Rassegna della Giurisprudenza del Tribunale di Salerno a cura dell’Osservatorio sulla Giustizia di Salerno

n. 1001/01  Il termine di decadenza,
di cui all’art. 1495 c.c., decorre dalla scoperta del vizio; pertanto, ove
detto vizio emerga solo a seguito dell’utilizzo del bene, il termine decorre
dalla contestazione da parte dell’acquirente.

n. 1003/01  Il giudice non solo può
desumere argomenti di prova dagli elementi raccolti in altro giudizio, svoltosi
tra le parti o anche fra altre parti, ma può addirittura fondare su di essi il
proprio convincimento (Cfr.: Cass. 5879/93; 5792/90).

n. 1004/01 ” Per l’esperimento dell’azione
revocatoria è sufficiente l’esistenza di una ragione di credito anche se non
accertata giudizialmente (o, persino, per crediti condizionali, non scaduti o
soltanto eventuali). Pertanto, nel caso di pendenza di controversia sull’accertamento
del credito, il giudizio in questione non è soggetto a sospensione necessaria
ex art. 295 cpc, in quanto la definizione di questa seconda controversia non
costituisce l’indispensabile precedente logico giuridico della pronuncia sulla
domanda revocatoria (Cfr.: Cass. 24/2/00 n. 2104 ” contra Cass. 6/2/96 n.
960).

n. 1004/01  Condizione essenziale
della tutela revocatoria in favore del creditore è il pregiudizio alle regioni
dello stesso: tale presupposto (eventus damni) ricorre non solo quando l’atto
di disposizione determina la perdita della garanzia patrimoniale del creditore,
ma anche quando tale atto comporti una maggiore difficoltà  ed incertezza nell’esazione
coattiva (V. Cass. 6/5/98 n. 4578). Nè rileva che il creditore non abbia
proseguito un’esecuzione da egli stesso iniziata nei confronti del medesimo
debitore ovvero non sia intervenuto in procedure esecutive avviate da altri
creditori; di conseguenza, neppure rileva che il medesimo creditore abbia già 
iniziato altre procedure espropriative immobiliari.

n. 1004/01 – La consapevolezza del
pregiudizio da parte del terzo contraente consiste nella generica conoscenza del
pregiudizio che l’atto di disposizione posto in essere dal debitore,
diminuendo la garanzia patrimoniale, può arrecare alle ragioni dei creditori e
prescinde dalla specifica conoscenza del credito, a tutela del quale viene
esperita l’azione revocatoria, e, comunque, non esige anche una collusione tra
il debitore e terzo, nè lo stato di insolvenza dell’uno nè la conoscenza di
tale stato da parte dell’altro (V. Cass. 4/11/95 n. 11518).

N: 10051006/01 ” 1° Stralcio  Si
deve convenire che fino al 31/12/93 (prima dell’entrata in vigore del D.Lgs.
385/93) è legittimo il ricorso ad elementi esterni per determinare il tasso di
interesse ultralegale applicabile ad un contratto di mutuo. A partire dall’1/1/94
tale criterio è da ritenersi inammissibile. Pertanto, al fine di determinare il
giusto tasso di interesse applicabile ai mutui bancari a far tempo dall’entrata
in vigore della nuova legge bancaria, si condivide l’orientamento che fissa l’interesse
al 10%. (Nel caso di specie la banca aveva richiesto, oltre al capitale residuo,
il pagamento degli interessi nella misura del 19%, che coincideva con quanto
fissato in contratto: 7,50 punti in più del “Prime rate”, rilevato dall’ABI 
che al momento del contratto era dell’11,50%. Il Tribunale, sul presupposto
che il criterio fissato non fosse rispondente ai requisiti richiesti dalla nuova
disciplina bancaria, ha applicato il principio di cui alla massima).

1014/01 – La richiesta di pagamento di un
canone diverso da quello convenuto da parte del locatore e la accettazione da
parte del conduttore determina la nascita di un patto nuovo ” in corso del
rapporto ” nullo secondo il disposto dell’art. 79 l. 392/78.

1014/01 – La rinunzia alla indennità  di
avviamento commerciale da parte del conduttore (qualificata, nella specie, come
controprestazione per vantaggi già  conseguiti dallo stesso in sede di stipula
del contratto) se intervenuta successivamente alla stipula del contratto è
pienamente valida dal momento che la nullità  che colpisce, ex art. 79 l.392/78,
gli atti contrari alle disposizioni imperative della stessa legge si riferisce
alle sole convenzioni tendenti ad escludere preventivamente i diritti del
conduttore e non anche alla disposizione di tali diritti effettuata in corso di
rapporto (V. Cass. 12/11/86 n. 6634).

1014/01  – In virtù del principio
onus probandi incubit ei qui dicit, deve essere rigettata la domanda
(riconvenzionale) tendente ad ottenere il pagamento di canoni di locazione
scaduti, mancando la prova della fondatezza della circostanza, contestata,
peraltro, dalla controparte.

1015/01 ” II Sez  Il ricorso per
dichiarazione di fallimento non costituisce atto di esecuzione idoneo a far
decorrere il termine di cui all’ultimo comma dell’art. 650 cpc (ooposizione
tardiva).

1014/01 – La nuova disciplina introdotta
per le notificazioni a mezzo posta vale non solo come modello di condotta delle
notificazioni da effettuarsi in futuro ma anche come criterio di giudizio delle
notificazioni già  effettuate in passato, limitatamente ai processi ancora in
corso, atteso che il limite del principio della retroattività  delle sentenze
della C. Cost. è costituito dalla formazione del giudicato. Deve ritenersi che,
nonostante la declaratoria di esecutività  del decreto ingiuntivo ex art. 647
cpc, il rapporto processuale non può definirsi esaurito ma è ancora pendente
fino allo scadere del termine per proporre l’opposizione tardiva ex art. 650
cpc, giacchè, solo dopo l’inutile decorso di tale termine, il decreto può
dirsi effettivamente non opposto, secondo il complesso unitario della disciplina
dell’opposizione a decreto ingiuntivo.

1108/01 ” III Sez. ” Non vertendosi in
materia locatizia ed, ancor più specificamente, in tema di locazione abitativa,
non si appalesa possibile applicare alla detenzione sine titulo la disciplina
prevista in modo specifico dall’ordinamento giuridico per quel settore di
rapporti giuridici (nella specie, il giudice ha rigettato la richiesta,
formulata in via subordinata dal convenuto, di concessione di un termine per il
rilascio dell’immobile).

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