Possibili i risarcimenti contro i cartelli Rc Auto (Cassazione 17475/2002)

Nuova pagina 1

Suprema
Corte di Cassazione, Sezione Prima Civile, sentenza n.17475/2002

 

LA CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE


Composta dagli Ill.mi Sigg. ri Magistrati:
Dott. Rosario DE MUSIS – Presidente
Dott. Francesco FELICETTI – Consigliere
Dott. Salvatore SALVAGO – Consigliere
Dott. Sergio DI AMATO Consigliere
Dott. Onofrio FITTIPALDI – Rel.Consigliere

Ha pronunciato la seguente


SENTENZA


Sul ricorso per regolamento di competenza proposto da:

AXA Ass. ni S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma in Largo teatro della Valle 6 presso
l’avv. Domenico BONACCORSI di Patti, rappresentata e difesa dall’avv.
Giancarlo FALETTI giusta mandato in calce del ricorso; e dagli avv. ti
Aldo FRIGNANI e Natalino IRTI giusta procura speciale per Notaio Marcello
CELLINA di Milano rep. 42676 dell’11 giugno 2002;
ricorrente

contro

ISVAP ” Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse
Collettivo, elettivamente domiciliato in Roma alla via dei portoghesi 12,
presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lom rappresenta e difende
ope legis;
controricorrente e ricorrente incidentale

e

L. C.;
intimato

avverso la sentenza n. 508/00 del Giudice di Pace acquaviva delle Fonti,
depositata il 12/12/00;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
27/06/2002 del Consigliere Dott. Onofrio FITTIPALDI;

uditi per il ricorrente gli avvocati FALETTI, FRIGNANI e IRTI che hanno
chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il PM, in persona del Sostituto procuratore Generale Dott. Umberto
APICE, che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo e
assorbimento degli altri.


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO


Con atto di citazione notificato il 19 settembre 2000, il sig. L. C.
conveniva in giudizio l’AXA Comp. Ass. ni S.p.A. e l’ISVAP per
sentire: a) dichiarare illecito l’aumento del costo da lui sostenuto in
relazione alla polizza assicurativa n. 00446859, contratta con l’AXA
Ass. ni S.p.A., e per l’effetto condannare tanto la società
assicuratrice quanto l’ISVAP a corrispondere e a stornare, in suo
favore, a titolo di risarcimento danno, una somma pari al 20% del premio
di polizza pagato e comunque da liquidarsi in via equitativa nella stessa
misura; b) ordinare alla compagnia d’assicurazioni il rinnovo del
contratto in corso con l’attore, alle condizioni di prezzo giusto e
conforme alla legge. Il tutto con clausola di contenimento della domanda
nelle competenze per valore dell’adito giudice di Pace.

A sostegno della domanda, l’attore deduceva: 1) che l’autorità
antitrust aveva comminato una multa pari a 700 miliardi di lire alle
società partecipanti ad un accordo di cartello risultato e riconosciuto
per cio’ stesso vietato dalla legge; 2) che la AXA era una delle 39
compagnie assicuratrici sanzionate dall’antitrust; 3) che tale accordo
aveva avuto come effetto immediato e consequenziale l’aumento del costo
della polizza; 4) che l’aumento risultato illecito ammontava
presuntivamente al 20% del costo totale del premio versato, tenuto conto
che l’attività in violazione della legge sulla concorrenza aveva
determinato in costo polizza superiore alla media europea e comunque
illegalmente gonfiato a causa dei comportamenti anticoncorrenziali
accertati dall’antitrust; 5) che era diritto di esso attore ottenere il
rinnovo del contratto in corso alle condizioni di giusto prezzo e conforme
alla legge e, in ogni caso, ottenere un risarcimento del danno in misura
pari al 20% del premio pagato e comunque da liquidarsi in via equitativa
nella stessa misura; 6) che l’ente di controllo ISVAP non aveva
effettuato i controlli nel modo e nell’intensità dovuta, per il che
doveva ritenersi corresponsabile del danno realizzato a carico del di esso
attore.

L’AXA, costituitasi, chiedeva in via preliminare: 1) dichiararsi
l’incompetenza funzionale e territoriale dell’adito giudicante in
favore della corte d’Appello di Torino o di Bari ex art. 33, comma 2,
della L. 287/90; 2) affermarsi la nullità della citazione per
indeterminatezza dei fatti di causa; 3) disporsi la sospensione del
giudizio ex art. 295 c.p.c., in attesa dell’esito della proposta
impugnazione innanzi al TAR Lazio, del provvedimento Antitrust 28/07/2000;
4) disporsi l’integrazione del contraddittorio mercè la chiamata in
causa di tutte le società assicuratrici sanzionate dall’antitrust; 5)
nel merito, il rigetto della domanda giacchè non provata, con vittoria di
spese di lite.

Si costituiva in giudizio anche la ISVAP, chiedendo in via preliminare,
dichiararsi il difetto di giurisdizione dell’ago ai sensi dell’art. 37
c.p.c. in favore di quella del giudice amministrativo ex art. 7 della l.
21/07/2000 n. 205, o, in ogni caso disporsi la sospensione del processo
per consentire la proposizione dell’istanza di regolamento di
giurisdizione; in subordine, dichiararsi la nullità della citazione ex
art. 164, co. 3, c.p.c.; in ulteriore subordine, disporre
l’estromissione dal giudizio dell’ISVAP per difetto di legittimazione
passiva ex art. 20, 4 co., della l. 10/10/90, e, nel merito, il rigetto
della domanda perchè infondata.

Il giudice di pace, all’esito dell’acquisizione di tutta la
documentazione prodotta dalle parti, si riservava la causa in decisione
sulle sole eccezioni preliminari.

All’esito, il giudice di pace: a) disponeva l’estromissione
dell’ISVAP, in quanto ritenuto estraneo al rapporto intercorso fra
l’attore e l’AXA, ed in ogni caso di ingiustificata presenza nel
giudizio, ricorrendo evidente difetto di giurisdizione sull’operato
(dedottamene omissivo) dell’ISVAP; b) rigettava l’eccezione
d’incompetenza funzionale e territoriale, ritenendo che l’art. 33, 2
c., della l. 287/90 riguardi le azioni di nullità, di risarcimento dei
danni e i provvedimenti d’urgenza in relazione alla violazione delle
disposizioni di cui ai titoli dal primo al quarto della suddetta legge n.
287/90, e non riguardasse, invece, l’azione di risarcimento danni
derivante dal contratto intercorso tra l’attore e l’AXA in Acquaviva
delle Fonti; c) riteneva, pertanto, la competenza ordinaria di esso
giudice, anche "ratione territorii"; d) rigettava, altresi’,
l’eccezione di nullità della citazione sollevata dai convenuti,
ritenendo non ricorrere, nella specie, alcuna indeterminatezza dei fatti
posti a base della domanda; e) rigettava la domanda di chiamata in causa
delle altre società assicuratrici, ritenendole estranee al giudizio; f)
rigettava la domanda di sospensione del provvedimento, non ritenendo
sussistere alcun profilo di dipendenza della decisione da quella da
assumersi in sede di TAR; g) compensava interamente le spese fra
l’attore e l’ISVAP, mentre rimetteva la prosieguo del giudizio innanzi
a sè ogni decisione in ordine alle spese quanto al rapporto processuale
tra l’attore e l’AXA.

Proponeva ricorso per regolamento di competenza l’AXA con atto
notificato al solo L., chiedendo che, nell’eventualità che lo strumento
di gravame venisse ritenuto inammissibile, per la ritenuta, perdurante
operatività della disposizione di cui all’art. 46 c.p.c., lo stesso
venisse, in ogni caso, trattato quale ricorso ordinario, trattandosi di
pronuncia ” quella del Giudice di Pace ” intervenuta in controversia
di valore inferiore ai due milioni di lire.

Non si costituiva il L., mentre il P.G., in sede di requisitoria scritta,
chiedeva che, ritenuto il ricorso inammissibile sub specie dell’art. 42
c.p.c. siccome indirizzato avverso una pronuncia del giudice di pace, lo
stesso venisse, peraltro, ritenuto convertibile in ricorso ordinario.

All’udienza del 7 dicembre 2001, il procedimento veniva trattato in
camera di consiglio e questa Corte rinviava a nuovo ruolo, disponendo
l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’isvap avendo la
axa provveduto all’incombente, la causa perveniva all’odierna udienza,
per la sua trattazione pubblica.

Costituitasi, l’ISVAP, rilevata l’inammissibilità ” in sè ” del
regolamento di competenza, e d’altronde la sua terzietà ormai rispetto
al presente giudizio ove il gravame venga trattato come ricorso ordinario
per Cassazione (e cio’ in forza del non impugnato capo dell’impugnata
sentenza relativo alla sua estromissione dal giudizio), formula ” ad
ogni buon conto ” in riferimento all’ipotesi di una ritenuta
riviviscenza della sua posizione di parte, ricorso incidentale teso a far
valere e a far dichiarare la nullità dell’atto di citazione
introduttivo siccome formulato nei suoi confronti, per assoluta
indeterminatezza e vaghezza del titolo di avvenuta evocazione in giudizio.

Ha depositato memoria illustrativa la AXA.


MOTIVI DELLA DECISIONE


Vanno preliminarmente riuniti, ai sensi dell’art. 335 c.p.c., il ricorso
principale proposto dall’AXA e quello incidentale subordinato proposto
dall’ISVAP.

Premesso come il ricorso principale, nella sua originaria formulazione di
regolamento di competenza, vada dichiarato inammissibile, stante, in tema
di pronunce del giudice di pace, la preclusione posta, dall’art. 46
c.p.c., nondimeno ” giusta, del resto, esplicita richiesta contenuta nel
ricorso medesimo ” esso si rende suscettibile di essere trattato come
ricorso ordinario per cassazione, concorrendo ” nella fattispecie ” in
esso, i requisiti sia di forma che di sostanza previsti dall’art. 360
c.p.c.

Riguardato sotto un tal punto di vista, il ricorso risulta articolato
sulla base di tre motivi:

1) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA PREVISIONE DI CUI ALL’ART. 33
CPV L. 287/90, DEGLI ARTT. 5, 7 e 38 C.P.C. in relazione all’art. 360,
n. 2, c.p.c.;

2) VIOLAZIONE DI LEGGE CON RIFERIMENTO AGLI ARTT. 316, 318 C.P.C IN
RELAZIONE AGLI ART.. 163, 164 C.P.C. PER INDETERMINATEZZA DELLA DOMANDA,
in riferimento all’art. 360 n. 3 e 5 C.P.C.

III) VIOLAZIONE DI LEGGE CON RIFERIMENTO ALL’ART. 295 C.P.C,, in
relazione all’art. 360 n. 3 e 5 C.P.C.

A sostegno del I motivo 1’AXA deduce che, essendo nella prospettazione
del L. il comportamento illecito di essa AXA da individuare
immediatamente nell’aumento illecito del premio, ma mediatamente
nell’essersi esso cosi’ determinato per l’effetto della partecipazione
all’ illecito accordo anticoncorrenziale, il risarcimento del danno
troverebbe la sua effettiva ragion d’essere nella violazione dell’art.
2 della legge 287/90 vietante gli accordi anticoncorrenziali e sanzionante
gli effetti dei medesimi. Conseguentemente opererebbe la previsione di cui
all’art. 33 cpv. della legge suddetta individuante il giudice competente
nella Corte di Appello ( di Torino o di Bari a seconda che si privilegi il
foro del convenuto o quello del luogo in cui è stata sottoscritta la
polizza ), e si delineerebbe l’incompetenza funzionale e per territorio
del giudice di pace di Acquaviva delle Fonti.

A sostegno del II motivo l’AXA deduce invece la (già rappresentata in
sede di originaria comparsa di risposta) nullità dell’atto di citazione
in relazione alla incomprensibilità a suo dire ” del preteso
"aumento del costo della polizza", stimato dall’attore
"presuntivamente" pari "al 20% del costo totale del premio
versato", sia in relazione alla indeterminatezza del riferimento alla
polizza il cui premio sarebbe stato aumentato illegittimamente, sia per
l’assoluta genericità del preteso aumento illecito, del quale non
veniva fornita la minima giustificazione sia fattuale che quantitativa.

Rileva l’AXA come la risposta offerta dal giudice di pace sul punto,
sarebbe del tutto tautologica, tanto più alla luce del profilo per cui
due erano le polizze coinvolte temporalmente ( una, vigente ” con
effetto dal 2/9/99 – al momento della pubblicazione della decisione
dell’ANTITRUST; ed un’altra, vigente ” con effetto dal 2/9/2000
” al momento della notificazione dell’atto di citazione).

Rileva altresi’ l’AXA, come l’attore ( ed il Giudice, con lui) non si
farebbe carico affatto di giustificare perchè mai l’aumento illecito
dovesse essere determinato presuntivamente nel 20%, a fronte
dell’eccezione di corretta applicazione della tariffa vigente ( e
bloccata, per il rinnovo del 2/9/2000, in relazione al D.L. n. 70/2000
convertito in legge n. 137/2000 ).

A sostegno del III motivo ( non pi ripreso pero’ poi in sede di memoria
illustrativa finale ) la parte ricorrente lamenta infine, il mancato
accoglimento della istanza rivolta a conseguire la sospensione del
giudizio nell’attesa della definizione del giudizio introdotto innanzi
al TAR ed avente ad oggetto l’impugnativa del provvedimento dell’Autorità
Antitrust, irrogativo della sanzione.

Premessa l’inammissibilità del III motivo (con il. quale la ricorrente
lamenta la mancata sospensione del giudizio nell’attesa della
definizione di quello pendente innanzi al TAR del Lazio in ordine alla
impugnativa del provvedimento dell’Antitrust), non rendendosi
suscettibile di ricorso per regolamento di competenza (e percio’ neppure
di una sua eventuale conversione in ricorso ordinario per cassazione) il
provvedimento del giudice di merito che neghi l

https://www.litis.it

1 commento

comments user
Matteo

Ottima questa notizia per rca auto, sono nozioni che non tutti sanno e che possono essere utilissime al giorno d’oggi. Bell’articolo !

Commento all'articolo

You May Have Missed