuti a livello regionale, e non possono avere comunque ad oggetto
specie la cui consistenza numerica sia in grave diminuzione.
4. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
per gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell’ambiente e
della tutela del territorio, previa delibera del Consiglio dei ministri,
può annullare, dopo aver diffidato la regione interessata, i
provvedimenti di deroga da questa posti in essere in violazione delle
disposizioni della presente legge e della direttiva 79/409/CEE.
5. Entro il 30 giugno di ogni anno, ciascuna regione trasmette al
Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero al Ministro per gli affari
regionali ove nominato, al Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio, al Ministro delle politiche agricole e forestali, al Ministro
per le politiche comunitarie, nonchè all’Istituto nazionale per la fauna
selvatica (INFS), una relazione sull’attuazione delle deroghe di cui al
presente articolo; detta relazione è altresì trasmessa alle competenti
Commissioni parlamentari. Il Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio trasmette annualmente alla Commissione europea la relazione di
cui all’articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 79/409/CEE".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. àˆ
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come
legge dello Stato.
Data a Roma, addì 3 ottobre 2002
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