La legge Cirami in gazzetta – LEGGE 7 novembre 2002, n.248. Modifica degli articoli 45, 47, 48 e 49 del codice di procedura penale.


 

La Camera dei
deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA

 

Promulga

la seguente legge:

 

Articolo 1.

1. L’articolo 45 del codice di
procedura penale è sostituito dal seguente:

"ART. 45. – (Casi di rimessione).
– 1. In ogni stato e grado del processo di merito, quando gravi situazioni
locali, tali da turbare lo svolgimento del processo e non altrimenti
eliminabili, pregiudicano la libera determinazione delle persone che
partecipano al processo ovvero la sicurezza o l’incolumità pubblica, o
determinano motivi di legittimo sospetto, la Corte di cassazione, su
richiesta motivata del procuratore generale presso la corte di appello o
del pubblico ministero presso il giudice che procede o dell’imputato,
rimette il processo ad altro giudice, designato a norma dell’articolo
11".

2. L’articolo 47 del codice di
procedura penale è sostituito dal seguente:

"ART. 47. – (Effetti della
richiesta). – 1. In seguito alla presentazione della richiesta di
rimessione il giudice puo’ disporre con ordinanza la sospensione del
processo fino a che non sia intervenuta l’ordinanza che dichiara
inammissibile o rigetta la richiesta. La Corte di cassazione puo’ sempre
disporre con ordinanza la sospensione del processo.

2. Il giudice deve comunque
sospendere il processo prima dello svolgimento delle conclusioni e della
discussione e non possono essere pronunciati il decreto che dispone il
giudizio o la sentenza quando ha avuto notizia dalla Corte di cassazione
che la richiesta di rimessione è stata assegnata alle sezioni unite
ovvero a sezione

diversa dall’apposita sezione di cui
all’articolo 610, comma 1. Il giudice non dispone la sospensione quando la
richiesta non è fondata su elementi nuovi rispetto a quelli di altra già
rigettata o dichiarata inammissibile.

3. La sospensione del processo ha
effetto fino a che non sia intervenuta l’ordinanza che rigetta o dichiara
inammissibile la richiesta e non impedisce il compimento degli atti
urgenti.

4. In caso di sospensione del
processo si applica l’articolo 159 del codice penale e, se la richiesta è
stata proposta dall’imputato, sono sospesi i termini di cui all’articolo
303, comma 1. La prescrizione e i termini di custodia cautelare riprendono
il loro corso dal giorno in cui la Corte di cassazione rigetta o dichiara
inammissibile la richiesta ovvero, in caso di suo accoglimento, dal giorno
in cui il processo dinanzi al giudice designato perviene al medesimo stato
in cui si trovava al momento della sospensione. Si osservano in quanto
compatibili le disposizioni dell’articolo 304".

3. L’articolo 48 del codice di
procedura penale è sostituito dal seguente:

"ART. 48 – (Decisione) – 1. La
Corte di cassazione decide in camera di consiglio a norma dell’articolo
127, dopo aver assunto, se necessario, le opportune informazioni.

2. Il Presidente della Corte di
cassazione, se rileva una causa d’inammissibilità della richiesta,
dispone che per essa si proceda a norma dell’articolo 610, comma 1.

3. L’avvenuta assegnazione della
richiesta di rimessione alle sezioni unite o a sezione diversa
dall’apposita sezione prevista dall’articolo 610, comma 1, è
immediatamente comunicata al giudice che procede.

4. L’ordinanza che accoglie la
richiesta è comunicata senza ritardo al giudice procedente e a quello
designato. Il giudice procedente trasmette immediatamente gli atti del
processo al giudice designato e dispone che l’ordinanza della Corte di
cassazione sia per estratto comunicata al pubblico ministero e notificata
alle parti private.

5. Fermo quanto disposto
dall’articolo 190-bis, il giudice designato dalla Corte di cassazione
procede alla rinnovazione degli atti compiuti anteriormente al
provvedimento che ha accolto la richiesta di rimessione, quando ne è
richiesto da una delle parti e non si tratta di atti di cui è divenuta
impossibile la ripetizione. Nel processo davanti a tale giudice, le parti
esercitano gli stessi diritti e facoltà che sarebbero loro spettati
davanti al giudice originariamente competente.

6. Se la Corte rigetta o dichiara
inammissibile la richiesta delle parti private queste con la stessa
ordinanza possono essere condannate al pagamento a favore della cassa
delle ammende di una somma da 1.000 euro a 5.000 euro".

4. L’articolo 49 del codice di
procedura penale è sostituito dal seguente:

"ART. 49. – (Nuova richiesta di
rimessione). – 1. Anche quando la richiesta è stata accolta, il pubblico
ministero o l’imputato puo’ chiedere un nuovo provvedimento per la revoca
di quello precedente o per la designazione di un altro giudice.

2. L’ordinanza che rigetta o
dichiara inammissibile per manifesta infondatezza la richiesta di
rimessione non impedisce che questa sia nuovamente proposta purchè
fondata su elementi nuovi.

3. è inammissibile per manifesta
infondatezza anche la richiesta di rimessione non fondata su elementi
nuovi rispetto a quelli già valutati in una ordinanza che ha rigettato o
dichiarato inammissibile una richiesta proposta da altro imputato dello
stesso procedimento o di un procedimento da esso separato.

4. La richiesta dichiarata
inammissibile per motivi diversi dalla manifesta infondatezza puo’ essere
sempre riproposta".

5. La presente legge si applica
anche ai processi in corso e le richieste di rimessione, che risultano già
presentate alla data di entrata in vigore della legge, conservano
efficacia. Il Presidente della Corte di cassazione, salvo che per esse non
rilevi una causa d’inammissibilità e non disponga quindi procedersi
applicando l’articolo 610, comma 1, del codice di procedura penale,
dispone per l’immediata comunicazione di cui all’articolo 48, comma 3, del
codice di procedura penale.

6. La presente legge entra in vigore
il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.

La presente legge, munita del
sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

 

Data a Roma, addi’ 7 novembre 2002

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: Castelli

 
 

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