Sentenza
n. 6629 del 9 maggio 2002
ADOZIONE DI MINORI – STATO DI
ABBANDONO E SITUAZIONE FAMILIARE
(Sezione Prima Civile –
Presidente G. Losavio – Relatore U.R. Panebianco)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale per i Minorenni di
Torino con decreto dell’11.11.1998 dichiarava lo stato di adottabilità
del minore (omissis), nato a (omissis), per mancanza della
necessaria assistenza morale e materiale da parte del padre, H. G. M.d,
spesso assente per motivi di lavoro, e della madre A. H. A., etilista ed
artefice di episodi nel corso dei quali era andata in escandescenze e si
era mostrata aggressiva anche nei confronti del bambino, il quale aveva
tra l’altro assistito in casa ad atti sessuali ed a proiezioni di
materiale pornografico, era stato poco dopo la nascita
istituzionalizzato dagli stessi genitori più volte e per lunghi periodi
e comunque, poco prima dell’emissione del decreto di adottabilità e
dopo una prima esperienza negativa di affidamento ad una famiglia, era
entrato stabilmente il 31.7.1998 nella casa dei nuovi affidatari ove si
era ben integrato con effetti positivi anche sul profitto scolastico.
Avverso tale decreto proponevano
opposizione i genitori e la nonna materna Z. H. D., giunta in Italia il
15.11.1998 insieme a due nipotine, figlie della madre del minore.
Il Tribunale per i Minorenni
respingeva l’opposizione e la relativa sentenza veniva sottoposta a
reclamo dagli stessi avanti alla Corte d’Appello, sezione per Minorenni,
che lo ricettava.
Sottolineava la Corte che, a causa
del comportamento dei genitori che per tanti anni avevano delegato ad
altri la cura del figlio e si erano mostrati incapaci di instaurare
relazioni affettive nei suoi confronti, rivelando anzi trascuratezza ed
incuria, il minore si era trovato in una condizione soggettiva
irreversibile di abbandono materiale e morale, essendo vissuto in
pratica dal quarantatreesimo giorno di vita presso terzi od istituti.
Pur prendendo atto delle
drammatiche esperienze che la madre si era trovata a vivere (a causa
della guerra in Somalia, che le aveva anche procurato lutti in famiglia,
aveva abbandonato il paese dopo il fallimento del primo matrimonio
lasciando la propria madre e le figlie di primo letto) e della forzata
assenza da casa del padre, costretto ad un duplice e triplice lavoro per
poter provvedere mediante le rimesse in Somalia alle necessità della
famiglia allargata propria e della moglie A., la Corte di merito
riteneva che i trascorsi che aveva dovuto subire il minore per un cosi’
lungo periodo di tempo non consentivano più un suo ulteriore
riavvicinamento alla famiglia di origine, la cui prospettiva egli
avvertiva ormai come una minaccia ed il cui eventuale verificarsi
sarebbe vissuto come un trauma ancora maggiore dopo il suo positivo
inserimento nella nuova famiglia.
Per quanto riguarda la nonna
materna, le cui qualità positive venivano riconosciute dalla stessa
Corte, riteneva l’impugnata sentenza che, non avendo avuto il minore
rapporti significativi con lei, la sua presenza non poteva assumere
rilevanza per escludere lo stato di abbandono materiale e morale del
minore medesimo.
Avverso tale sentenza H. G. M., A.
H. A. e Z. H. D. propongono ricorso per cassazione notificato al
Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Torino, al curatore
speciale del minore ed al tutore, illustrandolo anche con memoria.
All’udienza del 23.1.2001 questa
Corte disponeva la trasmissione degli atti al Primo Presidente per la
loro rimessione alle Sezioni Unite.
Con provvedimento del 26.6.2001 ne
veniva disposta la restituzione a questa Sezione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo i ricorrenti
denunciano violazione dell’art. e comma 2 della Legge 4.5.1983 n.184,
sostenendo che il ricovero in istituto non integra gli estremi
dell’abbandono quando sia determinato non già dalla volontà dei
genitori di delegare ad altri la cura dei figli ma dalla loro situazione
economica-sociale e costituisca, oltre tutto, un momento formativo
essenziale secondo la cultura somala.
Con il secondo motivo i ricorrenti
denunciano violazione del secondo comma della stessa norma, lamentando
che la Corte d’Appello non abbia tratto le dovute conseguenze dalla
valutazione positiva data al padre, definito come unica figura di
riferimento per il minore e costretto solo per motivi di lavoro a
rimanere lontano dal figlio e non abbia ravvisato nei confronti della
madre, in relazione alle crisi depressive cui era soggetta ed alla
condizione di etilista dalla quale era affetta, la sussistenza di una
situazione di forza maggiore di carattere provvisorio dovuta alle
vicende della sua famiglia e del suo paese d’origine.
Le esposte censure, da esaminarsi
congiuntamente per la loro intima connessione logica e giuridica, sono
inammissibili, muovendo, in parte, su presupposti di fatto diversi da
quelli accertati dalla Corte d’Appello e risolvendosi, per il resto, in
una diversa valutazione delle circostanze emerse.
Sotto il primo profilo si osserva
che il riferimento alle condizioni economiche e sociali dei genitori,
ritenute dai ricorrenti la vera causa della situazione venutasi a
creare, non coglie la sostanza delle considerazione espresse dalla
impugnata sentenza, basate sull’incapacità dei genitori medesimi di
instaurare rapporti affettivi con il minore, vissuto per gran parte del
tempo lontano dalla famiglia, ed in particolare sul comportamento
pregiudizievole della madre che, nei brevi periodi in cui ne ha avuto la
cura, non gli ha risparmiato esperienze assolutamente negative da cui
aveva il preciso dovere di tenerlo lontano.
Trattasi, come si vede, di rilievi
cui è stata attribuito per 1a loro gravità un valore assorbente ad
ogni altra considerazione di ordine economico e sociale, pur tenuta
presente nella sua ampia motivazione dalla Corre d’Appello che ha
ritenuto superato ogni limite di tolleranza anche in presenza delle
indiscutibili sofferenze vissute dai genitori e soprattutto dalla madre,
scampata dalla guerra in Somalia che 1e aveva procurato anche gravi
lutti.
In ordire al secondo profilo si
rileva che non puo’ certamente trovare ingresso in questa sede la
diversa valutazione sulla figura paterna prospettata in ricorso il quale
si è limitato, d’altra parte, ad evidenziarne gli aspetti positivi,
omettendo quelli negativi che la Corte d’Appello aveva ravvisato nel
fatto che il padre, vissuto per gran parte del tempo lontano dalla
famiglia sia pure per motivi di lavoro, si era di fatto estraniato dai
problemi relativi all’educazione ed alla crescita del figlio anche
quando questi era rimasto in famiglia, abbandonato sostanzialmente in un
contesto caratterizzato dalle gravi inadempienze e dagli atteggiamenti
assolutamente sconvenienti della madre.
Anche se rapportati al più ampio
sindacato consentito a questa Corte dall’art. 17 della Legge 184/83,
come sostituito dall’art. 16 della Legge 28.3.2001 n.149, i motivi di
ricorso in esame esulano quindi dall’ambito di legittimità, investendo
unicamente il merito della decisione.
Con il terzo motivo i ricorrenti
denunciano violazione dell’art. 1 della Legge n.184/83, sostenendo che
la norma attribuisce al minore il diritto di essere educato nell’ambito
della propria famiglia e considera l’adozione uno strumento eccezionale
da utilizzare quale estremo rimedio e che la Corte d’Appello non abbia
tenuto conto adeguatamente della volontà dei genitori di recuperare il
rapporto con il figlio.
Con il quarto motivo i ricorrenti
denunciano violazione degli artt. 1, 12 comma 1 e 17 comma 4 della Legge
184/83. Sostengono che il riferimento operato dalla legge ai parenti
entro il quarto grado che abbiano avuto rapporti significativi con il
minore risponde ad un’esigenza istruttoria, per gli elementi di
valutazione che essi possono fornire (art.12) e processuale per la
legittimazione loro conferita ad impugnare (art.17), ma non preclude,
anche in assenza di rapporti siffatti, di valutare la disponibilità di
parenti in grado di occuparsi del minore.
Anche tali motivi vanno esaminati
congiuntamente, essendo riconducibili nell’ambito di una medesima
valutazione giuridica.
In linea di principio non v’è
dubbio che il minore ha il diritto di crescere ed essere educato
nell’ambito della propria famiglia, come espressamente prevede, in
armonia con il dettato costituzionale (art. 30), l’art. 1 della Legge
184/83 anche nella formulazione data dall’art. 1 della successiva Legge
149/01 che ne ha anzi rafforzato il contenuto, prevedendo a carico dello
Stato, delle Regioni e degli enti locali misure di sostegno finanziario
per agevolare l’attuazione di una tale finalità per i nuclei familiari
bisognosi.
L’istituto dell’adozione è quindi
certamente considerato come "extrema ratio", cui ricorrere
allorchè il minore risulti privo di assistenza morale e materiale da
parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi.
Accertata dalla Corte d’Appello
una tale situazione di abbandono del minore da parte dei genitori, le
cui censure sono state esaminate in relazione al primo ed al secondo
motivo e sulla cui valutazione i giudici di merito non hanno attribuito
alcuna rilevanza alla situazione economica, rimane da verificare
l’incidenza che puo’ assumere ai fini in esame la comparsa della nonna
materna.
Al riguardo si osserva che, avendo
la legge sull’adozione nell’indicare i parenti entro il quarto grado
fatto riferimento in varie disposizioni a coloro che "abbiano avuto
rapporti significativi con il minore", si pone ancora una volta il
problema se tale precisazione abbia una valenza solo processuale e cioè
quella di restringere l’ambito delle indagini ai parenti che tali
rapporti possano vantare ovvero un rilievo anche sostanziale, nel senso
che, in caso di abbandono da parte dei genitori, solo la presenza di
tali parenti potrebbe precludere la dichiarazione dello stato di
adottabilità, non assumendo alcuna rilevanza a tal fine gli altri
parenti, sia pure rientranti in quel grado.
A fronte dell’orientamento
maggioritario che privilegia la prima di tali due soluzioni
(Cass.1095/00; Cass. 10656/96; Cass. 2397/90), sostenendo che la
mancanza di assistenza morale e materiale deve essere valutata dal
giudice anche con riguardo ai parenti entro il quarto grado che non
abbiano avuto pregressi rapporti significativi, se ne pone uno
minoritario (Cass. 3083/97), che il Collegio condivide, secondo cui per
escludere lo stato di abbandono in presenza di figure parentali
sostitutive è necessario che costoro abbiano avuto rapporti
significativi con il minore.
Sotto il profilo
dell’interpretazione letterale si osserva in primo luogo che l’art. 12
della Legge 184/83, accanto a prescrizioni di ordine processuale (commi
1, 2 e 3), contiene anche delle previsioni di carattere sostanziale
(comma 4) volte a garantire, sia pure in via provvisoria, l’assistenza
morale, il mantenimento, l’istruzione e l’educazione del minore, facendo
riferimento ai parenti entro il quarto grado che detti significativi
rapporti abbiano avuto.
Cio’ appare già rivelatore dello
stretto collegamento fra l’aspetto processuale e quello sostanziale,
dovendosi ritenere che la legge, non estendendo le indagini a tutti i
parenti entro il quarto grado comunque informati dei fatti, abbia inteso
circoscriverli a coloro che, per i pregressi rapporti già instaurati
con il minore, siano idonei ad osservare 1e prescrizioni di carattere
urgente previste dal comma 4 ed in grado successivamente di coltivare
tali rapporti e di creare le condizioni per poter escludere lo stato di
abbandono.
Inoltre non solo l’art. 13 ma
anche l’art. 15 fanno esclusivo riferimento ai parenti che abbiano avuto
rapporti significativi.
Per guanto riguarda in particolare
l’art. 15. che costituisce certamente una norma di carattere sostanziale
prevedendo i casi in cui debba dichiararsi lo stato di adattabilità,
una tale, limitazione è evidente nelle ipotesi di cui ai nn. 1 e 3,
stante l’espresso richiamo agli artt. 12 e 13, ma risulta
sufficientemente chiaro anche nell’ipotesi di cui al n.2 in base alla
quale lo stato di adottabilità è dichiarato allorchè dall’audizione
dei parenti indicati negli artt. 12 e 13 e cioè di quelli entro il
quarto grado che abbiano avuto rapporti significativi risultino il
persistere della mancanza di assistenza morale e materiale e l’indisponibilità
da parte dei parenti medesimi di ovviarvi.
Superato dalla nuova normativa
(Legge 149/01) è poi l’argomento di
https://www.litis.it
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