DISEGNO DI LEGGE n. 1753 per il riordino, il coordinamento e l’integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione.

Art.
1.

(Delega
al Governo per il riordino, il coordinamento e l’integrazione della
legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione)

    1.
Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, uno o più decreti legislativi di riordino, coordinamento e
integrazione delle disposizioni legislative nei seguenti settori e materie,
anche mediante la redazione di testi unici:

        a)
gestione dei rifiuti e bonifica dei siti contaminati;

        b)
tutela delle acque dall’inquinamento e gestione delle risorse idriche;

        c)
difesa del suolo e lotta alla desertificazione;

        d)
gestione delle aree protette, conservazione e utilizzo sostenibile degli
esemplari di specie protette di flora e di fauna;

        e)
tutela risarcitoria contro i danni all’ambiente;

        f)
procedure per la valutazione di impatto ambientale (VIA), per la valutazione
ambientale strategica (VAS) e per l’autorizzazione ambientale integrata (IPPC);

        g)
tutela dell’aria e riduzione delle emissioni in atmosfera.

    2.
I decreti legislativi di cui al comma 1, nel disciplinare i settori e le materie
di cui al medesimo comma 1, definiscono altresi’ i criteri direttivi da seguire
al fine di adottare, nel termine di due anni dalla data di entrata in vigore dei
medesimi decreti legislativi, i necessari provvedimenti per la modifica e
l’integrazione dei regolamenti di attuazione ed esecuzione e dei decreti
ministeriali per la definizione delle norme tecniche, individuando altresi’ gli
ambiti nei quali la potestà regolamentare è delegata alle regioni, ai sensi
del sesto comma dell’articolo 117 della Costituzione.

    3.
I decreti legislativi di cui al comma 1 recano l’indicazione espressa delle
disposizioni abrogate a seguito della loro entrata in vigore.

    4.
I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro per
la funzione pubblica, con il Ministro per le politiche comunitarie e con gli
altri Ministri interessati, sentito il parere della Conferenza unificata di cui
all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

    5.
Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo
trasmette alle Camere gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1,
accompagnati dall’analisi tecnico-normativa e dall’analisi dell’impatto
della regolamentazione, per l’espressione del parere da parte delle competenti
Commissioni parlamentari. Ciascuna Commissione esprime il proprio parere entro
quarantacinque giorni dall’assegnazione, indicando specificamente le eventuali
disposizioni ritenute non conformi ai princi’pi e ai criteri direttivi di cui
alla presente legge.

    6.
Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti
legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princi’pi e criteri direttivi
stabiliti dalla presente legge, il Governo puo’ emanare, ai sensi dei commi
4 e
5, disposizioni integrative o correttive dei decreti legislativi emanati ai
sensi del comma 1, sulla base di una relazione motivata presentata alle Camere
dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, che individua le
disposizioni dei decreti legislativi su cui si intende intervenire e le ragioni
dell’intervento normativo proposto.

    7.
Dopo l’emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 1, eventuali
modifiche e integrazioni devono essere apportate nella forma di modifiche
testuali ai medesimi decreti legislativi.

    8.
I decreti legislativi di cui al comma 1 si conformano, nel rispetto dei princi’pi
e delle norme comunitarie e delle competenze per materia delle amministrazioni
statali, nonchè delle attribuzioni delle regioni e degli enti locali, come
definite ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione, della legge 15 marzo
1997, n. 59, e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e fatte
salve le norme statutarie e le relative norme di attuazione delle regioni a
statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, e del
principio di sussidiarietà, ai seguenti princi’pi e criteri direttivi generali:

        a)
garanzia della salvaguardia, della tutela e del miglioramento della qualità
dell’ambiente, della protezione della salute umana, dell’utilizzazione
accorta e razionale delle risorse naturali, della promozione sul piano
internazionale delle norme destinate a risolvere i problemi dell’ambiente a
livello locale, regionale, nazionale, comunitario e mondiale, come indicato
dall’articolo 174 del Trattato istitutivo della Comunità europea, e
successive modificazioni;

        b)
conseguimento di maggiore efficienza e tempestività dei controlli ambientali;

        c)
invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica;

        d)
sviluppo e coordinamento, con l’invarianza del gettito, delle misure e degli
interventi che prevedono incentivi e disincentivi, finanziari o fiscali, volti a
sostenere, ai fini della compatibilità ambientale, l’introduzione e
l’adozione delle migliori tecnologie disponibili, come definite dalla
direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, nonchè il risparmio e
l’efficienza energetica, e a rendere più efficienti le azioni di tutela
dell’ambiente e di sostenibilità dello sviluppo, anche attraverso strumenti
economici, finanziari e fiscali;

        e)
piena e coerente attuazione delle direttive comunitarie, al fine di garantire
elevati livelli di tutela dell’ambiente e di contribuire in tale modo alla
competitività dei sistemi territoriali e delle imprese, evitando fenomeni di
distorsione della concorrenza;

        f)
affermazione dei princi’pi comunitari di prevenzione, di precauzione, di
correzione e riduzione degli inquinamenti e dei danni ambientali e del principio
«chi inquina paga»;

        g)
previsione di misure che assicurino la tempestività e l’efficacia dei piani e
dei programmi di tutela ambientale, estendendo, ove possibile, le procedure
previste dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443;

        h)
previsione di misure che assicurino l’efficacia dei controlli e dei
monitoraggi ambientali, incentivando in particolare i programmi di controllo sui
singoli impianti produttivi, anche attraverso il potenziamento e il
miglioramento dell’efficienza delle autorità competenti;

        i)
garanzia di una più efficace tutela in materia ambientale anche mediante il
coordinamento e l’integrazione della disciplina del sistema sanzionatorio,
amministrativo e penale, fermi restando i limiti di pena e l’entità delle
sanzioni amministrative già stabiliti dalla legge;

        l)
semplificazione, anche mediante l’emanazione di regolamenti, ai sensi
dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, delle
procedure relative agli obblighi di dichiarazione, di comunicazione, di denuncia
o di notificazione in materia ambientale. Resta fermo quanto previsto per le
opere di interesse strategico individuate ai sensi dell’articolo 1, comma 1,
della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni;

        m)
riaffermazione del ruolo delle regioni, ai sensi dell’articolo 117 della
Costituzione, nell’attuazione dei princi’pi e criteri direttivi ispirati anche
alla interconnessione delle normative di settore in un quadro, anche
procedurale, unitario, alla valorizzazione del controllo preventivo del sistema
agenziale rispetto al quadro sanzionatorio amministrativo e penale, nonchè alla
promozione delle componenti ambientali nella formazione e nella ricerca;

        n)
adozione di strumenti economici volti ad incentivare le piccole e medie imprese
ad aderire ai sistemi di certificazione ambientale secondo le norme EMAS o in
base al regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 19 marzo 2001 e introduzione di agevolazioni amministrative negli
iter autorizzativi e di controllo per le imprese certificate secondo le predette
norme EMAS o in base al citato regolamento (CE) n. 761/2001, prevedendo,
ove possibile, il ricorso all’autocertificazione;

        o)
sperimentazione e adozione di procedure che prevedano l’introduzione nella
contabilità dello Stato e degli enti pubblici territoriali dei costi ambientali
e dei cespiti destinati a sostenerli, nell’invarianza della spesa e del
gettito.

    9.
I decreti legislativi di cui al comma 1 devono essere informati agli obiettivi
di massima economicità e razionalità, anche utilizzando tecniche di raccolta,
gestione ed elaborazione elettronica di dati e, se necessario, mediante ricorso
ad interventi sostitutivi, sulla base dei seguenti princi’pi e criteri
specifici:

        a)
assicurare un’efficace azione per l’ottimizzazione quantitativa e
qualitativa della produzione dei rifiuti, finalizzata, comunque, a ridurne la
quantità e la pericolosità; semplificare, anche mediante l’emanazione di
regolamenti, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, e razionalizzare le procedure di gestione dei rifiuti speciali,
anche al fine di renderne più efficace il controllo durante l’intero ciclo di
vita e di contrastare l’elusione e la violazione degli obblighi di
smaltimento; promuovere il riciclo e il riuso dei rifiuti, anche utilizzando le
migliori tecniche di differenziazione e di selezione degli stessi, nonchè il
recupero di energia, garantendo il pieno recepimento della direttiva 2000/76/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2000, relativa
all’incenerimento dei rifiuti, ed innovando le norme previste dal decreto del
Ministro dell’ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, e successive
modificazioni, con particolare riguardo agli scarti delle produzioni agricole;
prevedere i necessari interventi per garantire la piena operatività delle
attività di riciclaggio anche attraverso l’eventuale transizione dal regime
di obbligatorietà al regime di volontarietà per l’adesione a tutti i
consorzi costituiti ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
razionalizzare il sistema di raccolta e di smaltimento dei rifiuti solidi
urbani, mediante la definizione di ambiti territoriali di adeguate dimensioni
all’interno dei quali siano garantiti la costituzione del soggetto
amministrativo competente, il graduale passaggio allo smaltimento secondo forme
diverse dalla discarica e la gestione affidata tramite procedure di evidenza
pubblica; prevedere l’attribuzione al presidente della giunta regionale dei
poteri sostitutivi nei confronti del soggetto competente che non abbia
provveduto ad espletare le gare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
dei decreti legislativi di cui al comma 1, tramite la nomina di commissari ad
acta e di poteri sostitutivi al Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio senza altri obblighi nel caso in cui il presidente della giunta
regionale non provveda entro quarantacinque giorni; prevedere possibili deroghe,
rispetto al modello di definizione degli ambiti ottimali, laddove la regione
predisponga un piano regionale dei rifiuti che dimostri l’adeguatezza di un
differente modello per il raggiungimento degli obiettivi strategici previsti;
assicurare tempi certi per il ricorso a procedure concorrenziali come previste
dalle normative comunitarie e nazionali e definire termini certi per la durata
dei contratti di affidamento delle attività di gestione dei rifiuti urbani;
assicurare una maggiore certezza della riscossione della tariffa sui rifiuti
urbani, anche mediante una più razionale definizione dell’istituto;
promuovere la specializzazione tecnologica delle operazioni di recupero e di
smaltimento dei rifiuti speciali, al fine di assicurare la complessiva
autosufficienza a livello nazionale;

https://www.litis.it

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