Il Tribunale
Amministrativo Regionale per il Veneto, terza sezione,
costituito da:
Umberto Zuballi -Presidente
Italo Franco -Consigliere
Mauro Springolo -Consigliere,
relatore
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n.
594/2001 proposto dalla S.r.l. Publimarkacommunication-Gestione Veneta
Servizi Pubblicitari, in persona del rappresentante legale p.t.,
rappresentato e difeso dagli avv.ti Armando Zanichelli e Luigi Toso, con
domicilio eletto presso lo studio del secondo in Venezia-S. Croce n. 269;
contro
il Comune di Padova,
in persona del Sindaco p.t. ,rappresentato e difeso dagli avv.ti
Ferdinando Sichel, Carlo De Simoni, Chiara Laverda, Vincenzo Mizzoni e
Marina Lotto, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R.;
per l’annullamento
del provvedimento
7.11.2000 di diniego di autorizzazione ad esporre forme pubblicitarie;
della deliberazione
n. 27 del 1.3.1999 del Consiglio Comunale di Padova;
visto il ricorso
notificato il 15.2.2001 e depositato presso la Segreteria il successivo
14.3.2001, con i relativi allegati;
visto l’atto di
costituzione in giudizio del Comune di Padova,
viste le memorie
depositate in atti dalle parti;
visti gli atti tutti
della causa;
uditi all’udienza
pubblica del 20 dicembre 2001 (relatore il consigliere Springolo) gli avv.ti
Lovisotto, in sostituzione di Zanichelli, per la società ricorrente, e
Lotto per il comune resistente;
ritenuto e
considerato in fatto e in diritto quanto segue:
F A T T O
La società
ricorrente espone di aver inoltrato istanza per la sanatoria relativa ad
un cartello pubblicitario delle dimensioni di m. 3×6, posto lungo la
strada denominata viale S. Marco nel Comune di Padova.
Adempiuti ulteriori
incombenti istruttori a richiesta dell’Ufficio competente, la stessa
società si è vista opporre un diniego alla predetta istanza.
Avverso detto
diniego la ricorrente deduce: 1) violazione dell’art. 3 l: 7.8.1990 n. 241
per carenza, incongruità ed illogicità di motivazione nonchè falsa
applicazione dell’art. 3 del D.vo n. 507 del 15.11.1993con riferimento
all’art. 97 Cost.: il provvedimento richiama la deliberazione del
Consiglio comunale n. 27 del 1.3.1999, la quale, peraltro, ha disposto una
riduzione degli spazi pubblicitari del tipo che qui rileva pari a mq.
4000, prescindendo da qualsiasi motivazione, senza dunque alcun
riferimento a ragioni di pubblico interesse contrariamente a quanto
previsto dal citato art. D.vo 507/1993.
2) Eccesso di potere
per difetto di istruttoria e illogicità di motivazione nonchè errata
ponderazione degli interessi in causa; sviamento: la limitazione degli
spazi pubblicitari è stata adottata in assenza di qualsivoglia
approfondita istruttoria, con ogni conseguenza in ordine alla congruità
della motivazione e del sospetto di voler illegittimamente discriminare la
ditta ricorrente.
Si è costituito in
giudizio il Comune ricorrente che ha controdedotto sul merito del gravame
chiedendone la reiezione.
D I R I T T O
Con il ricorso in
esame la S.r.l Publimarkacommunication, impugna il diniego opposto dal
Servizio controllo affissioni pubblicità del Comune di Padova alla sua
istanza volta ad ottenere la sanatoria per un cartellone pubblicitario
precedentemente affisso senza la necessaria autorizzazione.
Il diniego, dd. 7
novembre 2000, è del seguente tenore: la domanda "non puo’ essere
accolta in quanto il Consiglio comunale, con deliberazione n. 27 del
1.3.1999, ha approvato il nuovo Piano generale degli impianti pubblicitari
prevedendo come ottimale una superficie espositiva complessiva di mq.
19.900, corrispondente a quella già in essere sul territorio".
In sostanza il
diniego trova il suo presupposto nella circostanza che il nuovo piano per
gli impianti pubblicitari del Comune di Padova precludesse l’installazione
di nuovi impianti, perchè la superficie prevista risultava già tutta
occupata, avuto riguardo che il nuovo piano aveva ridotto quella
precedentemente consentita.
La società
ricorrente, non contesta il dato di fatto, vale a dire l’esaurimento della
superficie disponibile, bensi’ deduce avverso il provvedimento de quo, ed
alla deliberazione in esso citata, una carenza di motivazione sotto
diversi profili, in specie relativamente all’omessa considerazione ed
esposizione delle ragioni di pubblico interesse che si porrebbero a
fondamento della riduzione di superficie, e dunque del diniego, ed alla
corrispondente limitazione al diritto di intrapresa della società stessa.
Il motivo non appare
fondato.
Invero, come
precisato dalla difesa del Comune resistente, la citata deliberazione n.
27/1999, che ha fissato il piano per installazione degli impianti
pubblicitari nell’area comunale, trovava il suo presupposto, per gli
impianti analoghi a quello in questione, nella deliberazione n. 4010 del
19 settembre 1989, puntualmente richiamata dalla n. 27 del 1999.
Invero, con la
deliberazione giuntale predetta, il Comune aveva ritenuto di non
consentire l’ulteriore installazione di impianti denominati "posters"
(cartellonistica con dimensioni di m. 3×6 e similari – dunque esattamente
corrispondenti alle dimensione di quello che la ricorrente intendeva
installare) sia "per grave impatto ambientale e perchè il territorio
comunale è saturo di tale tipi di impianti". In particolare, nella
parte motiva della determinazione, la Giunta comunale aveva rilevato come
giacessero richieste per oltre 200 impianti tipo "posters", in
aggiunta a quelli già esistenti, e come tali impianti,
"contrariamente alla cartellonistica minore, per le loro stesse
dimensioni assumono aspetti particolarmente rilevanti nei confronti della
normativa edilizia e della viabilità e sono i meno inseribili nel tessuto
urbano dal punto di vista dell’impatto ambientale e che, in ogni caso, il
territorio comunale è saturo di tale tipo si impianti.
Il Collegio ritiene
che con questa deliberazione, non impugnata. il Comune intimato avesse già
assunto, a prescindere da ogni considerazione sul merito delle
argomentazioni svolte, una ben preciso giudizio di valore in ordine alla
rilevanza dell’impatto di tale tipo di impianti e tale giudizio, non
contestato, si pone come presupposto, nella deliberazione n. 27/1999, per
la riduzione delle aree da destinarsi alla cartellonistica pubblicitaria
da quelle effettivamente occupate, pari a 23.000 mq. a quelle deliberate
pari a 19.900 mq.
Pare evidente al
Collegio che il giudizio di disvalore circa il tipo di impianti in
questione fosse già stato precedentemente formulato e che proprio tale
giudizio si ponga a presupposto della riduzione dell’area complessiva di
esposizione per i cartelli pubblicitari che ha determinato la reiezione
della domanda della ricorrente.
Per quanto testè
ricordato, e dunque per il combinato disposto degli atti fin qui citati,
pare al Collegio che non ricorrano gli estremi del difetto di motivazione
nelle varie forme prospettate in ricorso e neppure degli ulteriori
conseguenti vizi dedotti: violazione dell’art. 3 del D.vo 507/1993 e
sviamento. Infatti l’Amministrazione comunale si era posta il problema
dell’entità degli spazi da destinare alla pubblicità mediante cartelloni
proprio in relazione al tipo di impiantistica per il quale era stata
inoltrata la domanda e, giudicatane la rilevanza dell’impatto
sull’ambiente e sulla viabilità nonchè il numero, aveva stabilito di
vietarne l’installazione; logicamente la successiva riduzione degli spazi
pubblicitari, fondata sulle medesime argomentazioni, disposta dalla
deliberazione n. 27/1999, non poteva che riguardare innanzitutto proprio
gli impianti "posters", tanto più tenuto conto dell’esplicito
richiamo alla precedente deliberazione n. 4010 del 1989.
L’atto di diniego
vero e proprio si limita a richiamare la deliberazione di approvazione del
piano e del resto è lo stesso ricorrente a precisare che non viene
contestata la motivazione ob relationem bensi’ quello che a suo dire
sarebbe il difetto di motivazione inerente alle ragioni della riduzione
della superficie espositiva, che, per le ragioni anzidette, non risulta
sussistere.
Conclusivamente il
ricorso va respinto in quanto non ricorrono i vizi dedotti.
Le spese come di
regola seguono la soccombenza e vanno poste a carico.
P. Q. M
il Tribunale
Amministrativo Regionale per il Veneto, terza sezione, definitivamente
pronunciando sul ricorso in epigrafe lo RESPINGE.
Condanna la società
ricorrente al pagamento delle spese e delle competenze del giudizio che
liquida in complessivi euro 2.000.
Ordina che la
presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Cosi’ deciso in
Venezia, in camera di consiglio il 20 dicembre 2001.
Il Presidente
L’Estensore
Il Segretario
Depositata in Segreteria il 4
ottobre 2002
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