Privacy e propaganda elettorale: le regole per un uso corretto dei dati personali dei cittadini
Maggiori garanzie per la privacy dei cittadini e
regole precise per partiti e candidati impegnati nelle prossime consultazioni
elettorali, soprattutto se la propaganda elettorale si avvale di nuovi mezzi di
comunicazione quali Sms, Mms, e-mail.
Con un provvedimento generale l’Autorità garante (Stefano Rodotà ,
Giuseppe Santaniello, Gaetano Rasi, Mauro Paissan) ha indicato a partiti,
organismi politici, sostenitori di liste e candidati i principi e i criteri per
raccogliere ed utilizzare correttamente i dati personali dei cittadini che
intendono contattare a fini di comunicazione e propaganda elettorale. La
comunicazione elettorale, che costituisce un momento particolarmente
significativo della partecipazione alla vita democratica, deve infatti tener
conto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone.
Alla luce delle novità introdotte dal Codice in
materia di protezione dei dati personale, entrato in vigore il 1 gennaio 2004,
il Garante ha fornito precise indicazioni alle quali partiti e candidati
devono attenersi.
Dati tratti da elenchi pubblici come liste
elettorali ed elenchi telefonici
Chi effettua propaganda elettorale
tramite posta ordinaria, può farlo, senza consenso, solo se utilizza dati
estratti da fonti “pubbliche”, cioè registri, elenchi, atti, documenti
conoscibili da chiunque. Deve però informare i cittadini sull’uso che verrà
fatto dei loro dati personali. Sono fonti pubbliche le liste degli aventi
diritto al voto detenute dai Comuni, le liste degli elettori italiani residenti
all’estero, gli elenchi dei telefoni fissi, così pure gli elenchi degli
iscritti ad albi e collegi professionali e alcuni registri delle Camere di
commercio.
Se la comunicazione elettorale è telefonica e il
numero è tratto da un elenco pubblico l’operatore deve specificare all’inizio
della telefonata chi sta chiamando, perché e quali diritti ha la persona che
risponde.
E’ comunque illecito effettuare propaganda
elettorale telefonica, senza consenso specifico dell’abbonato, quando si usano
sistemi automatizzati che effettuano chiamate vocali
preregistrate.
Dati non pubblici: necessario il consenso
dell’interessato
Chi effettua propaganda elettorale tramite fax,
telefono cellulare, e-mail ha l’obbligo di dare l’informativa ai
cittadini e acquisirne il consenso prima di qualsiasi comunicazione.
L’uso dei numeri dei cellulari per l’invio di
messaggi Sms e Mms è vietato senza il consenso preventivo e
informato dell’abbonato o del reale utilizzatore della scheda
prepagata.
Allo stesso regime sottostanno gli indirizzi
e-mail i quali, come sottolineato pi๠volte dal Garante, non rientrano
tra le fonti pubbliche utilizzabili liberamente ma recano dati personali da
trattare nel rispetto della normativa sulla privacy. E’ quindi illecito il loro
uso senza consenso preventivo dell’abbonato, indipendentemente dalle modalità
del reperimento degli indirizzi di posta elettronica in Internet
(forum, newsgroup, software automatici).
Il consenso deve essere specifico e manifestato
liberamente, non è sufficiente un consenso generico, espresso magari per scopi
di tipo commerciale.
Il candidato o l’organismo politico che acquisisce
dati da un privato ha l’onere di verificare che gli interessati siano stati
informati in modo specifico e abbiano espresso il loro consenso.
La violazione di questi principi rende illecito il
trattamento e inutilizzabili i dati.
Dati che non si possono
utilizzare
In nessun caso possono essere usate le liste elettorali
di sezione già utilizzate nei seggi e sulle quali sono stati annotati dati
relativi alle persone che hanno votato.
E’ illecita la compilazione da parte di
scrutatori e rappresentanti di lista di elenchi di persone che si sono
astenute dal voto.
I titolari di cariche elettive, politiche e
amministrative, che nell’esercizio del loro mandato hanno potuto accedere a dati
personali, non possono usare tali informazioni a fini di propaganda
elettorale.
I Comuni non possono fornire ai privati elenchi
degli iscritti nelle anagrafi della popolazione, anche se il richiedente è un
amministratore locale o il titolare di una carica elettiva.
E’ illecita la prassi di utilizzare indirizzari di
iscritti ad associazioni no-profit, sportive, di categoria a fini di
propaganda elettorale senza consenso degli interessati, anche per sostenere
candidati interni.
Temporanea sospensione dell’informativa ai
cittadini
Quando i partiti politici e i candidati impegnati nelle
prossime consultazioni elettorali inviano solo materiale propagandistico di
dimensioni ridotte (i cosiddetti “santini”), fino al 30 giugno 2004 non saranno
tenuti all’informativa, purché utilizzino dati estratti da pubblici registri,
elenchi, atti conoscibili da chiunque e solo per finalità elettorali.
In questo caso, i partiti politici e candidati
potranno conservare questi dati solo se informeranno, anche in modo semplice e
sintetico, tutti gli interessati entro il 30 settembre 2004. Altrimenti entro
tale termine dovranno distruggere i dati.
Garanzie per i
cittadini
Il cittadino può opporsi all’ulteriore invio di materiale
elettorale anche se in precedenza si era dichiarato disponibile a riceverlo. Se
nei casi previsti il cittadino non è chiamato a esprimere il consenso o non
ricevere l’informativa può avvalersi delle tutele previste dal Codice sulla
privacy e chiedere al partito o al candidato di avere accesso ai dati personali
che lo riguardano. Se partiti o candidati non forniscono un riscontro idoneo
il cittadino può rivolgersi all’autorità giudiziaria o presentare un reclamo o
un ricorso al Garante.
Partiti, movimenti o comitati elettorali devono
adottare idonee misure di sicurezza per la salvaguardia dei dati dei
cittadini.
Il provvedimento del Garante verrà pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale e avrà applicazione immediata.
Roma, 13 febbraio 2004



Commento all'articolo