Rischiose modifiche al Codice sulle norme in materia di sanità. Lettera dei Garanti ai Senatori


Con una lettera a firma del presidente Stefano
Rodotà , i componenti del Garante per  la protezione dei dati personali (Stefano
Rodotà , Giuseppe Santaniello, Gaetano Rasi, Mauro Paissan) ha inviato il 23
febbraio una lettera ai Senatori sottoponendo alla loro attenzione alcune
considerazioni  sul disegno di legge di conversione del d.l. 21 gennaio 2004, n.
10, in discussone al Senato, al quale è stato presentato in aula un emendamento
nella materia di competenza dell’Autorità  (3.0.105, testo 2), che suscita non
pochi rilievi.


Il Garante richiama innanzitutto l’attenzione dei
Senatori sulla recente entrata in vigore del Codice in materia di protezione dei
dati personali (
decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196
) che riflette un’attenta, complessa e convergente
attività  del Parlamento e del Governo.


La razionalizzazione delle norme ha portato nel
settore della sanità  a nuove e consistenti semplificazioni già  attuate o che
sono di prossima attuazione. Il Garante, chiamato ad adattare la disciplina alle
situazioni concrete, ha già  avviato un lavoro di consultazione con i medici e la
Federazione degli ordini professionali e, su questa base, è imminente il
previsto provvedimento di ulteriore chiarimento e semplificazione conforme ai
principi del Codice.


In questo quadro non sembrano auspicabili
interventi normativi non meditati che rischiano di incrinare gravemente
l’armonia del nuovo quadro normativo, con soluzioni peraltro erronee dal punto
di vista tecnico-giuridico, ispirate da ingiustificati allarmismi purtroppo
alimentati da qualche esponente della categoria medica.


Esaminando nel dettaglio l’emendamento il Garante
rileva che:




  • Il nuovo Codice non ha introdotto alcun obbligo
    generalizzato di notificazione a carico dei medici di famiglia e dei pediatri di
    libera scelta, contrariamente a quanto incautamente dichiarato da alcuni. Come
    risulta chiaramente dall’art. 37 del Codice, la notificazione è dovuta
    unicamente in casi particolari, quali determinate attività  volte specificamente
    al trattamento dei dati genetici o alla procreazione assistita. L’eliminazione
    integrale pure di queste ipotesi eccezionali, come previsto dall’emendamento,
    sarebbe in evidente contrasto con gli orientamenti costantemente espressi dal
    legislatore anche comunitario, anche in norme diverse da quelle riguardanti la
    protezione dei dati. Proprio nelle materie della genetica e della procreazione
    assistita, infatti, si vuole che varie attività  restino ispirate ai principi
    della trasparenza e della responsabilità : finalità  che sarebbe quasi impossibile
    realizzare in assenza di una notificazione che, peraltro, è peraltro ormai molto
    agevole, grazie alle semplificazioni introdotte dal Codice ed alle procedure
    telematiche già  rese operative dal Garante, che varerà  il provvedimento
    annunciato al Ministro Sirchia entro il mese di marzo.


  • à‰ del tutto ingiustificato l’allarme di
    trasformare i pazienti “in numeri” per tutelarne l’anonimato  nelle situazioni
    di attesa. L’art. 83.2.a), infatti, dice in modo chiarissimo che si tratta di
    adempimenti riferiti a “strutture”, e non all’attività  del singolo medico. Per
    quanto riguarda, invece, le indicazioni contenute nelle lettere b) e seguenti
    dello stesso comma 2, si tratta di specificazioni che rendono pi๠agevole
    l’interpretazione del comma 1 dell’art. 83, di cui lo stesso emendamento
    riconosce la rilevanza. Di conseguenza, la soppressione dell’intero comma 2
    produrrebbe problemi interpretativi che renderebbero pi๠difficile l’attività 
    dello stesso medico e affermerebbero peraltro il principio secondo cui il medico
    di base non è tenuto a rispettare la dignità  dell’interessato. In definitiva,
    l’emendamento è, per un verso, inutile e, per un altro, pericoloso per la stessa
    categoria medica.


  • La parte dell’emendamento che riguarda le 
    ricette, ispirata alla volontà  di semplificare l’attività  del medico, al
    contrario, introdurrebbe una sua consistente complicazione. Subordinando alla
    volontà  del paziente l’indicazione del suo nome nella ricetta, si introduce un
    obbligo del medico di chiedere caso per caso quale sia la volontà  del paziente,
    con l’eventuale ulteriore obbligo di documentare tale manifestazione di volontà 
    per probabili, frequenti, contestazioni che una sola soluzione può invece
    evitare. Inoltre, dal punto di vista burocratico, la complicazione risulterebbe
    dalla necessità  di disporre di una ulteriore modulistica.


  • Se viene soppresso il termine previsto dall’art.
    181 – con un caso clamoroso di norma “boomerang” – gli adempimenti richiesti al
    medico diventano immediatamente obbligatori, non potendo essere rinviati fino al
    30 settembre 2004. Il Garante ha invece avviato già  con la FNOMCEO un proficuo
    confronto per alcuni aspetti applicativi di questa parte della
    disciplina.

L’insieme di queste osservazioni, sottolinea il
Garante, dovrebbe anche dissipare gli equivoci che potrebbero nascere dalla
risposta data dal Governo ad una interrogazione dell’on. Ercole il 12 febbraio
2004, risposta che non sembra aver tenuto nel giusto conto i chiarimenti forniti
dal Garante al Ministro Sirchia con lettera del 6 febbraio 2004.


Il Garante conferma, infine, la propria
disponibilità  ad ogni forma di collaborazione istituzionale.

https://www.litis.it

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