Se la casa non rispetta la distanza dal confine il vicino può chiedere la comunione del muro (Cassazione Sezioni Unite Civili 11489/2002)

Suprema Corte di Cassazione,
Sezioni Unite Civili, sentenza n.11489/2002

 

LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

SENTENZA

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

I coniugi . C ed E. A., con atto di citazione
notificato l’11 maggio 1985, convennero innanzi al Tribunale di Palmi i
coniugi S. T. e M. S., chiedendo che ad essi attori fosse attribuita la
comunione del muro del fabbricato dei convenuti, previo pagamento del
valore della metà dello stesso e del suolo da occupare con la nuova
fabbrica, con condanna dei convenuti a risarcire loro i danni subiti a
causa del ritardo nella costruzione del nuovo edificio, determinato dal
loro rifiuto ingiustificato a rendere comune il muro del proprio immobile
ed a consentire di costruire in aderenza ad esso, come loro richiesto, ai
sensi dell’art. 875 cod. civ., on apposito atto stragiudiziale.

Gli attori, premesso che, in virtù si sentenza dello
stesso tribunale, passata in giudicato era stato determinato il confine
tra i rispettivi fondi, stabilendosi che l’immobile dei coniugi T.- S.
era posto a distanza di m.t. 1,50dal confine accertato, addussero che tale
distanza era inferiore a quella prevista dalla legge 25 novembre 1962
ovvero dall’art. 9 D.M. 2 aprile 1968.

I convenuti, costituendosi in giudizio, resistettero
all domanda, opponendo che la distanza di m.t. 1,50 dal confine, alla
quale risultava edificato il loro immobile, era rispettosa della norma
posta, dall’art.873 cod. civ., l’unica da osservarsi al tempo
dell’edificazione, poichè all’epoca ne il regolamento edilizio; ne lo
strumento urbanistico del Comune di Cittanova, dove i fondi erano ubicati,
contenevano prescrizioni in tema di distanza dal confine.

Invece, a loro avviso, gli attori erano tenuti a
rispettare la distanza di dieci metri dal loro fabbricato, la cui parete,
che si intendeva rendere comune, era finestrata.

Il giudice adito rigetto’ la domanda e la sua
decisione, impugnata, con appello principale, dai coniugi C.- A. e, con
appello incidentale, dai coniugi T.- S., è stata confermata dalla Corte
d’Appello di Reggio Calabria con sentenza resa in data 18 giugno 1997.

Ha osservato il giudice di appello che, poichè al
tempo del rinnovo della licenza di costruzione a favore dei coniugi T.- S.
(30 giugno 1976) il Comune di Cittanova era sprovveduto di strumento
urbanistico, in quanto i diversi ordinamenti edilizi adottati non avevano
ottenuto la prescritta approvazione, trovava applicazione la disciplina
sulle distanze prevista dall’art. 41-quinqies legge 17 agosto 1942, n.
1150, introdotto dall’art. 17 legge 6 agosto 1967, n. 765, che, sebbene
prescriva distanze tra fabbricati, va interpretato nel senso che imponga
distacchi dai confini, in caso contrario dandosi luogo a disparità di
trattamento tra il primo costruttore ed il secondo, poichè si
consentirebbe al primo di sfruttare al massimo l’edificazione del
proprio terreno, con ingiustificato sacrificio per il confinante, il
quale, dovendo osservare una distanza maggiore della metà di quella
prescritta, potrebbe vedere limitata o addirittura compromessa la sua
successiva attività di costruzione.

Conseguentemente, l’edificio dei coniugi T.- S.,
essendo posto alla distanza di m.t. 1,50 dal confine col fondo dei coniugi
C.- A., non rispettava la prescritta distanza.

A tale conclusione, ad avviso della Corte d’Appello,
doveva pervenirsi anche con riferimento al programma di fabbricazione
adottato il 20 luglio 1979 ed approvato l’11 marzo 1982, poichè tale
strumento urbanistico non conteneva alcuna prescrizione relativa alle
distanze tra fabbricati o rispetto al confine per la zona residenziale
(B1) in cui i due fondi sono ubicati, sicchè ugualmente doveva essere
applicato l’art. 17 legge n. 765 del 1967 e, quindi, l’art. 9 D.M. 2
aprile 1969, che prescrive la distanza minima assoluta di dieci metri tra
pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, da intendersi con
riferimento al confine.

Quest’ultimo rilievo i’, secondo la corte
territoriale, ancor più risulta corretto con riferimento al caso in
esame, se si consideri che il programma, di fabbricazione non prevede la
facoltà di costruire in aderenza.

E proprio tale circostanza, unitamente al rilievo del
valore assoluto ed inderogabile della norma posta dall’art. 9 citato D.M.,
non consentiva l’accoglimento della domanda dei coniugi C.- A-, volta a
costruire il proprio fabbricato in aderenza al fabbricato dei coniugi T.-
S..

Ne, ha soggiunto la corte distrettuale, rilevava la
circostanza che l’edificio dei coniugi T.- S fosse stato costruito in
violazione della concessione edilizia, poichè, come anche ritenuto dalla
Corte Costituzionale con sentenza 18 aprile 1996, n. 120, il secondo
frontista è, comunque, tenuto a rispettare la distanza legale tra
edifici.

Pur ribadendo che detta costruzione trovasi a distanza
dal confine inferiore a quella legale, la Corte d’Appello ha rigettato
la domanda di risarcimento dei danni derivanti da tale violazione, sul
rilievo che la domanda risarcitoria originariamente, proposta non
comprendeva tali danni.

Ha dichiarato, inoltre, inammissibile, perchè proposta
per la prima volata in appello, la domanda di risarcimento dei danni
correlati all’incidenza dell’illecito commesso dai coniugi T.- S.
sulla edificabilità del terreno confinante.

Per la cassazione di tale sentenza hanno proposto
ricorso A. e C. C., figlie ed eredi dei coniugi C.-A., affidandosi a
cinque motivi.

Resiste con controricorso S.T., in proprio e quale
erede di M. S., il quale, a sua volta, propone ricorso incidentale fondato
su due motivi.

I ricorsi, assegnati alla 2° Sezione Civile, previa
riunione sono stati rimessi a queste Sezioni unite a seguito di ordinanza
che evidenzia un contrasto giurisprudenziale sulla questione della
compatibilità del principio di prevenzione con la disciplina detta
dall’art. 17 legge n. 765 del 1967 nonchè sulla questione del diritto
del frontista prevenuto di chiedere l’arretramento dell’edificio del
preveniente sino alla distanza di legge dal confine, nel caso che il
prevenuto non intenda avvalersi della facoltà di avanzare la propria
costruzione fino a quella posta nel fondo confinante a distanza illegale.

Vi è memoria difensiva per il ricorrente incidentale,
depositata tardivamente.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’ordine logico consiglia di premettere l’esame del
secondo e del terzo motivo del ricorso principale, che pongono, sotto
diverso profilo il tema del diritto dei ricorrenti, in quanto prevenuti,
ad acquisire, ex art. 875 cod. civ., la comunione del muro dei coniugi T.-
S., che costruirono per primi, al fine di costruire in aderenza ad esso,
sicchè il loro eventuale accoglimento assorbirebbe il primo motivo dello
stesso ricorso principale, implicando la soluzione in senso positivo del
problema della compatibilità del criterio della prevenzione con la
disciplina dettata dall’art. 17, comma 1°, lett. c), legge n. 765 del
1967, nonchè i motivi quarto e quinto, che attengono, rispettivamente,
alla domanda risarcitoria ed al regolamento delle spese di lite.

Col secondo motivo le ricorrenti principali denunciano
violazione e falsa applicazione degli artt. 873, 875, 877, 901, 902, 904,
2909 cod. civ., in relazione all’art. 9 D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 ed
all’art. 41- quinquies legge n. 1150 del 1942, nonchè insufficiente e
contraddittoria motivazione su di un piano decisivo della controversia,
adducendo che erroneamente la Corte d’Appello, pur riconoscendo che
l’art. 20 del vigente programma di Fabbricazione non pone alcuna
prescrizione in tema di distanza tra fabbricati o rispetto al confine ne
prevede la facoltà di costruire in aderenza, perviene alla conclusione
che, il pervenuto non abbia alternativa all’obbligo di osservare il
distacco di metri dieci tra pareti finestrate e pareti di edifici
antistanti prescritto dall’art. 9 D.M. citato.

Tale conclusione, ad avviso dei ricorrenti, è viziata
da illogicità e contraddittorietà, perchè, mentre esclude l’applicabilità
del regolamento edilizio e dell’annesso Programma di Fabbricazione, in
quanto non vigenti alla data del rilascio della licenza edilizia relativa
al fabbricato T.- S., si riferisce ad esso quando assume la mancata
previsione in esso della facoltà di costruire in aderenza come premessa
per affermare l’obbligatorietà del distacco della costruzione dal
confine.

Inoltre, la sentenza impugnata omette l’esame e la
valutazione dei seguenti punti decisivi della controversia, prospettati da
essi ricorrenti e risultanti dalle prove documentali prodotte in giudizio:
i coniugi T.- S. avevano esercitato il diritto di prevenzione presentando
un progetto che prevedeva la costruzione sul confine, con l’effetto che
i prevenuti avevano la facoltà di costruire in aderenza; la licenza di
costruzione prevedeva proprio la costruzione sul confine.

Sostengono, inoltre, le ricorrenti, che contrariamente
a quanto ritenuto dal giudice d’appello, l’art. 9 D.M. n. 1444 del 168
è norma integrativa dell’art. 873 cod. civ. e non impedisce di
costruire in aderenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 873 e
875 cod. civ.

L’esercizio di tale facoltà, peraltro, non è
impedito dall’esistenza di luci nel fabbricato confinante (posizionato
in violazione delle norme sulle distanze legali), ai sensi dell’art. 904
cod civ.

Rimarcarono, all’uopo, le ricorrenti che, com’era
stato eccepito in fase di merito, con la sentenza n. 410 del 1994 del
Tribunale di Palmi, passata in giudicato, era stata accertata la natura di
luci delle aperture praticate nel muro della costruzione T.- S. che essi
vogliono rendere comune, ma la corte di merito ha omesso di prendere in
esame il giudicato e qualificare dette aperture.

Col terzo motivo le ricorrenti principali censurano la
sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 875
cod. civ., osservando che erroneamente il giudice d’appello ritiene che,
una volta che il primo fabbricato sia stato realizzato in violazione della
concessione edilizia, il frontista che costruisca successivamente è
tenuto a rispettare la prescritta distanza tra gli edifici, arretrando il
proprio edificio sino all’intera distanza prevista dalla legge.

Al riguardo, le ricorrenti, pur condividendo la tesi
che il secondo costruttore non puo’ ignorare il fatto che il primo
edificio, ancorchè abusivamente costruito, esiste, sostengono che,
tuttavia, egli ha diritto di chiedere ed ottenere o attraverso
l’estensione di essa fino al confine o attraverso l’esercizio del
diritto di acquistare il suolo per costruire in aderenza.

Le censure che possono essere esaminate congiuntamente,
perchè intimamente collegate, sono fondate per le ragioni che seguono.

Va premesso che, contrariamente a quanto sostengono le
ricorrenti, non v’è contraddizione tra l’affermata inapplicabilità
dell’attualmente vigente strumento urbanistico, in considerazione della
sua approvazione in data successiva al rilascio della licenza edilizia, e
la ritenuta esclusione del diritto di costruire in aderenza, a motivo
della mancata previsione, in detto strumento urbanistico, della relativa
facoltà, essendo evidente che la prima affermazione si riferisce, invece,
alla pretesa dei coniugi C.-A. di esercitare la facoltà prevista
dall’art. 875 cod. civ. e, quindi, di costruire in aderenza al
fabbricato realizzato dai prevenienti T.- S.

E, poichè la fondatezza di tale pretesa deve essere
necessariamente vagliata in relazione allo strumento urbanistico vigente
al tempo della realizzazione della costruzione, senza cadere in
contraddizione la Corte di merito ha rilevato che nel Programma di
Fabbricazione attualmente vigente non è prevista la facoltà di costruire
in aderenza.

Ma errate sono le conclusioni che da tale rilievo la
sentenza impugnata fa derivare, ritenendo, in primo luogo, che i coniugi
C.-A., nel realizzare la loro costruzione, debbano osservare la
prescrizione dettata dall’art. 9, punto 2, D.M. n. 144 del 1968, secondo
cui tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti deve essere
osservata in tutti i casi la distanza minima assoluta di metri 10.

Poichè, come è pacifico tra le parti e la sentenza
impugnata riconosce, l’art.20 del Programma di Fabbricazione allegato al
P.R.G. del Comune di Cittanova, approvato l’11 marzo 1982, oltre a non
disciplinare in alcun modo la facoltà di costruire in aderenza, non
contiene alcuna prescrizione in tema di distanze tra fabbricati e dei
fabbricati dai confini, per la zona residenziale edificata di tipo B/1, in
cui sono ubicati i fondi delle parti, come ritenuto da queste Sezioni
Unite con sentenza n. 9871del 22 novembre 1984, nel caso in esame deve
trovare applicazione, non la norma di cui all’art. 17, comma 1°, lett.
c), della legge 6 agosto 1967, n. 765 (cd. legge ponte), che, modificando
la legge 17 agosto 1942, n. 1150 con l’aggiunta dell’art. 41- quinques,
stabilisce che nei comuni sprovvisti di piano regolatore generale o di
programma di fabbricazione, la edificazione è soggetta alle seguenti
limitazioni: l’altezza di ogni edificio non puo’ essere superiore alla
larghezza degli spazi pubblici o privati su cui prospetta e la distanza
degli edifici vicini non puo’ essere inferiore all’altezza di ciascun
fronte dell’edificio da costruire.

Per vero, la citata sentenza afferma che in tema di
distanze legali, al fine di escludere l’applicabilità delle
limitazioni, previste dall’art. 17 della c.d. legge ponte del 6 agosto
1967, n. 765, è necessario che il regolamento edilizio provveda
direttamente sulle distanze, in quanto solo in tal caso viene meno
l’esigenza dell’indicata norma suppletiva, la cui finalità è di
impedire c

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