1. L’articolo 45 del codice di procedura penale è sostituito dal
seguente:
"Art. 45. – (Casi di rimessione). – 1. In ogni stato e grado del
processo di merito quando, gravi situazioni locali, tali da turbare lo
svolgimento del processo e non altrimenti eliminabili, pregiudicano la
libera determinazione delle persone che partecipano al processo, ovvero la
sicurezza o l’incolumità pubblica, o determinano motivi di legittimo
sospetto. la Corte di cassazione, richiesta motivata del procuratore
generale presso la corte di appello o del pubblico ministero presso il
giudice che procede o dell’imputato, rimette il processo ad altro giudice,
designato a norma dell’articolo 11".
2. L’articolo 47 del codice di procedura penale è sostituito dal
seguente:
"Art. 47. – (Effetti della richiesta). – 1. In seguito alla
presentazione della richiesta di rimessione il giudice può disporre con
ordinanza la sospensione del processo fino a che non sia intervenuta
l’ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la richiesta. La Corte di
cassazione può sempre disporre con ordinanza la sospensione del processo.
1-bis. Il giudice deve comunque sospendere il processo prima dello
svolgimento delle conclusioni e della discussione e non possono essere
pronunciati il decreto che dispone il giudizio o la sentenza quando ha
avuto notizia dalla Corte di Cassazione che la richieda di rimessione è
stata assegnata alle sezioni unite ovvero a sezione diversa dall’apposita
sezione di cui all’articolo 610 comma 1. Il giudice non dispone la
sospensione quando la richiesta non è fondata su elementi nuovi rispetto
a quelli di altra già rigettata o dichiarata inammissibile.
1-ter. La sospensione del processo ha effetto fino a che non sia
intervenuta l’ordinanza che rigetta o dichiara inammissibile la richiesta
e non impedisce il compimento degli atti urgenti.
2. In caso di sospensione del processo si applicano l’articolo 159 del
codice penale e, se la richiesta è stata proposta dall’imputato,
l’articolo 303 comma 1. La prescrizione e i termini di custodia cautelare
riprendono il loro corso dal giorno in cui la Corte di cassazione rigetta
o dichiara inammissibile la richiesta ovvero, in caso di suo accoglimento,
dal giorno in cui il processo dinanzi al giudice designato perviene al
medesimo stato in cui si trovava al momento della sospensione. Si
osservano in quanto compatibili le disposizioni dell’articolo 304.
3. L’articolo 48 del codice di procedura penale è sostituito dal
seguente:
"Art. 48 – (Decisione) – 1. La Corte di Cassazione decide in camera
di consiglio a norma dell’articolo 127, dopo aver assunto se necessario le
opportune informazioni.
1-bis. Il Presidente della Corte di cassazione, se rileva una causa
d’inammissibilità della richiesta, dispone che per essa si proceda a
norma dell’articolo 610 comma 1.
1-ter. L’avvenuta assegnazione della richiesta di rimessione alle sezioni
unite o a sezione diversa dalla sezione apposita prevista dall’articolo
610 comma 1 è immediatamente comunicata al giudice che procede.
2. L’ordinanza che accoglie la richiesta è comunicata senza ritardo al
giudice procedente e a quello designato. Il giudice procedente trasmette
immediatamente gli atti del processo al giudice designato e dispone che
l’ordinanza della Corte di cassazione sia per estratto comunicata al
pubblico ministero e notificata alle parti private.
3. Fermo quanto disposto dall’articolo 190 bis, il giudice designato dalla
Corte di cassazione procede alla rinnovazione degli atti compiuti
anteriormente al provvedimento che ha accolto la richiesta di rimessione,
quando ne è richiesto da una delle parti e non si tratta di atti di cui
è divenuta impossibile la ripetizione. Nel processo davanti a tale
giudice, le parti esercitano gli stessi diritti e facoltà che sarebbero
loro spettati davanti al giudice originariamente competente.
4. Se la Corte rigetta o dichiara inammissibile la richiesta delle parti
private queste con la stessa ordinanza possono essere condannate al
pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma da euro 1.000 a
euro 5.000.
4. L’articolo 49 del codice di procedura penale è sostituito dal
seguente:
"Art. 49. – (Nuova richiesta di rimessione). – 1. Anche quando la
richiesta è stata accolta, il pubblico ministero o l’imputato può
chiedere un nuovo provvedimento per la revoca di quello precedente o per
la designazione di un altro giudice.
2. L’ordinanza che rigetta o dichiara inammissibile per manifesta
infondatezza la richiesta di rimessione non impedisce che questa sia
nuovamente proposta purché fondata su elementi nuovi.
2-bis. àˆ inammissibile per manifesta infondatezza anche la richiesta di
rimessione non fondata su elementi nuovi rispetto a quelli già valutati
in una ordinanza che ha rigettato o dichiarato inammissibile una richiesta
proposta da altro imputato dello stesso procedimento o di un procedimento
da esso separato.
2-ter. La richiesta dichiarata inammissibile per motivi diversi dalla
manifesta infondatezza può essere sempre riproposta.
5. La presente legge si applica anche ai processi in corso e le
richieste di rimessione, che risultano già presentate alla data di
entrata in vigore della legge, conservano efficacia. Il Presidente della
Corte di Cassazione, salvo che per esse non rilevi una causa
d’inammissibilità e non disponga quindi procedersi applicando l’articolo
610 comma 1 del codice di procedura penale, dispone per l’immediata
comunicazione di cui all’articolo 48 comma 1-ter.
6. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Commento all'articolo