Ddl Cirami, il Senato approva il testo corretto. Lunedì la legge torna alla Camera


Roma, 24 ott. (Adnkronos)
– Si profila una quarta lettura lampo da parte della Camera per il ddl Cirami
approvato oggi dal Senato, in terza lettura. Già lunedi’ prossimo, 28 ottobre,
la commissione Giustizia di Montecitorio esaminerà le correzioni introdotte dal
Senato al testo approvato la prima volta alla Camera.


Poichè,
appunto, si tratta di correzioni formali, a Montecitorio saranno ammessi solo
emendamenti relativi alla parte del testo modificata dal Senato, non essendo
intervenute modifiche ad altre disposizioni del testo che Montecitorio ha già
approvato. IL termine per gli emendamenti in commissione è già fissato per
lunedi’ sera. Martedi’ la commissione vota.

Il passaggio in
aula è già stato stabilito dalla conferenza dei capigruppo della Camera per
mercoledi’ 30 ottobre. Se l’aula non riuscirà a licenziare in quella sede il
testo, è già stabilito il voto finale il 5 novembre, con tempi contingentati.

La seduta è
stata sospesa dal presidente del Senato Marcello Pera pochi minuti dopo
l’approvazione del ddl Cirami, a causa delle manifestazioni di protesta dei
senatori dell’Ulivo rimasti in aula senza votare. Il voto è avvenuto per alzata
di mano mentre i senatori del centrosinistra hanno intonato slogan e sollevato
cartelli dei quali Pera ha disposto la rimozione. A scatenare la protesta delle
opposizioni, il mancato sostegno da parte della maggioranza alla richiesta di
verificare ancora una volta il numero legale prima del voto finale. Il voto è
stato senz’altro il momento più concitato del voto a palazzo Madama, dopo una
giornata intensa ma senza particolari emozioni.

Si compone di sei
articoli il testo della nuova legge sulla rimessione dei processi a sedi
giudiziarie diverse da quelle dove il processo è iniziato, corretto dal Senato
dopo l’approvazione alla Camera. Il Senato aveva già dato un primo via libera
il primo d’agosto. In sintesi, ecco cosa prevede la riforma del codice di
procedura penale.

-CASI DI
RIMESSIONE – Puo’ essere sollevata in qualsiasi stato e grado del processo da
imputati o pm. Ed è disposta quando la Cassazione rileva che esistono ”gravi
situazioni locali non altrimenti eliminabili”. Le quali devono essere tali da
”pregiudicarè’ la ”libera determinazionè’ o ”la sicurezza e l’incolumità
pubblicà’. O essere comunque in grado di ”determinare motivi di legittimo
sospetto”.

-SOSPENSIONE
FACOLTATIVA MA NIENTE SENTENZE – I processi nei quali vengono presentate istanze
di rimessione possono sempre essere sospesi per decisione del giudice del
processo o delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione. La sospensione è
comunque obbligatoria quando il processo giunge alla fase delle conclusioni. In
ogni caso, la presentazione di una istanza di rimessione impedisce i decreti di
rinvio a giudizio e la pronuncia di sentenze dal momento in cui viene comunicato
che l’istanza ha superato il primo vaglio di ammissibilità ed è assegnata alle
Sezioni Unite della Cassazione.

-NIENTE
SOSPENSIONE PER ISTANZE RIPETUTE – La sospensione del processo non puo’ essere
disposta a seguito di istanze che vengono ripresentate dopo essere state
respinte.

-STOP A DECORSO
PRESCRIZIONE E TERMINI DI CUSTODIA CAUTELARE- Con la correzione introdotta dal
Senato al testo della Camera, vengono fugate le interpretazioni ambigue: quando
un processo è sospeso a causa di un’istanza di rimessione presentata da un
imputato, è sospeso il decorso dei termini di prescrizione come quelli di
custodia cautelare.

-ATTI
RECUPERABILI SOLO CON RINNOVAZIONE A RICHIESTA – Nel nuovo processo che si apre
quando la Cassazione sposta un processo da una sede ad un’altra, gli atti
compiuti nel processo giudicato ‘sospetto’ possono essere ”rinnovati” dal
nuovo giudice quando lo richiedono l’imputato o il pubblico ministero.
Semprechè ”non si tratti di atti di cui la rinnovazione è impossibilè’.

– ISTANZE
RIPRESENTABILI PURCHE’ NON MANIFESTAMENTE INFONDATE – Le istanze di rimessione
respinte possono essere sempre ripresentate dalle parti purchè si fondino su
elementi nuovi e non siano state respinte la prima volta per manifesta
infondatezza.

– SI APPLICA DA
SUBITO A PROCESSI IN CORSO E A ISTANZE GIA’ PRESENTATE – Il maxiemendamento
della Cdl precisa che la nuova legge oltre ad applicarsi ai processi in corso,
consente di ”conservare efficacia alle istanze di rimessione già presentate.
E’ inoltre confermato, come previsto anche dal ddl Cirami, che la nuova legge
entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale.

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