Violenza su minori: il Garante vieta la pubblicazione delle informazioni che rendono riconoscibili le vittime
Un nuovo gravissimo atto di violazione della
riservatezza e della personalità dei minoriâ€.
Contro l’ennesima vicenda che vede violati
dalla stampa i diritti di minori coinvolti in fatti di cronaca, è nuovamente
intervenuto il Garante per la protezione dei dati personali. L’Autorità ,
composta da Stefano Rodotà , Giuseppe Santaniello, Gaetano Rasi, Mauro Paissan,
ha vietato con un provvedimento d’urgenza a diversi editori e direttori di
quotidiani, nazionali e locali, l’ulteriore diffusione di informazioni relative
a bambini vittime di un grave episodio di cronaca. Testate giornalistiche e
radiotelevisive dovranno, a pena di sanzioni, attenersi ai principi richiamati
nel provvedimento.
Pur non essendo stata resa apertamente nota
l’identità dei minori e dei genitori, i quotidiani hanno tuttavia pubblicato una
molteplicità di informazioni tale da renderli comunque immediatamente
riconoscibili, non solo all’interno della cerchia familiare, degli amici e dei
conoscenti.
Larga parte delle informazioni e dei minuziosi
dettagli riportati sono – ha sottolineato il Garante – assolutamente
sovrabbondanti e non indispensabili a rappresentare la vicenda. La diffusione di
queste informazioni contrasta quindi con il principio di essenzialità
dell’informazione e viola quanto previsto dal Codice della privacy e dal Codice
deontologico dei giornalisti.
La stessa diffusione della foto segnaletica
dell’adulto, senza che sussistano necessità di giustizia e di polizia, ha reso
ancora pi๠facile l’identificazione dei bambini e dei genitori.
Questo comportamento già di per sé illecito,
assume una particolare gravità in considerazione del coinvolgimento di minori
dei quali rischia di pregiudicare l’armonico sviluppo psicologico. à‰ proprio per
evitare tale rischio che l’ordinamento riconosce ai minori una tutela
rafforzata, anche in presenza di un legittimo diritto di cronaca. Oltre a quanto
previsto dalla normativa sulla privacy e dal
Codice di deontologia dei giornalisti,
l’art.734 bis del codice penale (persone offese da atti di violenza sessuale),
l’art.13 del nuovo processo penale minorile, la Carta di Treviso e la
Convenzione dei diritti del fanciullo del 1989 precludono la possibilità di
divulgare notizie o immagini che consentano l’identificazione, anche indiretta,
dei minori.
Copia del provvedimento è stata
inviata anche al Consiglio dell’Ordine dei giornalisti, agli Ordini regionali
competenti, alla Commissione parlamentare per l’infanzia e all’Osservatorio
nazionale per l’infanzia.



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