LA CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE
SEZIONE V CIVILE
SVOLGIMENTO DEL
PROCESSO
La Rasine S.r.l, con
sede in Roccaraso, proprietaria di vari immobili, presento’ le
corrispondenti denunzie per imposta In.v.im. straordinaria ai sensi del
d.l. 299/1991, fra cui quella contrassegnata col n. 96 del vol. 4.
Rettificato il
valore, giusta avviso di accertamento notificato il 7 maggio 1994, e
divenuta definitiva la ratifica, l’Ufficio del registro notifico’, il 26
giugno 1997, il consequenziale avviso di liquidazione.
Esso venne impugnata
dalla contribuente, per nullità derivata da irregolare notifica
dell’avviso di accertamento, in ordine a cui la Società non era stata
posta in grado di esercitare le proprie difese.
Respinta
l’impugnativa dalla Commissione Tributaria Regionale di L’Aquila, il
gravame della contribuente è stato a sua volta rigettato dalla
Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo, che, con la sentenza
indicata in epigrafe, ha ribadito la correttezza del procedimento
notificatorio seguito, ai sensi dell’art. 140 c.p.c. in relazione
all’art. 60 lett. e) del D.P.R. 600/1973, per l’avviso di
accertamento.
Per la cassazione di
tale sentenza ricorre la S.r.l. asine, con unico complesso motivo, cui
l’Amministrazione finanziaria resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA
DECISIONE
Denunziando falsa
applicazione dell’art. 140 c.p.c., violazione dell’art. 145 c.p.c.
nonchè violazione dell’art. 60 del D.P.R. 600/1973, la Società
ricorrente censura la sentenza impugnata, per avere ritenuto corretta la
notifica dell’avviso di accertamento nella sede legale, a sensi
dell’art. 14 ct., con la modifica apportata dalla lett. e) del cit. art.
60.
In tal modo, invero,
il giudice a quo omesso di considerare la cogente applicazione
dell’art145 c.p.c., recepita in sede fiscale: arg art. 60 cit., lett.
f), che nel comma3° fissa, in caso d’impossibilità d’eseguire la
notifica presso la sede, la regola della notifica alla persona fisica
(risultante dall’atto) che rappresenta l’ente, a mente degli artt.
138, 139 e 141.
Ne fa derivare che,
emergendo dalla denunzia di parte l’identità del legale rappresentante
F. V., indicazione malamente omessa nell’at, rivelatasi vana la consegna
presso la sede (Roccaraso), sarebbe stata necessaria la notifica al V.
medesimo, il quale, come è precisato nella parte espositiva, aveva, nella
ripetuta dichiarazione, specificato il proprio domicilio fiscale in Napoli
al vico Il Santa Maria, in portico n. 11 (ricorso) p.2 ).
L’Amministrazione
oppone che, ferma l’ubicazione della sede legale della Società
contribuente, la notifica in questione è stata correttamente eseguita a
sensi del’art. 140 c.p.c., non essendo invece applicabile il comma 3
dell’art. 145, per risiedere il legale rappresentante in altra
circoscrizione fiscale.
Il ricorso è
infondato.
La premessa da cui
muove la Società ricorrente corrisponde ad un paradigma esatto, ma non
implica la conseguenza che se ne vorrebbe trarre, rilevandosi decisiva, in
senso contrario, la non coincidenza fra domicilio fiscale della Società (Roccaraso))
e della persona fisica del legale rappresentante (Napoli).
Non puo’ non
condividersi infatti l’orientamento manifestato da Cass. 9766/1995,
secondo il quale, nell’impossibilità di consegna dell’atto nella sede
legale, o in uno degli altri luoghi integranti in via graduata il
domicilio fiscale ai sensi dell’art. 58 del D.P.R. 600/1974, la notifica
dell’avviso di rettifica emesso nei confronti di una società
commerciale, anche se sia noto il domicilio del rappresentante legale in
comune diverso da quello del domicilio fiscale della società, è
legittimamente eseguita nel comune del domicilio fiscale, secondo la
disciplina dell’art. 140 c.p.c., con la variazione prevista dall’art.
60, comma 1, lett. e), del D.P.R. 60/1973 cit., atteso che essa deve
essere effettuata nel domicilio fiscale (che sia noto) del legale
rappresentante, solo se questo sia compreso nel comune del domicilio
fiscale della società.
Risulta pertanto
verificata la correttezza del procedimento notificatorio seguito per
l’avviso di accertamento, affermata dal giudice a quo, col conseguente
rigetto del ricorso.
Per il criterio
della soccombenza, sono a carico della ricorrente le spese della presente
fase.
PQM
Rigetta il ricorso.
Depositata in
Cancelleria il 12 giugno 2002.
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