Rischiose modifiche al Codice sulle norme in materia di sanità. Lettera dei Garanti ai Senatori
Con una lettera a firma del presidente Stefano
Rodotà , i componenti del Garante per la protezione dei dati personali (Stefano
Rodotà , Giuseppe Santaniello, Gaetano Rasi, Mauro Paissan) ha inviato il 23
febbraio una lettera ai Senatori sottoponendo alla loro attenzione alcune
considerazioni sul disegno di legge di conversione del d.l. 21 gennaio 2004, n.
10, in discussone al Senato, al quale è stato presentato in aula un emendamento
nella materia di competenza dell’Autorità (3.0.105, testo 2), che suscita non
pochi rilievi.
Il Garante richiama innanzitutto l’attenzione dei
Senatori sulla recente entrata in vigore del Codice in materia di protezione dei
dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196) che riflette un’attenta, complessa e convergente
attività del Parlamento e del Governo.
La razionalizzazione delle norme ha portato nel
settore della sanità a nuove e consistenti semplificazioni già attuate o che
sono di prossima attuazione. Il Garante, chiamato ad adattare la disciplina alle
situazioni concrete, ha già avviato un lavoro di consultazione con i medici e la
Federazione degli ordini professionali e, su questa base, è imminente il
previsto provvedimento di ulteriore chiarimento e semplificazione conforme ai
principi del Codice.
In questo quadro non sembrano auspicabili
interventi normativi non meditati che rischiano di incrinare gravemente
l’armonia del nuovo quadro normativo, con soluzioni peraltro erronee dal punto
di vista tecnico-giuridico, ispirate da ingiustificati allarmismi purtroppo
alimentati da qualche esponente della categoria medica.
Esaminando nel dettaglio l’emendamento il Garante
rileva che:
Il nuovo Codice non ha introdotto alcun obbligo
generalizzato di notificazione a carico dei medici di famiglia e dei pediatri di
libera scelta, contrariamente a quanto incautamente dichiarato da alcuni. Come
risulta chiaramente dall’art. 37 del Codice, la notificazione è dovuta
unicamente in casi particolari, quali determinate attività volte specificamente
al trattamento dei dati genetici o alla procreazione assistita. L’eliminazione
integrale pure di queste ipotesi eccezionali, come previsto dall’emendamento,
sarebbe in evidente contrasto con gli orientamenti costantemente espressi dal
legislatore anche comunitario, anche in norme diverse da quelle riguardanti la
protezione dei dati. Proprio nelle materie della genetica e della procreazione
assistita, infatti, si vuole che varie attività restino ispirate ai principi
della trasparenza e della responsabilità : finalità che sarebbe quasi impossibile
realizzare in assenza di una notificazione che, peraltro, è peraltro ormai molto
agevole, grazie alle semplificazioni introdotte dal Codice ed alle procedure
telematiche già rese operative dal Garante, che varerà il provvedimento
annunciato al Ministro Sirchia entro il mese di marzo.
à‰ del tutto ingiustificato l’allarme di
trasformare i pazienti “in numeri” per tutelarne l’anonimato nelle situazioni
di attesa. L’art. 83.2.a), infatti, dice in modo chiarissimo che si tratta di
adempimenti riferiti a “strutture”, e non all’attività del singolo medico. Per
quanto riguarda, invece, le indicazioni contenute nelle lettere b) e seguenti
dello stesso comma 2, si tratta di specificazioni che rendono pi๠agevole
l’interpretazione del comma 1 dell’art. 83, di cui lo stesso emendamento
riconosce la rilevanza. Di conseguenza, la soppressione dell’intero comma 2
produrrebbe problemi interpretativi che renderebbero pi๠difficile l’attività
dello stesso medico e affermerebbero peraltro il principio secondo cui il medico
di base non è tenuto a rispettare la dignità dell’interessato. In definitiva,
l’emendamento è, per un verso, inutile e, per un altro, pericoloso per la stessa
categoria medica.
La parte dell’emendamento che riguarda le
ricette, ispirata alla volontà di semplificare l’attività del medico, al
contrario, introdurrebbe una sua consistente complicazione. Subordinando alla
volontà del paziente l’indicazione del suo nome nella ricetta, si introduce un
obbligo del medico di chiedere caso per caso quale sia la volontà del paziente,
con l’eventuale ulteriore obbligo di documentare tale manifestazione di volontà
per probabili, frequenti, contestazioni che una sola soluzione può invece
evitare. Inoltre, dal punto di vista burocratico, la complicazione risulterebbe
dalla necessità di disporre di una ulteriore modulistica.
Se viene soppresso il termine previsto dall’art.
181 – con un caso clamoroso di norma “boomerang” – gli adempimenti richiesti al
medico diventano immediatamente obbligatori, non potendo essere rinviati fino al
30 settembre 2004. Il Garante ha invece avviato già con la FNOMCEO un proficuo
confronto per alcuni aspetti applicativi di questa parte della
disciplina.
L’insieme di queste osservazioni, sottolinea il
Garante, dovrebbe anche dissipare gli equivoci che potrebbero nascere dalla
risposta data dal Governo ad una interrogazione dell’on. Ercole il 12 febbraio
2004, risposta che non sembra aver tenuto nel giusto conto i chiarimenti forniti
dal Garante al Ministro Sirchia con lettera del 6 febbraio 2004.
Il Garante conferma, infine, la propria
disponibilità ad ogni forma di collaborazione istituzionale.



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