Norme & Prassi

Legittima difesa anche per proteggere beni materiali. «Modifica all’articolo 52 del Codice penale


Si è legittimati ad usare un’arma per difendere
non solo la propria o altrui incolumità, ma anche i propri beni in caso di
minaccia d’aggressione. Ieri la commissione giustizia del Senato ha approvato il
disegno di legge sulla legittima difesa (leggibile tra i correlati) con i voti
della maggioranza e qualche astensione tra le fila dell’opposizione. «Abbiamo
cercato un modo attraverso il quale rendere più certa la legittima difesa», ha
detto il relatore al provvedimento Guido Ziccone (Fi) spiegando il senso
dell’iniziativa. «Il mio emendamento – ha spiegato il relatore al provvedimento
– è una rielaborazione complessiva di tutte le posizioni della maggioranza, ed
è un tentativo di trovare il massimo dei consensi tra tutte le forze
politiche». Ziccone respinge la tesi della legislazione sull’onda emotiva degli
ultimi fatti di cronaca: «cronache come quelle sentite in questi ultimi giorni
indignano e sconvolgono l’opinione pubblica da decenni, senza contare che il
provvedimento che abbiamo approvato oggi (ieri, ndr) è all’esame della
commissione da molto tempo». Non è passato pero’ il secondo comma
dell’emendamento presentato da Luigi Bobbio (vedi tra gli arretrati di ieri) che
estendeva il rapporto di proporzione tra la legittima difesa e la violazione di
domicilio anche «ad ogni altro luogo ove venga esercitata un’attività
commerciale, professionale o imprenditoriale». Secondo il relatore, infatti «non
è necessaria questa ulteriore specificazione perchè già l’articolo si apre
con il richiamo all’articolo 614 Cp che l’attuale giurisprudenza della
Cassazione intende in senso estensivo». In questo particolare momento storico,
secondo Ziccone, non sarebbe stato opportuno introdurre questa «eccessiva
estensione, basti pensare – ha aggiunto – alle attività dei venditori
ambulanti». Introdurre la legittima difesa anche in quest’ultimo caso avrebbe
significato veramente, secondo Ziccone, permettere il Far West. Il Ddl,
comunque, ha detto ancora il relatore ribadisce la necessità della difesa
perchè «oggi c’è troppa tutela per l’aggressore e poca per l’aggredito, il
provvedimento vuole proprio segnare un punto a favore di quest’ultimo». Il fatto
che si intervenga «sull’istituto specificando che la proporzione non ha bisogno
di accertamento significa evitare a chi ha sparato per legittima difesa di
arrivare sino in Cassazione per vedere riconosciuti i propri diritti». Non solo.
La norma approvata ieri dalla commissione del Senato non sarebbe in contrasto
con «nessuna iniziativa di riforma del Codice penale perchè siamo intervenuti
sull’istituto e una riforma complessiva del Codice non entrerà in conflitto».
Fermo restando, continua Ziccone, che il lavoro della commissione ministeriale
presieduta da Carlo Nordio sulla riforma del Codice penale non è proprio
imminente, ossia, a fine mese il ministro della Giustizia Roberto Castelli ha
promesso la presentazione della parte generale e per luglio della parte
speciale. Resta il fatto, ha concluso Ziccone che «resterà fuori da queste
disposizioni chi spara all’aggressore che sta fuggendo».
Soddisfatto dell’approvazione il “padre” della proposta, Furio Gubetti (Fi):
«Questo disegno di legge – ha detto – che tutela il diritto del cittadino a
difendere se stesso, la propria famiglia, la propria casa anche con l’uso delle
armi, legittimamente detenute, ha tre obiettivi principali: il primo è dare una
più completa attuazione, un ulteriore contenuto concreto, a quella parte della
Costituzione che parla di inviolabilità del domicilio. Il secondo è la
prevenzione: studi criminologici negli Stati Uniti hanno dimostrato che i
delinquenti, o almeno la grande maggioranza di essi, evitano le case dove
presumono di trovare resistenza armata o almeno si accertano che non vi sia
nessuno. Questo forse non diminuirà i furti, ma sicuramente previene la
violenza alle persone. Infine c’è l’obiettivo del ripristino della certezza del
diritto sul tema della legittima difesa, impedendo che l’attuale vaghezza della
legge permetta il ripetersi intollerabile di sentenze diverse da un tribunale
all’altro, per fatti del tutto analoghi. Oggi puo’ succedere che il cittadino,
costretto a difendersi in casa propria subisca una duplice violenza, quella
dell’aggressione criminale e quella di un processo ingiusto. Per vedersi magari
riconosciuto il proprio diritto all’autodifesa soltanto al termine di un lungo e
doloroso iter giudiziario, come è accaduto in Cassazione pochi mesi fa. Come
affermato da Carlo Nordio – ha concluso Gubetti – uno Stato liberale deve
difendere la sicurezza del cittadino, senza pero’ privarlo del suo diritto
naturale all’autodifesa, che ovviamente non diventa per questo un dovere, ma una
libera scelta».
Decisamente contrari all’iniziativa si sono dichiarati i Ds. Secondo Elvio
Fassone, infatti, la proposta della maggioranza «tende a facilitare il
riconoscimento della scriminante a fronte di ipotesi in cui la reazione
dell’aggredito per essere efficace assume carattere preventivo e, proprio per
questo, sconta il rischio di determinare una lesione della vita o dell’incolumità
dell’aggressore in concreto sproporzionata rispetto alla minaccia subita».
Adesso, comunque, come ha concluso lo stesso relatore al provvedimento, la
parola spetterà all’Aula. (p.a.)


 

 

 

Senato della
Repubblica
«Modifica all’articolo 52 del Codice penale in materia di diritto
all’autotutela in un privato domicilio»
Ddl 1899/S
con le modifiche in neretto approvate dalla commissione Giustizia
(22 aprile 2004)

 

 


Articolo 1

(Diritto all’autotutela in un privato domicilio)

 


1. Dopo l’articolo 52 del codice penale, sono aggiunti i seguenti
commi:
«Nei casi
previsti dall’articolo 614, primo e secondo comma, sussiste il rapporto di
proporzione di cui al comma precedente se taluno legittimamente presente in uno
dei luoghi ivi indicati usa un’arma o altro mezzo idoneo al fine di contrastare
la minaccia e al fine di difendere:
c) la propria o altrui incolumità;
d)

i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è minaccia
d’aggressione».

https://www.litis.it

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *