Obbligo del datore di lavoro di effettuare su richiesta del lavoratore versamenti dei contributi sindacali a sindacato non firmatario del contratto collettivo. Cassazione Sezione Lavoro n. 1968 del 3 febbraio 2004


(Sezione Lavoro – Presidente G. Prestipino –
Relatore B. Balletti)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ex art. 28 della legge n. 300/1970 lo
(omissis)
conveniva in giudizio la s.p.a. (omissis) dinanzi al
Giudice del lavoro di Torino chiedendo allo stesso di sanzionare l’antisindacalità
del comportamento della società consistito nell’avere omesso di operare le
trattenute delle quote associative a favore del ricorrente sindacato dovute per
effetto dell’avvenuta notifica alla società datrice di lavoro di distinti atti
individuali di asserita cessione di credito retributivo.

Nel relativo giudizio si costituiva la s.p.a.
(omissis)
che impugnava integralmente l’avverso ricorso e ne chiedeva il
rigetto.

L’adito Giudice del lavoro, con decreto ex art. 28
cit., dichiarava l’antisindacalità del comportamento della convenuta società,
ordinava alla stessa l’immediata cessazione di tale comportamento e la rimozione
degli effetti – e, cioè, di effettuare i pagamenti mensili in favore del
ricorrente sindacato in relazione alle cessioni di credito delle quali aveva
ricevuto comunicazione da parte dei suoi dipendenti ex artt. 1260 e segg. cod.
civ. -, ordinava l’affissione del dispositivo nelle bacheche esistenti presso
l’azienda per la durata di giorni venti, condannava la società al pagamento
delle spese processuali.

Avverso tale decisione proponeva opposizione la
s.p.a. (omissis) e – ricostituitosi il contraddittorio – il Giudice del
lavoro revocava l’opposto decreto, rigettando le domande proposte dal sindacato
con l’originario ricorso, ma – su impugnativa della parte soccombente l- a Corte
di Appello di Torino, in accoglimento dell’appello, confermava il decreto ex
art. 28 della legge n. 300/1970 e condannava la società appellata al pagamento
delle spese dei due gradi di giudizio.

Per quello che rileva in questa sede il Giudice di
appello ha rimarcato che: a) "l’art. 26, secondo comma, della legge n. 300/1970
attribuiva alle associazioni sindacali (a tutte, a prescindere da particolari
requisiti di rappresentatività, come invece, per l’art. 19) il diritto di
riscuotere i contributi sindacali tramite ritenuta sul salario; la norma poneva,
quindi, un obbligo di collaborazione a carico del datore di lavoro che doveva
prestarsi ad effettuare la trattenuta ed il versamento al sindacato; l’effetto
del referendum abrogativo e del conseguente d.P.R. è stato di eliminare
dall’ordinamento tale norma (e, quindi, di eliminare il diritto del sindacato e
l’obbligo del datore di lavoro da tale norma nascenti) ma non di porre un
divieto e rendere quindi illecita la condotta di riscossione delle quote
associative sindacali a mezzo trattenuta operata dal datore di lavoro"; b) "cio’
è di assoluta evidenza se si considera che, pur dopo il referendum, sono
rimaste valide le pattuizioni contrattuali – quali l’art. 6 "disciplina
generale, sezione seconda" del c.c.n.l. del settore metalmeccanico – che
prevedevano l’effettuazione delle trattenute e, sostituita la fonte contrattuale
a quella legale, il diritto alla riscossione tramite trattenuta è rimasto in
vita per i sindacati che di tali norme potevano avvalersi (non lo omissis
che non è firmatario del c.c.n.l. metalmeccanici)"; c) "ulteriore conseguenza
è che la cessione di credito posta in essere dai lavoratori a favore del
sindacato non integra la fattispecie di nullità del contratto per illiceità
della causa di cui all’art. 1344 c.c.: non puo’ infatti dirsi che il contratto
sia il mezzo per eludere l’applicazione di una norma imperativa poichè, come
sopra visto, una norma imperativa che vieti al sindacato di ottenere il
pagamento delle quote associative mediante trattenuta sulla retribuzione ad
opera del datore di lavoro non esiste, nè è sorta come effetto del
referendum"; d) "l’attività posta in essere dallo (omissis) facendo
ricorso all’istituto della cessione di credito è manifestamente finalizzata ad
uno scopo tipico del sindacato e necessario alla sua stessa esistenza, e cioè
al suo finanziamento (nè rileva che a tale scopo il sindacato potrebbe
provvedere anche altrimenti), il rifiuto di dar attuazione ad una legittima
cessione di credito chiaramente finalizzata al finanziamento del sindacato
significa porre un ostacolo alla libertà sindacale"; e) "non costituisce una
valida ragione di opposizione l’invocare asseriti oneri aggiuntivi: la cessione
di credito è istituto che non richiede l’assenso del debitore ceduto e gli
oneri del pagamento sono a carico del debitore ex art. 1196 c.c.; comunque tali
oneri sono assai modesti, posto che già esiste certamente una procedura per
l’accredito delle quote associative ai sindacati firmatari del c.c.n.l."; f) "la
giurisprudenza ritiene sanzionabile il comportamento oggettivamente
antisindacale (Cass. Sez., unite 12 giugno 1997, n. 5295)"; g) "nel caso in
esame l’inconsistenza delle ragioni addotte per non dar corso alle cessioni
dimostra la positiva esistenza di un intento antisindacale, cioè la volontà di
ostacolare il sindacato (omissis)".

Per la cassazione di tale sentenza la s.p.a.
(omissis)
propone ricorso affidato a tre motivi e sostenuto da memoria ex
art. 378 cod. proc. civ..

L’intimato (omissis) resiste con
controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

  I.                 
Con il primo motivo di
ricorso la società ricorrente denunciando "violazione del d.P.R. n. 313/1995 e
vizi di motivazione" rileva che "la sentenza impugnata appare viziata sia sotto
il profilo della violazione di legge, in quanto di fatto reintroduce quell’obbligo
legale che il legislatore referendario aveva voluto invece escludere, sia sotto
il profilo della retta ed ineccepibile motivazione, non essendo convincente
l’affermazione secondo cui l’effetto del referendum sarebbe unicamente quello di
impedire la proposizione di un obbligo "legale" del datore di lavoro, ma non
già di una diversa tecnica tesa a raggiungere il medesimo risultato".

Con il secondo motivo la ricorrente – denunciando "violazione degli artt. 1260 e
segg. cod. civ. e vizi di motivazione" – censura la decisione della Corte di
Appello di Torino per non avere considerato "che lo schema negoziale
effettivamente utilizzato nella specie è quello della delegazione di pagamento,
istituto in cui si inquadra la ritenuta sindacale ex c.c.n.l. (e prima ex art.
26 "statuto") in quanto revocabile in ogni momento, per cui il lavoratore,
qualora muti opinione in materia sindacale, puo’ eliminare la ritenuta o mutarne
il sindacato destinatario in ogni momento, con efficacia dal primo periodo di
paga successivo, mentre la stessa revoca immediata non è possibile qualora si
adotti lo schema della cessione di credito, senza il consenso del sindacato
beneficiario".

Con il terzo motivo di ricorso la società – denunciando "violazione dell’art.
28 della legge n. 300/1970 e vizi di motivazione" – addebita alla sentenza
impugnata di essere "largamente immotivata circa il carattere antisindacale del
comportamento del datore di lavoro, non potendosi ritenere, in realtà, che la
semplice violazione di un patto inter alios possa automaticamente determinare
una lesione di uno specifico e qualificato interesse del sindacato … [atteso
che] essendo venuta meno la fonte legale del diritto, le aspettative del
sindacato in tale materia possono scaturire esclusivamente da una fonte
privatistico-contrattuale, come tale idonea a creare obbligazioni unicamente sul
piano meramente civilistico, con la conclusione che, in mancanza di una precisa
norma legale o collettiva che attribuisca uno specifico diritto al sindacato,
non potrà considerarsi antisindacale l’ipotetico inadempimento di un obbligo
del datore nei confronti del lavoratore solo perchè quest’ultimo ha individuato
come terzo beneficiario del negozio giuridico il sindacato".

II.                 
I cennati motivi
di ricorso – esaminabili congiuntamente in quanto intrinsecamente connessi si –
appalesano fondati.

Al riguardo al fine di una completa valutazione della questione relativa alla
riscossione dei contributi sindacali con riferimento alla normativa ed agli
orientamenti giurisprudenziali in materia occorre precisare che il secondo comma
dell’art. 26 della legge n. 300/1970 (come sostituito dall’art. 18 della legge
n. 223/1991) attribuiva alle associazioni sindacali "il diritto di percepire,
tramite ritenuta sul salario nonchè sulle prestazioni erogate per conto degli
enti previdenziali, i contributi sindacali che i lavoratori intendono loro
versare, con modalità stabilite dai contratti collettivi di lavoro, che
garantiscono la segretezza del versamento effettuato dal lavoratore a ciascuna
associazione sindacale". Il terzo, comma dello stesso articolo prevedeva poi
che, nelle aziende in cui il rapporto di lavoro non fosse stato regolato da
contratti collettivi, il lavoratore aveva "diritto di chiedere il versamento del
contributo sindacale all’associazione da lui indicata".

A seguito del referendum popolare dell’ 1 I giugno 1995 la cennata norma è
stata abrogata (d.P.R. 28 luglio 1995 n. 313), per cui è venuto meno l’obbligo
ex lege per il datore di lavoro di operare, sulla base di una mera richiesta del
lavoratore dipendente, la trattenuta sulla retribuzione della quota associativa
sindacale (cd. contributo sindacale) a favore dell’associazione sindacale di
appartenenza.

Peraltro, alla stregua della (quasi totalità della) contrattazione collettiva
successivamente intervenuta, le organizzazioni sindacali stipulanti hanno
ottenuto dalle associazioni imprenditoriali il riconoscimento del diritto di
riscossione dei contributi sindacali tramite trattenuta della retribuzione
sostituendo, cosi’, alla "fonte legale" la "fonte contrattuale sindacale" [cfr.,
per tutti (data la "funzione pilota" riconosciuta generalmente al contratto dei
"metalmeccanici"), l’art. 6 della "disciplina generale, sezione seconda" del
relativo c.c.n.l.].

In relazione a tali "momenti" normativi la giurisprudenza è intervenuta secondo
i seguenti significativi indirizzi:


            a.                           
1) nel periodo "pre-referendario"
questa Corte (Sez. Lavoro) ha ritenuto che il rapporto cui dava luogo
l’applicazione dell’art. 26 della legge n. 300/1970 si configurava come
"delegazione di pagamento" e non quale "cessione di credito" in quanto nella
specie veniva costituito un rapporto plurisoggettivo con partecipazione di
negozio fin dall’origine del delegante, del delegato e del delegatario, negozio
nel quale il delegante impartisce al delegato l’ordine di eseguire il pagamento
a favore del delegatario (iussum solvendi) ed a quest’ultimo l’ordine di
riceverlo (iussum accipiendi); cosi’ il rapporto di lavoro (o, meglio, il
credito di retribuzione) costituisce la provvista e il rapporto associativo
sindacale (o più esattamente contributivo), che si realizza per il tramite del
primo, rappresenta invece la valuta [Cass. sez. lav. n. 761/1989 e, in termini
sostanzialmente analoghi, ex plurimis Cass. sez. lav. n. 822/1989, Cass. sez.
lav. n. 9470/1991, Cass. sez. lav. n. 1312/2000 (quest’ultima intervenuta sempre
su fattispecie regolata interamente dalla normativa pre referendaria)];


            a.                           
2) questa Corte (I
Sezione civile), sempre nel periodo di vigenza dell’art. 26, ha precisato che
l’atto di disposizione del lavoratore impartito al datore di lavoro di accredito
del contributo sindacale "non è qualificabile nè come cessione di credito in
considerazione della sua unilateralità e revocabilità, nè come delegatio
solvendi in considerazione del suo carattere vincolante per il datore di lavoro"
(cosi’, testualmente, Cass. 1 sez. n. 307/1990, Cass. I sez. n. 308/1990, Cass.
sez. 1 n. 778/1990, Cass. 1 sez. n. 10318/1992: decisioni tutte conformemente
pronunziate nel senso che il credito di un’associazione di categoria nei
confronti del datore di lavoro, in relazione a contributi sindacali che il
dipendente abbia deciso di versare, con ritenuta sul salario, secondo la
previsione dell’art. 26 cit. e mediante la delega all’uopo contemplata dai
contratti collettivi, non ha attinenza con un credito di lavoro, e non gode
quindi del privilegio generale accordato a quest’ultimo dall’art. 2751 bis, n.
1, cod. civ.);


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