Legittime le sanzioni pecunarie inflitte del Garante Antitrust per inottemperanza alla delibere. (Tar Lazio 8696/2002 )

Tribunale
Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione Prima, sentenza n. 8696/2002

 

IL TRIBUNALE
AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

– Sezione Prima –

composto dai
signori:

Corrado Calabro’
Presidente

Alberto Novarese
cons. relatore

Carlo Modica de
Mohac consigliere

ha pronunciato la
seguente

SENTENZA

sul ricorso n.
17121/97 proposto dalla ITALGAS – Società Italiana per il Gas, in persona
dell’avv.to Vittorio Brun, Direttore Affari generali e legale,
rappresentata e difesa dagli avv.ti prof. Franco Gaetano Scoca, Maurizio
Maresca e Giulio Gomez d’Ayala ed elettivamente domiciliata presso lo
studio del primo in Roma, via G. Paisiello n.55;

C O N T R O

l’Autorità garante
della concorrenza e del mercato, in persona del legale rappresentante p.t.,
in giudizio rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato e
domiciliata presso la stessa in Roma via dei Portoghesi;

nei confronti

della CNA-ANIM, in
persona del legale rappresentante;

 

per l’annullamento

della delibera dell’Autorità
garante della concorrenza e del mercato 16.10. 1997 con la quale l’Autorità
ha accertato che Italgas non ha ottemperato alla delibera 19 giugno 1996,
ha inflitto alla ricorrente una sanzione pecuniaria di 2,140 miliardi di
lire e ha disposto che Italgas comunichi le misure adottate per rimuovere
l’inottemperanza;

Visto il ricorso con
i relativi allegati;

Visto l’atto di
costituzione in giudizio dell’Autorità garante della concorrenza e del
mercato;

Viste le memorie
prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;

Visti gli atti tutti
della causa;

Uditi alla pubblica
udienza del 10 luglio 2002 – relatore il consigliere Alberto Novarese –
gli avv.ti

FATTO e DIRITTO

1. Con provvedimento
del 19 giugno 1996 L’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha
deliberato che <<la condotta tenuta dalla società Italgas s.p.a.
consistente nel concedere alle proprie società controllate il servizio di
fatturazione rateizzata nella bolletta del gas del corrispettivo relativo
all’attività di manutenzione programmata, rifiutandone al tempo stesso la
concessione, a condizioni equivalenti, a terzi operatori concorrenti
costituisce un abuso di posizione dominante, ai sensi dell’art. 3, lettere
b) e c), della legge n. 287/90, in quanto idonea a limitare la capacità
competitiva degli stessi operatori concorrenti, a danno dei consumatori,
determinando in tal modo ingiustificati svantaggi nelle condizioni di
concorrenza alle imprese terze>>.

Con la stessa
delibera l’Autorità ha ordinato ad Italgas di porre fine a tale condotta
abusiva e di trasmettere, entro sessanta giorni, un’apposita relazione in
ordine alle concrete misure adottate per rimuovere l’infrazione
contestata.

Il 12 agosto 1996
Italgas ha informato l’Autorità di aver risolto il rapporto con
Italenergia per l’offerta del servizio di incasso rateizzato in bolletta
dei crediti derivanti dall’attività post-contatore.

Nella stessa
comunicazione Italgas illustrava all’Autorità le modalità con le quali
intendeva regolare i rapporti con le imprese manutentrici degli impianti a
gas allo scopo di rimuovere gli effetti del suo comportamento abusivo. Al
riguardo manifestava l’intenzione di estendere il servizio di incasso
rateizzato in bolletta "alle imprese operanti nel settore della
manutenzione programmata degli impianti, ivi compresa GasEnergia, ed in
possesso dei requisiti di legge, secondo modalità, ispirate a criteri di
oggettività e neutralità, intese a garantire un sevizio
professionalmente qualificato ed a condizioni sostenibili sul piano
economico e organizzativo".

Il 24 settembre 1996
l’Autorità rispondeva a Italgas che la risoluzione del rapporto
contrattuale con GasEnergia era idonea a garantire l’ottemperanza del
provvedimento, e che le altre iniziative risultavano coerenti, in linea di
principio, con le valutazioni espresse nello stesso provvedimento.

2. Con provvedimento
3 ottobre 1997 l’Autorità ha deliberato che Italgas non aveva ottemperato
alla precedente delibera 19 giugno 1996 e in relazione a tale
inottemperanza ha inflitto a Italgas – ai sensi dell’art. 15, comma 2,
della l. 287/90 la sanzione pecuniaria di L.. 2,140 miliardi, pari al 4%
del fatturato che ItalEnergia (la società controllata con la quale
Italgas opera sul mercato della manutenzione) ha realizzato nel 1996.

Avverso quest’ultimo
provvedimento Italgas ha proposto ricorso sostenendone l’illegittimità
per i seguenti motivi:

1.Violazione
dell’art. 15 della 10 ottobre n. 287 del 1990 anche in relazione all’art.
3 della l. 24.11.1981 n. 689. Violazione dell’art. 3 della l. 689 del 1981
e dei generali principi in tema di sanzioni amministrative. Eccesso di
potere per: difetto di motivazione, contraddittorietà, difetto di
istruttoria, travisamento dei fatti. Violazione del principio di
affidamento;

2.Violazione e falsa
applicazione dell’art. 15 della l. 287/90 anche in relazione all’art. 11
della l. n. 689/81;

3. Violazione e
falsa applicazione dell’art. 15 della l. 297 del 1990 in relazione ai
principi generali di diritto comunitario;

Con successiva
memoria la difesa della ricorrente ha ulteriormente illustrato le proprie
tesi.

L’Autorità garante
della concorrenza e del mercato, costituitasi in giudizio, ha
controdedotto concludendo per la reiezione del ricorso.

Il ricorso è stato
discusso all’udienza pubblica del 10 luglio 2002 ed è stato trattenuto
dal collegio in decisione.

3. Secondo l’Autorità
Italgas non ha provveduto a rimuovere l’infrazione contestata nella
delibera del 19 giugno 1996, continuando ad attribuire un vantaggio
concorrenziale alla propria controllata GasEnergia per operare nel mercato
della verifica e manutenzione degli impianti termici a gas, offrendo in
via esclusiva a questa il servizio di fatturazione rateizzata nella
bolletta del gas del corrispettivo relativo all’attività di manutenzione
programmata.

In particolare:

anche dopo la
formale risoluzione del contratto in essere con GasEnergia per la cessione
del credito dei servizi di manutenzione programmata, quest’ultima – che è
una società controllata dalla stessa Italgas – ha continuato a concludere
contratti di manutenzione sulla base del regime di cessione del credito
che era previsto dal vecchio contratto e, quindi, in sostanziale contrasto
con quanto comunicato da Italgas;

quest’ultima ha
manifestato inerzia nel comunicare alle imprese concorrenti di GasEnergia
la nuova politica commerciale;

ha ritardato nel
comunicare le condizioni economiche del nuovo servizio di fatturazione in
bolletta alle imprese e associazioni di imprese che avevano richiesto
informazioni in proposito;

ha previsto un
corrispettivo base identico per tutte le imprese che vogliono utilizzare
tale servizio, senza tenere in alcun modo conto delle diverse dimensioni
di GasEnergia e delle altre imprese concorrenti sul mercato della
manutenzione programmata di caldaie.

In conclusione,
secondo d’Autorità, "Tali elementi, complessivamente considerati,
dimostrano che la condotta di Italgas non è risultata idonea a estendere
a terzi il servizio fatturazione in bolletta a tutte le imprese
interessate, bensi’ che ha tenuto un comportamento volto a rendere tale
accesso difficoltoso e più oneroso rispetto a quanto previsto per
Gasenergia".

4. Oppone Italgas
che la contestazione di abuso di posizione dominante di cui al
provvedimento del giugno 1996 concerneva l’esclusiva concessa a GasEnergia
per la fatturazione rateizzata in bolletta del servizio di manutenzione
programmata.

La risoluzione del
contratto con GasEnergia e l’estensione del servizio alle altre imprese
era dunque la condotta necessaria e sufficiente per ottemperare alla
delibera e su cio’ l’Autorità ha determinato l’affidamento
dell’interessata, avendo concordato con quanto quest’ultima aveva
comunicato al riguardo.

La formula
utilizzata per il servizio (cessione del credito o mandato all’incasso)
era del tutto irrilevante e pertanto era irrilevante la circostanza che
uno dei Centri operativi locali di GasEnergia(Catanzaro) abbia continuato
a stipulare contratti con la vecchia formula.

Tutti gli altri
comportamenti contestati (inerzia manifestata nel comunicare alle
concorrenti di GasEnergia l’estensione del servizio – ritardo nel
comunicare alle stesse le condizioni economiche del servizio – previsione
di un corrispettivo identico per il servizio senza tenere conto delle
diverse dimensioni di GasEnergia rispetto alle concorrenti), oltre a non
determinare in punto di fatto un trattamento discriminatorio nei confronti
delle concorrenti di GasEnergia, non trovavano un espresso divieto nella
delibera del giugno 1996 e quindi non potevano assurgere ad inottemperanza
di tale delibera.

Inoltre, l’Autorità,
secondo la ricorrente, ha fatto uso del potere sanzionatorio senza
dimostrare la concorrenza dei presupposti soggettivi richiesti (dolo o
colpa), contraddicendosi al riguardo e facendo ricorso ad una presunzione
di colpevolezza e ai fini della quantificazione della sanzione ha fatto
riferimento all’intero fatturato di GasEnergia per il 1996, anzichè al
fatturato 1995 relativo alla zona di Catanzaro e non ha tenuto conto del
breve periodo in cui si è realizzato il comportamento contestato.

Infine, secondo la
ricorrente, l’omessa indicazione nel provvedimento dell’Autorità della
condotta che Italgas avrebbe dovuto tenere per non incorrere nella
sanzione, preclude, alla stregua dei principi comunitari antitrust,
l’applicazione della misura sanzionatoria.

5. Il gravame non puo’
trovare accoglimento.

6. In esecuzione
della delibera 19 giugno 1996 che, accertato l’abuso di posizione
dominante di Italgas nel concedere alle proprie società controllate il
servizio di fatturazione rateizzata nella bolletta del gas del
corrispettivo relativo all’attività di manutenzione programmata, aveva
diffidato la società a porre fine a tale condotta e le aveva imposto di
presentare una relazione sulle misure adottate per l’eliminazione
dell’infrazione contestata, Italgas con lettera 8 agosto 1996 ha
comunicato a GasEnergia che il contratto relativo alla "cessione di
credito per attività post-contatore" era risolto a tutti gli effetti
con decorrenza immediata e dichiarava la propria disponibilità a
sottoscrivere un nuovo contratto che recepisca le indicazioni contenute
nel provvedimento dell’Autorità.

Con lettera del
giorno successivo Italgas ha comunicato all’Autorità

"(. .) di aver
rimosso la condotta ritenuta abusiva.

 

Contestualmente
Italgas, al fine di favorire la propria clientela e di assicurare un
servizio qualitativamente migliore, estende il suddetto servizio, a titolo
oneroso, alle imprese operanti nel settore della manutenzione programmata
degli impianti, ivi compresa GasEnergia, ed in possesso dei requisiti di
legge, secondo modalità, ispirate a criteri di oggettività e neutralità,
intese a garantire un servizio professionalmente qualificato ed a
condizioni sostenibili sul piano economico ed organizzativo che di seguito
per linee generali, vengono riportate.

 </p

https://www.litis.it

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