Ricorso per cassazione – decisione delle commissioni tributarie centrali – Nullità della notifica all’ufficio finanziario periferico – Cass Sez V Civile Sent n. 217 del 10 gennaio 2002 n. 217 del 10 gennaio 2002


Corte
Suprema di Cassazione – Giurisprudenza Civile e Penale




Sentenza
n. 217 del 10 gennaio 2002

RICORSO PER CASSAZIONE AVVERSO
DECISIONE DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE CENTRALI – NULLITA’ DELLA
NOTIFICA DELL’ATTO ALL’UFFICIO FINANZIARIO PERIFERICO ANZICHE’ AL
MINISTERO DELLE FINANZE

(Sezione Quinta Civile –
Presidente P. Reale – Relatore A. Di Blasi)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Ufficio IVA di Padova, con
avviso n.604263/93, contestava alla (omissis) s.r.1. con sede in
Venezia-Mestre, via Ferro, 10, l’errata indicazione, nella dichiarazione
relativa all’anno 1993, di un credito di imposta di L.60.805.000, nella
considerazione che dalla dichiarazione precedente, evincevasi un minor
credito pari a L.45.179.000; coerentemente rettificava la dichiarazione
ed irrogava le sanzioni di cui all’art.43 DPR n..633/1972.

La società impugnava tale atto,
ma, sia la Commissione Tributaria Provinciale di Padova, con la
decisione n.45/07/96, sia pure la Commissione Tributaria Regionale di
Venezia, con la sentenza in epigrafe indicata, disattendevano le
doglianze mosse con gli atri incoativi dei diversi gradi del giudizio.

In particolare, il giudice di
appello perveniva alle rassegnate conclusioni, dopo avere rilevato che
la contribuente aveva ammesso di essersi resa responsabile della
contestata infrazione e che, pertanto, correttamente, l’Ufficio aveva
sanzionato il relativo operato ex art.43 comma 2° DPR n.633/72.

La (omissis), con ricorso
proposto nei confronti dell’Ufficio IVA di Padova ed allo stesso
notificato in Roma presso l’Avvocatura Generale dello Stato, in data
23-03-1998, ha chiesto la cassazione della decisione di’ appello con un
mezzo.

L’intimato Ufficio non si è
costituito.

Il Ministero delle Finanze, con
controricorso notificato il 30 aprile 1998, ha chiesto il rigetto
dell’impugnazione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Collegio ritiene che il ricorso
sia inammissibile in quanto proposto nei confronti dell’Ufficio IVA di
Padova, ed allo stesso notificato con le modalità in premessa indicate.

In effetti l’impugnazione risulta
formulata in violazione del combinato disposto dagli artt. 366, comma 1°
n. 1 c.p.c., ed 11, commi 1° e II° del R.D. 30-10-33 n. 1611 (il 1°
comma come sostituito dall’art. 1 della Legge 25-3-58 n. 560) secondo
cui il ricorso nei confronti delle Amministrazioni dello Stato, deve
contenere "l’indicazione delle parti" e va notificato, a pena
di nullità, da pronunciarsi anche d’Ufficio, "alle Amministrazioni
dello Stato nel cui distretto ha sede l’Autorità Giudiziaria innanzi
alla quale è portata la causa, nella persona del Ministro
competente".

Le richiamate norme non risultano
derogate da alcuna delle disposizioni del nuovo processo tributario,
contenute nel Decr. Legs. n. 546/1992, tenuto cento che l’art. 62, comma
20, di tale decreto, statuisce che "al ricorso per cassazione ed al
relativo procedimento si applicano le norme dettate dai codice di
procedura civile in quanto compatibili".

In particolare, nessuna deroga è
rinvenibile nell’art. 11, comma 20 Decr. Legs. n. 546/92, secondo cui
"l’Ufficio del Ministero delle Finanze nei cui confronti è
proposto il ricorso sta in giudizio direttamente o mediante l’Ufficio
del contenzioso della direzione regionale o compartimentale ad esso
sovraordinato", in quanto tale disposizione, letta in combinato
disposto con gli artt. 12, comma 40, secondo cui "l’Ufficio del
Ministero delle Finanze, nel giudizio di secondo grado, puo’ essere
assistito dall’Avvocatura dello Stato" e 52, Comma 2°, che
subordina la proponibilità dell’appello principale, da parte degli
uffici periferici del Dipartimento delle Entrate e degli Uffici del
Territorio, alla previa autorizzazione, si riferisce, con ogni evidenza,
soltanto ai primi due gradi di giudizio.

Nè possono riconnettersi effetti
sananti alla costituzione in giudizio del Ministero perchè, nel caso,
il vizio dell’impugnazione deriva dall’errata individuazione della
"parte" (Ufficio anzichè Ministero), priva di soggettività
esterna per quanto attiene al giudizio di Cassazione, (Cass. n. 655 del
21-01-2000) e non riguarda la sola notificazione.

Peraltro, mentre per l’atto di
appello possono distinguersi, requisiti formali, richiesti a pena di
inammissibilità e requisiti previsti a pena di nullità, per il ricorso
per cassazione, il Legislatore (art. 366 C.p.C.) ha scelto, realizzando
una notevole semplificazione, di richiedere tutti i requisiti di forma
necessari a pena di inammissibilità, rilevabile d’Ufficio (Cass.
09-10-1998 n. 9995)

Ne consegue che, derivando, nel
caso, l’invalidità dell’impugnazione, da difetto riguardante
l’identificazione della controparte, la stessa non puo’ sfuggire alla
declaratoria d’inammissibilità, dovendosi escludere la possibilità di
applicare al ricorso per cassazione norme e principi valevoli per gli
atti relativi ai gradi del giudizio di merito.

Al riguardo è stato, pure,
affermato il principio, che si condivide e dal quale non si ravvisano
ragioni per discostarsi (Cass. n. 2160 del 15-03-1996) che l’indicazione
delle parti, rilevante ai fini’ dell’ammissibilità del ricorso, è
soltanto quella risultante dal ricorso stesso, si’ che deve considerarsi
inesistente la notificazione eseguita nei confronti di soggetto diverso
da quello indicato nel ricorso, contro cui l’impugnazione è
diretta".

Il che porta, comunque, ad
escludere la possibilità di riconnettere alla costituzione
dell’Amministrazione affetti sananti, vertendosi in tema di inesistenza
e non di nullità della notifica.

Il ricorso va, dunque, dichiarato
inammissibile.

Sussistono giusti motivi per
compensare le spese.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dichiara inammissibile il
ricorso.

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