LEGGE 31 ottobre 2002, n.246 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194, recante misure urgenti per il controllo, la trasparenza ed il contenimento della spesa pubblica. (GU n. 259/02)

LEGGE
31 ottobre 2002, n.246. Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194, recante misure urgenti per il
controllo, la trasparenza ed il contenimento della spesa pubblica. (GU n.
259 del 5-11-2002) testo in vigore dal: 6-11-2002

 

La Camera dei
deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;

IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

 

Articolo 1.

1. Il decreto-legge 6 settembre
2002, n. 194, recante misure urgenti per il controllo, la trasparenza ed
il contenimento della spesa pubblica, è convertito in legge con le
modificazioni riportate in allegato [1] alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore
il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.

La presente legge, munita del
sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi’ 31 ottobre 2002

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri

Tremonti, Ministro dell’economia e
delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Castelli

 

TESTO COORDINATO DEL
DECRETO-LEGGE 6 settembre 2002, n.194

Testo del
decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194 (in Gazzetta Ufficiale – serie
generale – n. 209 del 6 settembre 2002), coordinato con la legge di
conversione 31 ottobre 2002, n. 246 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale
alla pag. 4), recante: "Misure urgenti per il controllo, la
trasparenza ed il contenimento della spesa pubblica.". (GU n. 259 del
5-11-2002)

Articolo 1.

(( 01. All’articolo 11 della legge 5
agosto 1978, n. 468 , e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:

a) al comma 3, dopo la lettera
i-ter), è aggiunta la seguente:

"i-quater) norme recanti misure
correttive degli effetti finanziari delle leggi di cui all’articolo
11-ter, comma 7";

b) dopo il comma 6, è aggiunto il
seguente:

"6-bis. In allegato alla
relazione al disegno di legge finanziaria sono indicati i provvedimenti
legislativi adottati nel corso dell’esercizio ai sensi dell’articolo
11-ter, comma 7, con i relativi effetti finanziari, nonchè le ulteriori
misure correttive da adottare ai sensi del comma 3, lettera i-quater)".

1. All’articolo 11-ter della legge 5
agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:

a) al comma 1, all’alinea, le
parole: "In attuazione dell’articolo 81, quarto comma, della
Costituzione, la" sono sostituite dalle seguenti: "In attuazione
dell’articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ciascuna legge che
comporti nuove o maggiori spese indica espressamente, per ciascun anno e
per ogni intervento da essa previsto, la spesa autorizzata, che si intende
come limite massimo di spesa, ovvero le relative previsioni di spesa,
definendo una specifica clausola di salvaguardia per la compensazione
degli effetti che eccedano le previsioni medesime. La";

b) dopo il comma 6, sono inseriti i
seguenti:

"6-bis. Le disposizioni che
comportano nuove o maggiori spese hanno effetto entro i limiti della spesa
espressamente autorizzata nei relativi provvedimenti legislativi. Con
decreto dirigenziale del Ministero dell’economia e delle finanze –
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale, è accertato l’avvenuto raggiungimento dei predetti
limiti di spesa. Le disposizioni recanti espresse autorizzazioni di spesa
cessano di avere efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione del
decreto per l’anno in corso alla medesima data.

6-ter. Per le Amministrazioni dello
Stato, il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, anche attraverso gli uffici centrali del
bilancio e le ragionerie provinciali dello Stato, vigila sulla corretta
applicazione delle disposizioni di cui al comma 6-bis. Per gli enti ed
organismi pubblici non territoriali gli organi interni di revisione e di
controllo provvedono agli analoghi adempimenti di vigilanza e segnalazione
al Parlamento e al Ministero dell’economia e delle finanze".

1-bis. Ai fini dell’applicazione
delle disposizioni di cui al comma 1 alla legislazione vigente alla data
di entrata in vigore del presente decreto, per l’individuazione dei limiti
degli oneri finanziari si assumono i rispettivi stanziamenti iscritti nel
bilancio di previsione dello Stato";

2. Il primo periodo del comma 7
dell’articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni, è sostituito dai seguenti:

"Qualora nel corso
dell’attuazione di leggi si verifichino o siano in procinto di verificarsi
scostamenti rispetto alle previsioni di spesa o di entrata indicate dalle
medesime leggi al fine della copertura finanziaria, il Ministro competente
ne dà notizia tempestivamente al Ministro dell’economia e delle finanze,
il quale, anche ove manchi la predetta segnalazione, riferisce al
Parlamento con propria relazione e assume le conseguenti iniziative
legislative.

La relazione individua le cause che
hanno determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione dei dati
e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri autorizzati
dalle predette leggi. Il Ministro dell’economia e delle finanze puo’
altresi’ promuovere la procedura di cui al presente comma allorchè
riscontri che l’attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento
degli obiettivi di finanza pubblica indicati dal Documento di
programmazione economico-finanziaria e da eventuali aggiornamenti, come
approvati dalle relative risoluzioni parlamentari".

3. In presenza di uno scostamento
rilevante dagli obiettivi indicati per l’anno considerato dal Documento di
programmazione economico-finanziaria e da eventuali aggiornamenti, come
approvati dalle relative risoluzioni parlamentari, il Ministro
dell’economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri con
propria relazione. Con apposito atto di indirizzo, adottato con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, sono definiti criteri di carattere generale per il
coordinamento dell’azione amministrativa del Governo intesi all’efficace
controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica. Gli schemi
dei decreti di cui al periodo precedente, corredati di apposita relazione,
sono trasmessi alle Camere per il parere delle competenti Commissioni
parlamentari, da esprimere entro quindici giorni dalla data di
trasmissione, decorsi i quali i decreti possono essere comunque adottati.
Sulla base dell’atto di indirizzo di cui al secondo periodo, il Ministro
dell’economia e delle finanze puo’ disporre con proprio decreto, da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, la limitazione all’assunzione di
impegni di spesa o all’emissione di titoli di pagamento a carico del
bilancio dello

Stato, entro limiti percentuali
determinati in misura uniforme rispetto a tutte le dotazioni di bilancio,
con esclusione delle spese relative agli stipendi, assegni, pensioni e di
altre spese fisse o aventi natura obbligatoria, nonchè delle spese
relative agli interessi, alle poste correttive e compensative delle
entrate, comprese le regolazioni contabili, ad accordi internazionali, ad
obblighi derivanti dalla normativa comunitaria, alle annualità relative
ai limiti di impegno e alle rate di ammortamento mutui. Per effettive,
motivate e documentate esigenze e in conformità alle

indicazioni contenute nel citato
atto di indirizzo, con il medesimo decreto di cui al quarto periodo il
Ministro dell’economia e delle finanze puo’ escludere altre spese dalla
predetta limitazione.

Contestualmente alla loro adozione,
i decreti di cui al quarto periodo, corredati da apposite relazioni, sono
trasmessi alle Camere. ))

4. Per le medesime finalità di cui
al comma 3, il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro
vigilante, puo’ disporre, con il decreto di cui al medesimo comma, la
riduzione delle spese di funzionamento degli enti e organismi pubblici non
territoriali, con l’esclusione degli organi costituzionali, previste nei
rispettivi bilanci. Gli organi interni di revisione e di controllo
vigilano sull’applicazione di tale decreto, assicurando la congruità
delle conseguenti variazioni di bilancio. Il maggiore avanzo derivante da
tali riduzioni è reso indisponibile fino a

diversa determinazione del Ministero
dell’economia e delle finanze.

5. All’articolo 20 della legge 5
agosto 1978, n. 468 , e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modifiche ed integrazioni:

a) all’ottavo comma le parole: ((
"di cui al terzo comma del precedente articolo 18.")), sono
sostituite dalle seguenti: "dell’articolo 11-quater, comma 2.";

b) è aggiunto, in fine, il seguente
comma:

"Chiuso col 31 dicembre
l’esercizio finanziario, nessuno impegno puo’ essere assunto a carico
dell’esercizio scaduto. Gli uffici centrali del bilancio e le Ragionerie
provinciali dello Stato per le spese decentrate si astengono dal ricevere
atti di impegno che dovessero pervenire dopo tale data, fatti salvi quelli
direttamente conseguenti all’applicazione di provvedimenti legislativi
pubblicati nel mese di dicembre.".

6. Il secondo comma dell’articolo 36
del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, è
sostituito dal seguente:

"Le somme stanziate per spese
in conto capitale non impegnate alla chiusura dell’esercizio possono
essere mantenute in bilancio, quali residui, non oltre l’esercizio
successivo a quello cui si riferiscono, salvo che si tratti di
stanziamenti iscritti in forza di disposizioni legislative entrate in
vigore nell’ultimo quadrimestre dell’esercizio precedente. In tale caso il
periodo di conservazione è protratto di un anno.".

(( 6-bis. Le somme stanziate per
spese in conto capitale negli esercizi 2000 e 2001 non impegnate alla
chiusura dell’esercizio 2002, nonchè gli stanziamenti iscritti in forza
di disposizioni legislative entrate in vigore nell’ultimo quadrimestre
dell’esercizio 1999, possono essere mantenuti in bilancio, quali residui,
fino alla chiusura dell’esercizio 2003. Le somme stanziate per spese in
conto capitale nell’esercizio 2002 non impegnate alla chiusura
dell’esercizio medesimo, nonchè gli stanziamenti iscritti in forza di
disposizioni legislative entrate in vigore nell’ultimo quadrimestre
dell’esercizio 2001, possono essere mantenuti in bilancio, quali residui,
fino alla chiusura dell’esercizio 2004. Le somme stanziate per spese in
conto capitale nell’esercizio 2003 non impegnate alla chiusura
dell’esercizio medesimo, nonchè gli stanziamenti iscritti in forza di
disposizioni legislative entrate in

vigore nell’ultimo quadrimestre
dell’esercizio 2002, possono essere mantenuti in bilancio, quali residui,
fino alla chiusura dell’esercizio 2005.))

7. Sono abrogate tutte le
disposizioni legislative che derogano all’articolo 36 del regio decreto 18
novembre 1923, n. 2440. Nell’articolo 54, comma 16, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, le parole: "entro il terzo esercizio
finanziario successivo" sono sostituite dalle seguenti: "entro
l’esercizio finanziario successivo".

8. In relazione alle prioritarie
esigenze di controllo e di monitoraggio degli andamenti di finanza
pubblica, in attesa dei provvedimenti di revisione dell’assetto
organizzativo del Ministero dell’economia e delle finanze, ai sensi della
legge 6 luglio 2002, n. 137, e dell’articolo 4 del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300, le Ragionerie provinciali dello Stato provvedono
esclusivamente ai predetti compiti di controllo e di monitoraggio e
dipendono

organicamente e funzionalmente dal
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Ferma la competenza
del capo del dipartimento provinciale del predetto Ministero in materia di
dotazioni strumentali e logistiche, nonc

https://www.litis.it

Commento all'articolo

You May Have Missed