Avvocati, per fare pratica vale anche il titolo europeo, Cassazione Sezioni Unite Sentenza n. 7373 del 19/04/2004



Le sezioni unite della Cassazione recepiscono il
principio della Corte Ue


 


La Cassazione dà il via libera ai laureati europei
per la libera iscrizione al registro dei praticanti. E’ infatti illegittimo,
poichè in violazione del diritto comunitario, il diniego opposto dal consiglio
forense a una laureata di nazionalità appartenente all’Unione europea, per
l’iscrizione al registro dei praticanti, nell’erronea accezione di ritenere
causa ostativa il disposto dell’art. 17, comma 4 del rdl 27 novembre 1933, n.
1578, in forza del quale il possesso della laurea in giurisprudenza, conferita o
confermata in una università della repubblica italiana è, tra gli altri,
requisito per l’iscrizione.

Con questa
motivazione, le sezioni unite della Corte suprema di cassazione con la sentenza
n. 7373 depositata il 19 aprile scorso, nel fare proprie le argomentazioni della
Corte di giustizia europea appositamente investita della questione, hanno
cassato, con rinvio al Consiglio nazionale forense, la decisione di non ritenere
idoneo per l’iscrizione all’albo dei praticanti, il titolo di studio francese
conseguito da una laureata di pari nazionalità.


Il fatto
.
Nel 1999, la ricorrente, di nazionalità francese e residente in Italia,
laureatasi in Francia col titolo di studio di ‘maitrise en droit’, chiese al
consiglio dell’ordine degli avvocati di Genova di essere iscritta al registro
dei praticanti. Questa istanza fu respinta in relazione al disposto
dell’articolo 17 del rdl 1578/33, secondo il quale, per l’iscrizione è
condizione necessaria il possesso della laurea in giurisprudenza conseguita in
Italia. Nel ricorso l’appellante rilevava che fosse stato violato il dlgs
27/1/1992, n. 115, emanato in attuazione della direttiva comunitaria n. 48/99,
nonchè delle norme del Trattato Ce relative alle libertà fondamentali; la
stessa rilevava altresi’ che la norma eccepita dal consiglio ligure dovesse
ritenersi tacitamente abrogata proprio dal dlgs 115/92. Su questo ricorso,
l’adito consiglio nazionale forense non fu dello stesso avviso.


La decisione
.
Preliminarmente, il collegio rileva che di tale materia, proprio dalla
Cassazione, è stata investita la Corte di giustizia delle Comunità europee con
ordinanza 21 giugno 2001, affinchè la stessa si pronunciasse sulle questioni
sollevate dalla ricorrente.

La Corte di
giustizia ha sancito, con sentenza 13 novembre 2003, che ‘il diritto comunitario
si oppone al rifiuto da parte delle autorità di uno stato membro di iscrivere,
nel registro dei praticanti alla professione di avvocato, il titolare di una
laurea in giurisprudenza conseguita in un altro stato membro, per il solo motivo
che non si tratta di una laurea in giurisprudenza conferita, confermata o
riconosciuta come equivalente da un’università del primo stato’.

Appare
pertanto pacifico, e a tale pronuncia il collegio non puo’ non uniformarsi, che
alla stregua del principio di diritto, enunciato dalla Corte di giustizia delle
Comunità europee, il ricorso deve essere accolto. A sostegno di cio’, la
predetta sentenza rileva come ‘spetta all’autorità competente verificare, se e
in quale misura, si debba ritenere che le conoscenze attestate dal diploma
rilasciato in un altro stato membro e le qualifiche o l’esperienza professionale
ottenute in quest’ultimo (nonchè l’esperienza ottenuta nello stato membro in
cui il candidato chieda di essere iscritto) soddisfino, anche parzialmente, le
condizioni richieste per accedere all’attività di cui trattasi’.

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