IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della
Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità
ed urgenza di emanare disposizioni per fronteggiare, con ulteriori
interventi, gli eccezionali eventi sismici e fenomeni vulcanici
verificatisi nelle regioni Sicilia e Molise;
Ritenuta, altresi’, la straordinaria
necessità ed urgenza di adottare ulteriori misure per gli eventi
calamitosi che stanno interessando numerose zone del territorio nazionale
e per interventi indifferibili di protezione civile;
Visti i decreti del Presidente del
Consiglio dei Ministri, in data 29 e 31 ottobre 2002, con i quali è stato
dichiarato lo stato di emergenza nei territori delle province di Catania e
di Campobasso ed è stato nominato Commissario delegato il Capo del
Dipartimento della protezione civile;
Vista la deliberazione del Consiglio
dei Ministri, adottata nella riunione del 3 novembre 2002;
Sulla proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze;
E m a n a
il seguente
decreto-legge:
Articolo 1.
1. Relativamente alle situazioni
emergenziali di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 29 e del 31 ottobre 2002, e limitatamente ai relativi periodi
temporali di vigenza, il Capo del Dipartimento della protezione civile
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Commissario delegato,
provvede al coordinamento di tutti gli interventi e di tutte le iniziative
per fronteggiare le situazioni emergenziali in atto, definendo con i
comuni interessati appositi piani esecutivi di misure ed opere per il
superamento delle emergenze stesse. Detti piani, per quanto riguarda
l’emergenza nella regione Molise, da adottarsi d’intesa con i comuni
interessati, possono prevedere localizzazioni alternative dei centri
abitati maggiormente colpiti dagli eventi sismici, per la cui costruzione,
in un contesto di armonico sviluppo urbanistico, dovranno
obbligatoriamente utilizzarsi tecnologie antisismiche. I piani, approvati
dalla regione Molise, possono prevedere la realizzazione di spazi a
servizio della collettività ed opere commemorative.
2. Per le finalità di cui al comma
1, il Capo del Dipartimento della protezione civile dispone direttamente
in ordine agli interventi di competenza delle strutture operative
nazionali del Servizio nazionale della protezione civile di cui
all’articolo 11, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, anche
avvalendosi di appositi sub-commissari cui affidare specifiche
responsabilità in ordine a determinati settori di intervento, anche per
quanto riguarda la fase della ricostruzione, altresi’ realizzando i
necessari coordinamenti con le regioni e gli enti locali per assicurare
che la direzione unitaria dei servizi di emergenza posta in essere quale
Commissario delegato del Presidente del Consiglio dei Ministri avvenga in
un contesto di sinergie operative.
3. La fase della ricostruzione
riguarderà anche le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e
grado le cui strutture sono state danneggiate dagli eventi sismici di cui
al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 ottobre
2002.
Articolo 2.
1. Il Capo del Dipartimento della
protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il
perseguimento degli obiettivi di cui al presente decreto, agisce con i
poteri di cui al comma 2 dell’articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n.
225 , adottando gli indispensabili provvedimenti per assicurare ogni forma
di tutela agli interessi pubblici primari delle popolazioni interessate e
il concorso immediato delle amministrazioni e degli enti pubblici, nonché
di ogni altra istituzione, organizzazione e soggetto privato, il cui
apporto possa comunque risultare utile per il perseguimento degli
interessi pubblici, assumendo altresi’ ogni ulteriore determinazione per
il soccorso e l’assistenza alle popolazioni interessate e per l’avvio
della ripresa civile, amministrativa, sociale ed economica nei territori
interessati.
2. Con successive ordinanze di
protezione civile adottate dal Presidente del Consiglio dei Ministri ai
sensi dell’articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in
relazione alle quali l’intesa regionale relativa all’impianto generale del
provvedimento ed alla tipologia delle iniziative di soccorso ivi previste è
rilasciata entro quarantotto ore dalla richiesta, si provvede alla
disciplina ed alla definizione delle modalità degli interventi di
emergenza, a valere sulle risorse di
cui all’articolo 5, nonché su quelle eventualmente individuate nelle
stesse ordinanze di protezione civile.
3. La regione interessata,
successivamente all’adozione delle ordinanze di cui al comma 2, propone le
eventuali implementazioni e modifiche dei contenuti dei predetti
provvedimenti relativamente agli aspetti non precedentemente concertati,
ritenuti necessari per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1.
4. Il Capo del Dipartimento della
protezione civile, Commissario delegato, è autorizzato a definire sulla
base delle previsioni di cui alle ordinanze adottate dal Presidente del
Consiglio dei Ministri ai sensi dell’articolo 5, comma 2, della legge 24
febbraio 1992, n. 225, anche sul territorio interessato dai fenomeni
eruttivi e dagli
eventi sismici di cui ai decreti del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 e del 31 ottobre 2002, la
propria necessaria struttura organizzativa, utilizzando, se del caso, gli
uffici ed il personale delle amministrazioni ed enti pubblici in sede
locale, ivi compresi quelli militari, acquisendo, ove necessario, la
disponibilità di beni mobili, immobili e servizi, anche a trattativa
privata mediante affidamento diretto.
Articolo 3.
1. Le disposizioni di cui agli
articoli 1, comma 1, primo periodo, e 2 si applicano, altresi’, alle
ipotesi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 24
febbraio 1992, n. 225, qualora per l’eccezionalità della situazione
emergenziale da valutarsi in relazione al grave rischio di compromissione
dell’integrità della vita, anche prima della dichiarazione dello stato di
emergenza di cui all’articolo 5, comma 1, della stessa legge, il
Presidente del Consiglio dei Ministri disponga, con proprio decreto, su
proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, il
coinvolgimento delle strutture operative nazionali del Servizio nazionale
della protezione civile per fronteggiare l’emergenza.
Articolo 4.
1. Per i soggetti che alle date del
29 e del 31 ottobre 2002 erano residenti nei territori individuati nei
decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in pari data, sono
sospesi fino al 31 marzo 2003 i termini di prescrizione, decadenza e
quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, anche
previdenziali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto,
azione ed eccezione, in scadenza nel periodo di vigenza delle
dichiarazioni di emergenza. Con provvedimento adottato ai sensi
dell’articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, sono sospesi
i termini per l’adempimento di obblighi di natura tributaria. Sono altresi’
sospesi per lo stesso periodo tutti i termini relativi ai processi
esecutivi, mobiliari e immobiliari, nonché ad ogni altro titolo di
credito avente forza esecutiva di data anteriore ai decreti sopra citati e
alle rate dei mutui di qualsiasi genere in scadenza nel medesimo
periodo. Sono altresi’ sospesi per
il predetto periodo i termini di notificazione dei processi verbali, di
esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività
difensiva e per la presentazione di ricorsi amministrativi e
giurisdizionali. Con ordinanza adottata ai sensi dell’articolo 5, comma 2,
della legge 24 febbraio 1992, n. 225, si provvede a disciplinare la
sospensione degli obblighi di leva.
Articolo 5.
1. Alle prime esigenze derivanti
dalle situazioni emergenziali di cui al presente decreto si provvede in
ragione di 10 e di 50 milioni di euro per gli eventi oggetto,
rispettivamente, dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del
29 e del 31 ottobre 2002, nell’ambito delle risorse del fondo per la
Protezione civile.
Articolo 6.
1. Il presente decreto entra in
vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la
conversione in legge.
Il presente decreto, munito del
sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi’ 4 novembre 2002
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Tremonti, Ministro dell’economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli
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