IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione ;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare la
prosecuzione di una adeguata copertura assicurativa a favore delle imprese
nazionali di trasporto aereo e di gestione aeroportuale, al fine di
garantire l’ordinato e puntuale svolgimento delle rispettive attività, in
considerazione del perdurare delle condizioni politico-internazionali che
rendono gravosa l’adozione di soluzioni commerciali finalizzate ad
assicurare una adeguata garanzia in caso di eventuali atti di guerra e di
terrorismo;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 31 ottobre 2002;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri
dell’economia e delle finanze e delle attività produttive;
Emana
il seguente decreto-legge:
Articolo 1.
1. Con effetto dal 1 novembre 2002 il termine di cui all’articolo
1 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e delle attività
produttive in data 28 giugno 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
155 del 4 luglio 2002, è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre
2002, alle condizioni stabilite dall’articolo 2.
Articolo 2.
1. Per il periodo dal 1 novembre al 31 dicembre 2002, le imprese di cui
all’articolo 2 del decreto-legge 27 dicembre 2001, n. 450,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 14, cosi’
come modificato dall’articolo 1 del decreto-legge 28 marzo 2002, n. 45,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 maggio 2002, n. 100, possono
ottenere, salvo quanto previsto dal comma 2, la copertura assicurativa
statale per rischi di guerra e terrorismo, su istanza da inoltrarsi al
Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro,
direzione VI, entro 7 giorni, a decorrere dalla data di entrata in vigore
del presente decreto. Le imprese richiedenti corrispondono un premio da
versare al Capo X dell’entrata del bilancio dello Stato, cosi’
determinato:
a) imprese di trasporto aereo:
1) premio di 0,70 dollari statunitensi per passeggero trasportato per
volo, per la copertura del massimale da 150 milioni di dollari a 1
miliardo di dollari statunitensi;
2) premio di 0,25 dollari statunitensi per passeggero trasportato per
volo, per la copertura del massimale da 1 miliardo di dollari a 2 miliardi
di dollari statunitensi;
b) imprese di gestione aeroportuale:
1) in caso di assenza di copertura assicurativa disponibile sui mercati
commerciali per la copertura fino al massimale esistente prima dell’11
settembre 2001: premio pari al 100 per cento del premio annuo complessivo
della polizza prima dell’11 settembre 2001;
2) in caso di copertura parziale disponibile sui mercati commerciali
per la copertura della differenza fino ai limiti esistenti prima dell’11
settembre 2001: premio pari al 65 per cento del nuovo premio richiesto dal
mercato commerciale per la copertura parziale;
c) esercenti attività cargo:
1) la copertura di attività cargo è soggetta ad un premio pari al 100
per cento del premio annuo complessivo della polizza prima dell’11
settembre 2001.
2. Le imprese che non presentano l’istanza di cui al comma 1 per la
copertura assicurativa statale sono comunque tenute al pagamento del
premio, alle condizioni stabilite dal presente decreto, per un massimale
pari a quello risultante dalla polizza stipulata in data antecedente l’11
settembre 2001, con esclusione della quota coperta
dal mercato commerciale, a decorrere dal 1 novembre 2002 fino alla
scadenza del termine per la presentazione dell’istanza di copertura
assicurativa o, comunque, fino alla data in cui l’impresa abbia comunicato
di non volersi avvalere della copertura assicurativa statale.
3. Le imprese interessate presentano la necessaria documentazione con
le modalità e nei termini di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri in data 2 ottobre 2002 ,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 236 dell’8 ottobre 2002, decorrenti
dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. Le modalità di operatività della garanzia per la copertura
assicurativa e di corresponsione dei premi sono regolate, in quanto
compatibili, dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
2 ottobre 2002.
Articolo 3.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà
presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. è
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi’ 31 ottobre 2002
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Lunardi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Tremonti, Ministro dell’economia e delle finanze
Marzano, Ministro delle attività produttive
Visto, il Guardasigilli: Castelli
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