La semplificazione nella Costituzione europea. (Progetto preliminare di Trattato 3.4.2003)

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Parte III della
Costituzione: Disposizioni generali e finali, Praesidium della Convenzione
europea, Bruxelles, 3 aprile 2003

 

PARTE III: DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

 

Articolo A

Abrogazione dei precedenti trattati

Alla data di entrata in vigore del trattato costituzionale, il trattato
che istituisce la Comunità europea del 25 marzo 1957, l’Atto unico del 17
febbraio 1986, il trattato sull’Unione europea del 7 febbraio 1992, il
trattato di Amsterdam del 2 ottobre 1997 e il trattato di Nizza del 26
febbraio 2001 sono abrogati. Gli atti e trattati citati nell’allegatosono
anch’essi abrogati.

Articolo B

Continuità giuridica rispetto alla Comunità europea e
all’Unione europea

L’Unione europea succede alle Comunità europee e all’Unione in tutti i
loro diritti e obblighi, interni o derivanti da accordi internazionali,
sorti prima dell’entrata in vigore del trattato costituzionale in virtù
dei trattati, protocolli e atti precedenti, compresi tutte le attività e
passività delle Comunità e dell’Unione e i rispettivi archivi.

Le disposizioni degli atti delle istituzioni dell’Unione, adottati in
virtù dei trattati e atti citati al paragrafo 1, restano in vigore se
compatibili con la Costituzione. La giurisprudenza della Corte di
giustizia delle Comunità europee è mantenuta in quanto fonte
privilegiata d’interpretazione della Costituzione e degli atti precedenti
alla sua entrata in vigore.

Articolo C

Campo di applicazione

1. Il trattato costituzionale si applica al Regno del Belgio, al Regno
di Danimarca, alla Repubblica federale di Germania, alla Repubblica
ellenica, al Regno di Spagna, alla Repubblica francese, all’Irlanda, alla
Repubblica italiana, al Granducato di Lussemburgo, al Regno dei Paesi
Bassi, alla Repubblica d’Austria, alla Repubblica portoghese, alla
Repubblica di Finlandia, al Regno di Svezia e al Regno Unito di Gran
Bretagna e Irlanda del Nord, e … .

2. Il trattato costituzionale si applica ai dipartimenti francesi
d’oltremare, alle Azzorre, a Madera e alle isole Canarie in conformità
della Parte II, articolo …

3. I paesi e i territori d’oltremare‚ il cui elenco figura
nell’allegato II del TCE‚ costituiscono l’oggetto dello speciale regime
di associazione definito nella [parte quarta del TCE] parte del trattato
costituzionale Il trattato costituzionale non si applica ai paesi e
territori d’oltremare che mantengono relazioni particolari con il Regno
Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord non menzionati nel suddetto
elenco.

4. Il trattato costituzionale si applica ai territori europei di cui
uno Stato membro assume la rappresentanza nei rapporti con l’estero.

5. Il trattato costituzionale si applica alle isole à…land
conformemente alle disposizioni contenute nel protocollo n. 2 dell’atto
relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d’Austria, della
Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia.

6. In deroga ai paragrafi precedenti:

a) il trattato costituzionale non si applica alle Faerà¶er,

b) il trattato costituzionale non si applica alle zone di sovranità
del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord a Cipro,

c) il trattato costituzionale è applicabile alle isole Normanne e
all’isola di Man soltanto nella misura necessaria per assicurare
l’applicazione del regime previsto per tali isole dal trattato relativo
all’adesione di nuovi Stati membri alla Comunità economica europea e alla
Comunità europea dell’energia atomica‚ firmato il 22 gennaio 1972.

Articolo D

Unioni regionali

Il trattato costituzionale non osta all’esistenza e al perfezionamento
delle unioni regionali tra il Belgio e il Lussemburgo‚ come pure tra il
Belgio‚ il Lussemburgo e i Paesi Bassi‚ nella misura in cui gli
obiettivi di tali unioni regionali non sono raggiunti in applicazione del
trattato costituzionale.

 

Articolo E

Protocolli

 

I protocolli allegati al presente trattato costituzionale ne
costituiscono parte integrante.

Articolo F

Procedura di modifica del trattato costituzionale

Il governo di qualsiasi Stato membro o la Commissione puo’ sottoporre
al Consiglio progetti intesi a modificare il trattato costituzionale. Tali
progetti sono notificati ai parlamenti nazionali. Qualora il Consiglio,
dopo aver consultato il Parlamento europeo e, se del caso, la Commissione,
esprima parere favorevole alla convocazione di una conferenza dei
rappresentanti dei governi degli Stati membri, questa è convocata dal
Presidente del Consiglio allo scopo di stabilire di comune accordo le
modifiche da apportare al trattato costituzionale. In caso di modifiche
istituzionali nel settore monetario viene consultata anche la Banca
centrale europea.

Gli emendamenti entreranno in vigore dopo essere stati ratificati da
tutti gli Stati membri conformemente alle loro rispettive norme
costituzionali.

Articolo G

Adozione, ratifica e entrata in vigore del trattato
costituzionale

1. Il trattato costituzionale sarà ratificato dalle Alte Parti
contraenti conformemente alle loro norme costituzionali rispettive. Gli
strumenti di ratifica saranno depositati presso il Governo della
Repubblica italiana.

2. Il trattato costituzionale entrerà in vigore il …, se tutti gli
strumenti di ratifica saranno stati depositati; altrimenti, il primo
giorno del mese successivo all’avvenuto deposito dello strumento di
ratifica da parte dello Stato firmatario che procederà per ultimo a tale
formalità.

3. Qualora, al termine di un periodo di due anni a decorrere dalla
firma del trattato costituzionale, i quattro quinti degli Stati membri
abbiano ratificato il trattato costituzionale e uno o più Stati membri
abbiano incontrato difficoltà nelle procedure di ratifica, la questione è
deferita al Consiglio europeo.

Articolo H

Durata

 

Il trattato costituzionale è concluso per una durata illimitata.

Articolo I

Lingue

Il trattato costituzionale, redatto in unico esemplare in lingua
danese, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana,
olandese, portoghese, spagnola, svedese, tedesca e …, i testi in
ciascuna di queste lingue facenti ugualmente fede, sarà depositato negli
archivi del Governo della Repubblica italiana, che provvederà a
trasmetterne copia certificata conforme a ciascuno dei governi degli altri
Stati firmatari.

https://www.litis.it

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