IL MINISTRO DELLA
SALUTE
Vista la legge 14 dicembre 2000, n.
376 recante "Disciplina della tutela sanitaria delle attività
sportive e della lotta contro il doping" ed in particolare l’art. 3,
comma 1, lettera b), che prevede che la Commissione per la vigilanza ed il
controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività
sportive: "determina, anche in conformità delle indicazioni del CIO
e di altri organismi ed istituzioni competenti, i casi, i criteri e le
metodologie dei controlli anti-doping …, tenuto conto delle
caratteristiche delle competizioni e delle attività sportive
stesse";
Visto il decreto 31 ottobre 2001, n.
440, recante "Regolamento concernente l’organizzazione ed il
funzionamento della Commissione per la vigilanza ed il controllo sul
doping e per la tutela della salute nelle attività sportive";
Visto il decreto 12 marzo 2001,
recante la "Composizione della Commissione per la vigilanza ed il
controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività
sportive";
Visto l’art. 4, comma 1, lettera a)
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Vista la proposta della Commissione
per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute
nelle attività sportive espressa in data 15 maggio 2002;
Decreta:
Articolo 1.
1. Sono adottate le norme
procedurali per l’effettuazione dei controlli anti-doping e per la tutela
della salute, allegate al presente decreto, oggetto di specifica
determinazione della Commissione per la vigilanza ed il controllo sul
doping e per la tutela della salute nelle attività sportive, ai sensi
dell’art. 3, comma 1 della legge 14 dicembre 2000, n. 376, alle quali
viene data piena applicazione.
Il presente decreto sarà trasmesso
agli organi di controllo per la registrazione e verrà pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 7 agosto 2002
Il Ministro: Sirchia
Registrato alla Corte dei conti il 7
ottobre 2002 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi
alla persona e dei beni culturali, registro n. 6 foglio n. 215
Allegato
TITOLO I
Disposizioni generali
Articolo 1.
Campo di applicazione
1. Il controllo sanitario e
anti-doping sulle competizioni e sulle attività sportive viene svolto in
tutte le discipline e pratiche sportive e puo’ essere effettuato sulle
urine. La Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la
tutela della salute nelle attività sportive, in seguito denominata
"Commissione", individua le occasioni nelle quali svolgere i
controlli e le modalità di scelta dei soggetti da controllare.
2. La realizzazione dei controlli
anti-doping e per la tutela della salute avviene d’intesa con gli
organismi con cui la Commissione stipula apposite convenzioni secondo
modalità regolate dalle stesse e dalla presente procedura.
3. La Commissione compila un elenco
di medici prelevatori per l’esecuzione dei prelievi, su indicazione degli
organismi convenzionati.
4. Sulla scelta delle competizioni
ed attività sportive oggetto di controllo anti-doping, sulle designazioni
dei medici prelevatori, sull’effettuazione dei prelievi, sui nominativi
degli atleti da controllare e controllati, sull’esito delle analisi, è
mantenuto il segreto d’ufficio.
Articolo 2.
Modalità
organizzative
1. Le federazioni sportive, a
partire dal 1 luglio 2002, con cadenza almeno trimestrale, comunicano alla
Commissione l’elenco delle manifestazioni sportive di loro competenza,
corredate di data di inizio, località di svolgimento, durata e tipologia
delle stesse.
Nel caso in cui la manifestazione
dovesse avere luogo prima di tre mesi dalla decisione, la comunicazione è
effettuata contestualmente alla decisione stessa.
2. Per l’effettuazione dei controlli
anti-doping e per la tutela della salute, le società sportive ospitanti o
gli enti organizzatori delle manifestazioni sportive mettono a
disposizione, come già previsto nei regolamenti sportivi, un locale per
il prelievo, comprendente una zona di attesa ed un vano per le operazioni
di controllo, dotato di servizi igienici. Il locale è altresi’ corredato
di un tavolo con sedie e fornito di almeno due tipi di bibite analcoliche
diverse e sigillate, in contenitori di vetro o alluminio, non contenenti
sostanze vietate, che sono aperti dall’atleta o sotto la sua osservazione.
3. Il medico incaricato di
effettuare il prelievo viene designato con lettera ufficiale. Copia della
lettera è consegnata dal medico prelevatore al responsabile della
organizzazione della gara o della società ospitante. Questi ultimi
provvedono a consegnare agli atleti da sottoporre al controllo la notifica
dello stesso preparata dal medico prelevatore.
4. Gli atleti, i medici sociali, i
massaggiatori, i tecnici, i dirigenti accompagnatori e le società sono
tenuti a prestare la massima collaborazione per il miglior espletamento e
rispetto delle procedure del controllo anti-doping. Il responsabile della
manifestazione consente l’accesso al medico prelevatore, con la propria
autovettura, nel luogo più vicino alla zona adibita al prelievo.
TITOLO II
Controlli anti-doping
sulle urine
Articolo 3.
Scelta degli eventi e
dei soggetti
1. La Commissione, nei tempi
concordati con l’organismo convenzionato, trasmette alla sede legale dello
stesso un plico (A) chiuso e sigillato contenente le buste chiuse e
sigillate (B) relative ai singoli eventi sportivi da sottoporre a
controllo. Su ciascuna delle suddette buste (B) viene riportato: la
federazione interessata, la denominazione dell’evento, il luogo e la data
dello stesso. Ciascuna busta (B) contiene indicazioni relative al
controllo di norma di quattro atleti dello stesso sesso. L’incaricato
designato dal legale rappresentante dell’organismo convenzionato apre la
busta (A) e provvede a designare i medici prelevatori ai quali far
pervenire le buste (B) chiuse e sigillate.
2. Dentro ciascuna busta (B) chiusa
e sigillata relativa alla manifestazione sono contenute un numero di buste
(C) chiuse e sigillate all’interno delle quali vi è l’indicazione dei
criteri di scelta dei soggetti da sottoporre al controllo. Il numero delle
buste (C) è uguale al numero delle gare da controllare; ciascuna busta
(C) reca all’esterno l’indicazione della gara da controllare. Almeno
un’ora prima dell’inizio presunto delle operazioni di controllo, il medico
prelevatore comunica ai dirigenti delle società interessate
l’effettuazione del controllo stesso.
3. Il medico prelevatore, dopo aver
aperto le buste (C) ed individuati i nominativi dei soggetti da sottoporre
al controllo, cura con la collaborazione del responsabile della
manifestazione l’inoltro della notifica stessa agli atleti selezionati.
4. Al termine di ogni mese i
nominativi dei medici prelevatori designati sono comunicati,
dall’organismo convenzionato, alla Commissione. L’elenco degli eventi da
sottoporre al controllo è trasmesso anche all’Istituto superiore di sanità.
Articolo 4.
Modalità di
esecuzione dei prelievi anti-doping
1. Nel caso di controlli anti-doping
in gara:
a) prima del termine della gara di
interesse, in tempo utile tenuto conto delle differenti tipologie delle
discipline, alla presenza del responsabile sportivo della manifestazione,
la busta (C) viene aperta e vengono rese note le indicazioni sui soggetti
da controllare. Possono essere sottoposti a controllo anche gli atleti
espulsi o ritiratisi nel corso della gara e quelli che l’hanno
abbandonata per un infortunio tale
da non richiedere l’immediato ricovero ospedaliero;
b) al termine della competizione,
gli atleti si recano immediatamente nel locale riservato al controllo
anti-doping. Il medico prelevatore, d’intesa con il rappresentante della
federazione sportiva se presente o della società di appartenenza, accerta
che le operazioni di prelievo siano predisposte in maniera da garantirne
la regolarità con il minor disagio per gli atleti, ai quali è illustrata
la procedura per la raccolta del campione di urina;
c) il medico o il dirigente sociale
consegna, in duplice copia per la Commissione e per la federazione di
appartenenza e in busta chiusa e sigillata, al medico prelevatore
designato le eventuali notifiche individuali di trattamenti terapeutici
che abbiano comportato il ricorso a sostanze il cui uso è sottoposto ad
alcune restrizioni, riguardanti gli atleti sottoposti al controllo.
2. Nel caso di controlli anti-doping
fuori gara, il medico prelevatore designato:
a) individua un locale idoneo con le
caratteristiche previste dall’art. 3;
b) notifica ai singoli atleti e ai
dirigenti delle società interessate o ai responsabili sportivi, se
presenti, l’effettuazione del controllo, l’ora e il luogo del prelievo che
di norma ha inizio entro trenta minuti. Il medico prelevatore richiede
comunque, al momento del suo arrivo, la lista degli atleti tesserati e dei
presenti con la motivazione delle eventuali assenze.
3. Gli atleti, identificati dal
medico prelevatore, restano nei locali riservati al controllo anti-doping
fino ad avvenuto prelievo del campione ed alla conclusione delle connesse
operazioni. è sottoposto al controllo anti-doping un solo atleta alla
volta.
4. Le operazioni si intendono
concluse con la sigillatura dei contenitori e delle eventuali borsette
termiche; quindi l’atleta ha la facoltà di restare nel locale sino alla
sigillatura delle borse per il trasporto.
5. Il medico prelevatore provvede a
portare un numero di kit tale da consentire a ciascun atleta la scelta fra
almeno due kit. Ciascun atleta sceglie uno fra i kit disponibili per il
prelievo anti-doping verificandone l’integrità. Possono essere utilizzati
solo kit approvati dalla Commissione.
6. Per i controlli sulle urine il
kit, di norma, è cosi’ costituito:
un recipiente sterile e sigillato,
graduato, per la raccolta delle urine;
un flacone graduato contrassegnato
con la lettera A, dotato di idoneo sistema di sigillatura;
un flacone graduato contrassegnato
con la lettera B, dotato di idoneo sistema di sigillatura;
adeguato contenitore/i termico/i
eventualmente sigillabili;
adeguata borsa per il trasporto.
7. Il medico prelevatore ha cura di
portare un quantitativo opportuno di guanti monouso per se e per gli
atleti da controllare.
8. Nessuno puo’ essere ammesso al
locale tranne: il medico prelevatore, gli atleti identificati, il medico
della società o dell’atleta o, in sua assenza, il dirigente
accompagnatore della società, il rappresentante della federazione
sportiva competente, l’eventuale membro della Commissione designato dalla
stessa e l’eventuale rappresentante dell’Istituto superiore di sanità, da
quest’ultimo designato. L’organismo convenzionato ha la facoltà di
designare un ulteriore medico che assiste per necessità didattiche alle
operazioni di controllo anti-doping, sotto la responsabilità del medico
prelevatore. Durante le operazioni di prelievo non possono essere eseguite
riprese audio o video di alcun genere.</font
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