LA CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi
Sigg.ri Magistrati:
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Dott.
Vincenzo CARBONE
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Primo
Presidente f.f.
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Dott.
Erminio RAVAGNANI
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Consigliere
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Dott.
Giovanni PRESTIPINO
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Consigliere
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Dott.
Roberto PREDEN
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Consigliere
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Dott.
Fabrizio MIANI CANEVARI
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Rel.
Consigliere
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Dott. Ugo
VITRONE
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Consigliere
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Dott.
Federico ROSELLI
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Consigliere
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Dott. Guido
VIDIRI
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Consigliere
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Dott.
Stefanomaria EVANGELISTA
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Consigliere
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ha pronunciato la
seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto
da:
F.M., elettivamente
domiciliato in Roma, Via A. Regolo 12/D, presso lo studio dell’avvocato
Italo Castaldi, che lo rappresenta e difende, giusta delega in calce al
ricorso;
– ricorrente –
contro
OSPEDALE PEDIATRICO
BAMBIN GESU’
– intimato –
e sul 2° ricorso n°
06638/98 proposto da:
OSP. PEDIATRICO
BAMBINO GESU’, in persona del legale rappresentante pro-tempore,
selettivamente domiciliato in ROMA, Lungotevere Michelangelo 9, presso lo
studio degli avvocati Enrico Biamonti e Filippo Biamonti, che lo
rappresentano e difendono, giusta delega in calce al controricorso e
ricorso incidentale;
– controricorrente e
ricorrente incidentale –
contro
F. M., elettivamente
domiciliato in Roma., Via A. Regolo 12/D, presso lo studio dell’avvocato
Italo Castaldi, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato
Claudio Bernasconi, giusta delega in calce al controricorso al ricorso
incidentale;
– controricorrente
al ricorso incidentale –
avverso la sentenza
definitiva n. 15855/97 del Tribunale di Roma, depositata l’8/9/97;
udita la relazione
della causa svolta nella pubblica udienza del 18/04/02 dal Consigliere
Dott. Fabrizio Miani Canevari;
uditi gli Avvocati
Italo Castaldi, Filippo Biamonti;
udito il P.M. in
persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco Pivetti che ha
concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al
Pretore di Roma, M.F. deduceva di essere stato assunto alle dipendenze
dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù dal 16 luglio 1989 con mansioni
di tecnico di neurofisiopatologia mediante contratto a termine per la
sostituzione di lavoratore assente; il termine era stato peraltro apposto
al contratto solo dopo l’inizio del rapporto, e l’attività lavorativa
si era protratta anche dopo il ritorno al lavoro della dipendente
sostituita, fino a quando con lettera del 31 ottobre 1990 l’ente aveva
comunicato la disdetta del contratto. Deducendo che in tal modo era stato
posto in essere un licenziamento in tronco illegittimo, il ricorrente
chiedeva la condanna del datore di lavoro alla reintegrazione nel posto di
lavoro e al risarcimento del danno.
Il Pretore rigettava
la domanda e il Tribunale di Roma con sentenza in data 8 settembre 1997,
in riforma di tale decisione, dichiarava che tra le parti si era
instaurato un rapporto di lavoro a tempo indeterminato dal 16 luglio 1989,
data la nullità dell’apposizione del termine. Ad avviso del giudice di
appello, la classificazione degli ospedali gestiti da enti ecclesiastici e
la loro inserzione nel servizio sanitario pubblico in base alle previsioni
dell’art. 1 della legge 12 febbraio 1968 n. 132 e dell’art. 129 del
D.P.R. 27 giugno 1969 n. 130 non comporta, con l’adeguamento
dell’ordinamento del personale dipendente a quello del personale delle
USL, l’assoluta parificazione della regolamentazione del rapporto di
lavoro di diritto privato dei dipendenti dei suddetti enti a quello dei
dipendenti degli enti pubblici ospedalieri, restando conseguentemente
applicabile al rapporto la normativa posta dalla legge n. 230/1962. Il
Tribunale escludeva peraltro che dalla conversione del rapporto in
contratto a tempo indeterminato derivasse l’applicazione della norma
dell’art. 18 Stat. Lav., pur sussistendo il diritto del lavoratore di
riprendere il suo posto; nulla spettava quindi all’attore sotto il
profilo economico per il periodo successivo alla cessazione di fatto
dell’attività lavorativa, non essendo state offerte prestazioni
lavorative.
Avverso questa
sentenza M.F. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
L’Ospedale del Bambin Gesù resiste con controricorso e ricorso
incidentale con unico motivo, al quale replica il F. con controricorso.
Gli atti sono stati
trasmessi a queste Sezioni Unite per la risoluzione dei contrasti di
giurisprudenza (rilevati con ordinanza in data 8 marzo 2000 dalla Sezione
Lavoro, alla quale erano stati assegnati i ricorsi) sulle questioni
relative al regime del rapporto dei dipendenti degli enti ecclesiastici
esercenti attività ospedaliera di natura privatistica, nonchè sull’applicabilità
della tutela dell’art. 18 Stat. Lav. in caso di cessazione del rapporto
per scadenza del termine illegittimamente apposto.
Le parti hanno
depositato memorie.
MOTIVI DELLA
DECISIONE
1. I ricorsi
proposti avverso la stessa sentenza devono essere riuniti ai sensi
dell’art. 335 cod. proc. civ.
La parte resistente
e ricorrente incidentale deduce preliminarmente l’inammissibilità del
ricorso principale, sostenendo che il sig. F. ha prestato acquiescenza
alla sentenza impugnata, rinunciando espressamente al posto di lavoro
presso l’Ospedale; tale manifestazione di volontà risulta da una
missiva ( prodotta in atti) inviata dal suo difensore al legale
dell’ente.
L’eccezione è
infondata, perchè la comunicazione (che risale al 1 ottobre 1997)
prospetta soltanto la possibilità di un accordo tra le parti, anche per
il risarcimento dei danni, in relazione ad una nuova occupazione reperita
dal F., ma non esprime alcuna volontà di rinuncia di diritti fatti valere
in giudizio.
2.1. Va in primo
luogo esaminato il ricorso incidentale, con il quale si denuncia la
violazione e falsa applicazione della legge n. 132 del 12 febbraio 1968,
dell’art. 129 del d.P.R. 27 giugno 1969 n. 130 e degli artt. 29 e 25 del
d.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761, nonchè la falsa applicazione della legge
n. 230 del 1962, criticandosi la decisione del Tribunale che ha ritenuto
applicabile nella fattispecie la disciplina prevista dalla legge, da
ultimo citata, in tema di contratto a tempo determinato.
2.1.2. La censura è
infondata.
La questione
sottoposta all’esame di queste Sezioni Unite riguarda il regime del
rapporto di lavoro dei dipendenti da enti ecclesiastici civilmente
riconosciuti ed esercenti l’attività ospedaliera, per i quali, nel
sistema precedente all’istituzione del servizio sanitario nazionale,
l’art. 1 della legge 12 febbraio 1968 n. 132 aveva previsto la
possibilità di ottenere, a domanda, la classificazione in una delle
categorie previste dagli artt. 20 e seguenti della stessa legge (ospedali
generali e specializzati, per lungo degenti, per convalescenti), fermo
restando il regime giuridico e amministrativo di tali enti.
L’art. 129 del
d.P.R. 27 giugno 1969 n. 130 dispose poi che gli istituti e gli enti
"i cui ospedali siano stati classificati ai sensi del quinto e sesto
comma dell’art. 1 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, ove i propri
ordinamenti siano equipollenti alle disposizioni del presente decreto,
possono ottenere, a domanda, con decreto del Ministro per la sanità,
l’equiparazione dei servizi e dei titoli acquisiti dal proprio personale
ai servizi e ai titoli acquisiti dal personale in servizio presso ospedali
di uguale classifica, amministrati da enti ospedalieri".
A seguito
dell’istituzione del servizio sanitario nazionale con la legge 23
dicembre 1978 n. 833, il d.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761, emesso in
esecuzione di tale legge, stabili’ all’art. 25 che "i servizi e i
titoli acquisiti nelle cliniche e negli istituti universitari di ricovero
e cura, negli organi degli enti di ricerca di cui all’art. 40 della
legge 23 dicembre 1978, n. 833, negli ospedali che abbiano ottenuto
l’equiparazione prevista dall’art. 129 del decreto del Presidente
della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, nell’ospedale "Galliera"
di Genova, negli ospedali dell’Ordine Mauriziano di Torino, negli
istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e negli ospedali
militari, sono equiparati, ai fini degli esami di idoneità ed ai fini dei
concorsi di assunzione e dei trasferimenti, ai corrispondenti servizi e
titoli acquisiti presso le unità sanitarie locali.
"A tali fini,
l’ospedale "Galliera" di Genova, l’Ordine Mauriziano di
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