Notificazioni in ambito sanitario: precisazioni del Garante


L’Ufficio del Garante per la protezione dei
dati personali, rispondendo a quesiti formulati nei giorni scorsi dalla Fimmg,
dalla FnomCeo e dall’Anisap, ha ritenuto opportuno fornire alcune precisazioni
relative ai trattamenti in ambito sanitario
che non devono essere notificati
entro il 30 aprile 2004 in base ad una corretta interpretazione delle
disposizioni vigenti (provvedimento consultabile sul sito web
www.garanteprivacy.it).

Nel rammentare che la notificazione deve
essere effettuata solo se il trattamento è indicato dal Codice
in materia di protezione dei dati personali
 e può essere esclusa per effetto
di un provvedimento
di esonero
che è stato adottato dalla stessa Autorità  lo scorso 31 marzo,
precisa tra l’altro quanto segue:

Dati genetici e
biometrici

Sono esonerati dalla notificazione sia i professionisti che trattano dati
genetici e biometrici individualmente, sia i medici che in forma associata
condividono il trattamento con altri professionisti, specie all’interno di uno
stesso studio medico

Il trattamento dei dati genetici non va
notificato quando il professionista, nell’ambito di ordinari rapporti con il
paziente, viene a volte a conoscenza di informazioni di tipo genetico (esame di
screening  o test genetici, indagini prenatali, diagnosi e cura di determinate
patologie genetiche).

La notifica deve essere effettuata  solo se il
trattamento dei dati genetici è sistematico ed assume il carattere di costante e
prevalente attività  del medico (ad es. un genetista).

L’esonero non opera invece per i trattamenti
di dati  genetici e biometrici effettuati da strutture sanitarie pubbliche o
private (ospedali, case di cura e di riposo aziende sanitarie laboratori di
analisi cliniche, associazioni sportive). L’esonero è stato infatti disposto
solo in favore di persone  fisiche  esercenti le professioni sanitarie e non per
i trattamenti in quanto tali.


Procreazione assistita, trapianti, indagini epidemiologiche, rilevazione di
malattie mentali, infettive,  diffusive e sieropositività 

Le considerazioni sull’esonero espresse in tema di dati genetici e biometrici
per i professionisti che effettuano il trattamento individualmente o in forma
associata valgono anche per i trattamenti relativi a  procreazione assistita,
trapianti, indagini epidemiologiche, rilevazione di malattie mentali,
infettive,  diffusive e sieropositività .

Nell’esonero rientrano anche i trattamenti
effettuati da un medico specialista nell’ambito di un’attività  di consulenza o
di procreazione assistita, sempre che non siano effettuati in modo sistematico.
Per quanto riguarda malattie infettive il trattamento da notificare  è solo
quello che deve essere effettuato "a fini di … rilevazione …" di tali
patologie e in linea generale riguarda gestori di strutture anziché singoli
professionisti che occasionalmente vengono a conoscenza di tali.

Prestazioni di
servizi sanitari on line

Le prestazioni di servizi sanitari on line
vanno notificate  solo se i servizi sono:

a) relativi ad una banca dati o siano
prestati per via telematica
b) relativi alla fornitura di beni.

Non vanno quindi notificati:

a) i trattamenti di dati sanitari
nell’ambito della teleassistenza (consultazione di specialisti per via
telefonica)
b) i trattamenti di dati organizzati in banche dati trattati manualmente
(archivi cartacei)
c) i trattamenti di dati  organizzate in banche dati informatizzate ma non
collegate ad una rete telematica

Non devono, infine, notificare i medici che
usano unicamente un computer nel proprio ufficio; usano la posta elettronica per
dialogare con i pazienti, effettuano prenotazioni per gli assistiti, ecc.

Anche sulla base di altri esempi sono stati
considerati quindi esonerati dalla notificazione diversi trattamenti effettuati
nell’ambito della cd. medicina in rete. Per altri casi di accesso a banche dati
da parte di medici è stato precisato che la notificazione compete invece alla
a.s.l. o all’ente locale.

Monitoraggio della
spesa sanitaria; igiene e sicurezza del lavoro

Poiché non rientrano nel
monitoraggio della spesa sanitaria non vanno notificati i trattamenti di dati
sanitari effettuati da strutture convenzionate con il Servizio sanitario
nazionale, solo per ottenere il rimborso delle prestazioni specialistiche
erogate.

Roma, 26 aprile 2004

https://www.litis.it

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