Bollette telefoniche salate: Bisogna provare l’uso esterno per non pagare (Cassazione 1236/2003)

L’utente che contesti una bolletta Telecom eccessivamente
salata non puo’ limitarsi a sostenere di non avere utilizzato il telefono ma
deve fornire la prova di un uso esterno della linea. La Suprema Corte ha
affermato
che, da un lato, nel caso di contestazione, da parte dell’utente, del buon
funzionamento del contatore, spetta all’ente gestore fornire la prova della
regolarità dei conti; dall’altro lato, che l’utente potrà esonerarsi dal
pagamento solo qualora dimostri l’esistenza di circostanze univoche che facciano
presumere una utilizzazione esterna della linea: è infatti irrilevante
"che il titolare sia stato personalmente assente nel periodo che viene in
considerazione, se non possa escludersi che altri abbiano potuto effettuare le
telefonate per aver avuto accesso all’apparecchio in un contesto nel quale
l’intestatario dell’utenza non aveva adottato le possibili cautele volte ad
evitare un uso improprio del telefono".

 

Suprema Corte di Cassazione,
Sezione Terza Civile, sentenza n.1236/2003

 

LA CORTE SUPREMA DI CASAZIONE

SEZIONE III CIVILE

SENTENZA

SVOGIMENTO DEL PROCESSO

Con ordinanza ( ) il tribunale di Napoli, in
accoglimento del ricorso proposto ( ) da S.M., ordino’ alla Telecom
Italia s.p.a. la riattivazione dell’utenza telefonica di cui M. era
titolare, disattivata a seguito del mancato pagamento di due bollette del
rispettivo importo di L. 2002.000 e di L. 1.232. 000, relative a traffico
telefonico intercontinentale che il M. aveva sostenuto non essersi mai
svolto dalla propria utenza.

Con atto di citazione notificato il 14/9/1995 presso il
procuratore costituitosi per la Telecom nella fase cautelare, il M. inizio’
il giudizio di merito domandando l’accertamento negativo del debito e la
condanna della Telecom al risarcimento.

Il tribunale di Napoli ( ) accolse la domanda e
condanno’ la Telecom al risarcimento del danno, liquidandolo in L.
15.000.000.

Con sentenza ( ) la corte d’appello di Napoli ha
rigettato il motivo di gravame con il quale la Telecom aveva dedotto la
nullità della sentenza di primo grado per non essere stato l’atto di
citazione notificato alla parte personalmente ma al procuratore costituito
per la fase cautelare e, in parziale accoglimento dell’appello in punto
di quantum debeatur, ha ridotto a L. 3.000.000 la somma da corrispondersi
dalla società ( ) a titolo di risarcimento del danno conseguito alla
disattivazione dell’utenza.

Avverso detta sentenza ricorre per cassazione la
Telecom Italia s.p.a. affidandosi a due motivi, cui resiste con
controricorso S. M.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo ( ) la Telecom si duole che i
giudice dell’appello abbia ritenuto, nel presupposto dell’inscindibilità
fra la fase cautelare e quella di merito, che il giudizio fosse stato
validamente instaurato con la notifica dell’atto introduttivo presso il
procuratore costituito nella fase cautelare; e che, comunque, nella specie
trasparisse inequivocabilmente la volontà della parte di estendere il
mandato anche al successivo giudizio di cognizione.

Sostiene che, invece, la corte di legittimità ha
chiarito (è richiamata Cass. 7630/91) che il procedimento volto alla
concessione della tutela cautelare d’urgenza ed il successivo
procedimento di merito non costituiscono fasi distinte di un unico
processo, sicchè la notificazione dell’atto introduttivo non deve
essere effettuata ai sensi dell’art. 170 c.p.c. presso il procuratore
costituito nella fase cautelare, ma al convenuto nel suo domicilio reale;
e, in punto di ampiezza del mandato, che dal testo della procura a margine
della copia notificata del ricorso
ex art. 700 [1]
risultava che il conferimento dei poteri al difensore
era riferito al giudizio di cui al presente atto. La censura è infondata.

La corte d’appello ha ritenuto, con valutazione di
fatto non censurata sotto il profilo del vizio di motivazione, che dal
testo della procura risultasse inequivocabilmente la volontà della part
di estendere al successivo giudizio di cognizione il mandato al difensore.

Mandato del resto riferito anche ad ogni facoltà di
legge, compresa quella di chiamare terzi in garanzia, spiegare domanda
riconvenzionale e transigere la lite, alcune delle quali costituiscono
attività esplicabili esclusivamente nel giudizio ordinario.

Ricorre dunque il caso in cui subisce una deroga il
generale principio che l’autonomia del procedimento cautelare
d’urgenza rispetto all’eventuale giudizio di merito comporta
l’esigenza del conferimento di un’autonoma procura al difensore per il
giudizio di cognizione.

Deve, incero, riaffermarsi che se la procura rilasciata
per la fase cautelare sia riferibile anche al giudizio di cognizione, la
notifica dell’atto introduttivo del giudizio ordinario deve ritenersi
validamente effettuata presso il procuratore costituito nel procedimento
volto all’emissione di provvedimenti d’urgenza ex art. 700 c.p.c.
(Cass. 2642/93 e 3646/96; e cfr. anche, per il caso di richiesta di
sequestro, Cass. 3662/95).

Col secondo motivo è denunciata violazione e falsa
applicazione dell’art. 283 del DPR 156/1973 in relazione agli artt. 12 e
13 del dm 484/1988 e in relazione all’art. 360, n. 3 e 5, c.p.c.

Si duole la ricorrente: che la corte di merito abbia
impropriamente conferito rilevanza indiziaria nel senso della fondatezza
degli assunti dell’utente alla proposta transattiva della Telecom; che
abbia considerato la contestazione dell’utente sufficiente ad infirmare
la presunzione di esattezza dei conteggi degli scatti telefonici operati
dalla società telefonica mediante i contatori di centrale (viene
richiamata, nel senso della presunzione della idoneità dei contatori in
questione ai fini di una esatta contabilizzazione, Cass. 29 aprile 1997,
n. 3686); che abbia omesso di considerare nel concludere nel senso della
estraneità (del M.) al numero degli scatti telefonici conteggiati dalla
Telecom, la diacronia tra fatti dedotti e fatti provati, posto che il M.
aveva presentato il reclamo ed invitato la portiera dello stabile, la
vicina di casa ed un amico assicuratore a constatare che egli non
effettuava telefonate all’estero dopo aver appreso dagli addebiti per le
telefonate in uscita, che si riferivano al periodo da maggio ad agosto del
1993, mentre il controllo sugli apparecchi (che ne rivelo’ la regolarità
di funzionamento) e le affermazioni dei testimoni riguardarono
necessariamente un lasso di tempo successivo (da novembre 1993 al marzo
1994); che abbia fato assurgere al rango di prova che sinanche in assenza
degli utenti gli scatti non si interrompevano la mera circostanza che il
M. avesse presentato un esposto ai carabinieri, senza considerare che non
era noto quale sorte l’esposto avesse avuto e che, se non confermati dai
successivi accertamenti, i fatti esposti nelle denunzie rimangono mere
asserzioni di parte.

Il controricorrente oppone che il richiamo di Casss. N.
3686/97 è inconferente e che non a caso la sentenza di primo grado aveva
richiamato Casss., n. 8901/97, la quale aveva affermato che con
riferimento al contratto di abbonamento telefonico, la registrazione del
contatore, posto all’esterno ed a distanza dall’apparecchio
dell’utente, se costituisce normale misuratore del traffico telefonico
riferibile all’utenza, non costituisce prova legale di per se, ma forma
piena prova dei fatti e delle cose rappresentate solo se colui contro il
quale le risultanze sono indicate non ne disconosce la conformità ai
fatti (art. 2712 c.c.), ancorchè l’uso di tale mezzo di riproduzione
meccanica sia consentito dal regolamento contrattuale.

La censura è fondata nei sensi di cui appresso.

Con sentenza 20/4/1997, n. 3686 (anteriore al DM
197/1997) questa core, sulla scorta del rilievo che il sistema
generalizzato dalle tariffe a contatore nelle reti telefoniche è previsto
ex lege, ha affermato che l’abbonamento telefonico è un contratto
d’adesione ad una specie negoziale regolata dalla legge, per cui il
contatore centrale, imposto dallo schema normativo ed accettato con la
conclusione del contratto d’utenza, costituisce un meccanismo probatorio
assistito da una presunzione di idoneità all’esatta contabilizzazione
del traffico, in ragione dei collaudi e dei controlli sullo stesso
esercitati dalla pubblica amministrazione.

Ha giudicato dunque corretta la conclusione del giudice
di merito che, non essendo stato dall’utente contestato il regolare
funzionamento delle apparecchiature (allora della SIP), con la produzione
in giudizio dell’estratto conto relativo all’utenza nel periodo e
delle rilevazioni fotografiche mensili del contatore centrale, autenticate
da notaio, la società telefonica avesse assolto al so onere probatorio.

Con la successiva sentenza n. 8901/97, in fattispecie
del tutto analoga a quella di cui al ricorso che si sta esaminando, la
corte ha bensi’ affermato: che la registrazione del contatore, posto
all’esterno e a distanza dall’apparecchio dell’utente, se è normale
misuratore del traffico telefonico riferibile all’utenza, non
costituisce prova legale di per se, ma forma piena prova dei fatti e delle
cose rappresentate, solo se colui contro il quale le risultanze sono
indicate non ne disconosce la conformità ai fatti (art. 2712 c.c.),
ancorchè l’uso di tale mezzo di riproduzione meccanica sia consentito
dal regolamento contrattuale; e che, dunque, sono valutabili elementi che
individuino o facciano presumere una non corrispondenza del traffico
telefonico registrato con quello fruito dall’utente, essendo
astrattamente ipotizzabili anormalità di funzionamento ed utilizzi
illeciti della linea telefonica all’esterno dell’abitazione, e quindi
fuori del controllo e dei conseguenti obblighi di custodia gravanti
sull’utente; ma non ha mancato di chiarire anche: che la presunzione di
no conformità delle registrazioni di parte del traffico addebitato
all’utente che eccepisca la incongruenza degli addebiti, al di fuori dei
guasti del contatore, debba essere effettuata sulla scorta di elementi che
consentano di escludere difetti di custodia dell’impianto telefonico, e
la non utilizzazione dello stesso da parte di soggetti che anche per
motivi di lavoro, avessero accesso alla casa; e che consentano la
presunzione di un utilizzo esterno della linea; che, in conclusione, perchè
la presunzione non si trasformi in una valutazione tautologica, è
assolutamente necessario che i fatti noti utilizzati per risalire al fato
ignoto non siano semplici giudizi valutativi e acritici assunti
indebitamente come notorio, cosi’ come nel caso esaminato, in cui è stata
considerata la condizione soggettiva di una persona ed i possibili
comportamenti che ne conseguirebbero come fatto noto, atteso anche che
rapporti familiari o affettivi possono frequentemente indurre ad uno
smodato utilizzo temporale del telefono; che se, infatti, il criterio di
ragionevolezza che pare ispirare il giudice di merito nella valutazione
della possibile erroneità delle registrazioni per causa non imputabile
all’utente, e nella necessaria riconduzione a parametri normali per la
tutela dell’utente in altro modo non tutelabile, puo’ essere posto a
base del convincimento del giudice di merito, esso deve peraltro fondarsi
su elementi presuntivi dotati delle caratteristiche di univocità e
convergenza che , come detto, non sussistono nella presunzione affermata
tautologicamente.

Le riportate affermazioni, del tutto condivisibili e
niente affatto contrastanti, sono sintetizzabili (anche alla luce dei
rilievi sulla valenza probatoria dei meccanismi di conteggio di recente
svolti da Casss. N. 3819/02) nelle seguenti enunciazioni: benchè, in
linea con quanto stabilito dall’art. 2712 c.c., le risultanze dei
contatori centrali della società telefonica facciano piena prova del
traffico addebitato solo in difetto di contestazione da parte
dell’utente, deve tuttavia presumersi il buon funzionamento dei
contatori stessi.

Se il buon funzionamento sia contestato anche mediante
richiesta di un accertamento tecnico sulla funzionalità dell’impianto
di contabilizzazione, costituisce onere della società esercente il
servizio di telefonia offrire la prova dell’affidabilità dei valori
registrati da contatori funzionanti.

Anche in tal caso l’utente è ammesso a provare che
non gli sono addebitati gli scatti risultanti dalla corretta lettura del
contatore funzionante, mediante l’allegazione di circostanze che
univocamente autorizzino la presunzione di un’utilizzazione esterna
della linea nel periodo al quale gli addebiti si riferiscono.

A tale fine non è tuttavia sufficiente che il traffico
telefonico appaia straordinario rispetto ai livelli normali, ovvero che si
sia svolto verso destinazioni inusuali, o in assenza dell’utente, ma è
necessario che possa ragionevolmente escludersi anche che soggetti diversi
dal titolare dell’utenza abbiano fatto un uso abnorme del telefono per
ragioni ricollegabili ad un difetto di vigilanza, ovvero alla mancata
adozione di possibili cautele da parte dell’intestatario.

A tali criteri la corte di merito non si è uniformata
laddove, omettendo anche di chiarire se la funzionalità dei contatori
fosse stata specificamente contestata ovvero se il M. si fosse limitato ad
affermare di non aver effettuato le telefonate, ha apoditticamente
affermato che l’utente aveva provato attraverso i testimoni,
attendibili, escussi in primo grado la propria estraneità al numero degli
scatti conteggiati dalla Telecom e che sinanche in assenza dell’utente,
provata anche questa pure attraverso un esposto ai CC., gli scatti non si
interrompevano (cosi’, testualmente, la gravata sentenza a pag. 5).

è, invero, del tutto omessa l’indicazione delle
circostanze alla quali la corte d’appello ha collegato la valutazione di
estraneità dell’utente al traffico telefonico addebitatogli in
relazi

https://www.litis.it

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