DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 gennaio 2004. Regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche temporale, dei documenti informatici.
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Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, recante testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa e in
particolare l'art. 8, comma 2;
Visto il decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10, recante
attuazione della direttiva 1999/93/CE, relativa ad un quadro
comunitario per le firme elettroniche;
Visto l'art. 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la decisione della Commissione europea 14 luglio 2003,
relativa alla pubblicazione dei numeri di riferimento di norme
generalmente riconosciute relative a prodotti di firma elettronica
conformemente alla direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea
L 175/45 del 15 luglio 2003 che induce ad integrare in tal senso le
premesse del provvedimento;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 agosto
2001, con il quale è stata attribuita al Ministro per l'innovazione
e le tecnologie, dott. Lucio Stanca, tra l'altro, la delega ad
esercitare le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei
Ministri nelle materie dell'innovazione tecnologica, dello sviluppo
della società dell'informazione, nonchè delle connesse innovazioni
per le amministrazioni pubbliche;
Sentito il Ministro per la funzione pubblica;
Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;
Espletata la procedura di notifica alla Commissione europea di cui
alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
22 giugno 1998, modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 20 luglio 1998, CE attuata con decreto
legislativo 23 novembre 2000, n. 427;
Decreta:
Art. 1.
Definizioni
1. Ai fini delle presenti regole tecniche si applicano le
definizioni contenute negli articoli 1 e 22 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive
modificazioni. Si intende, inoltre, per:
a) testo unico, il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa, emanato
con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
b) Dipartimento, il dipartimento per l'innovazione e le
tecnologie della Presidenza del Consiglio dei Ministri o altro
organismo di cui si avvale il Ministro per l'innovazione e le
tecnologie;
c) chiavi, la coppia di chiavi asimmetriche come definite
all'art. 22, comma 1, lettera b), del testo unico;
d) impronta di una sequenza di simboli binari (bit), la sequenza
di simboli binari (bit) di lunghezza predefinita generata mediante
l'applicazione alla prima di una opportuna funzione di hash;
e) funzione di hash, una funzione matematica che genera, a
partire da una generica sequenza di simboli binari (bit), una
impronta in modo tale che risulti di fatto impossibile, a partire da
questa, determinare una sequenza di simboli binari (bit) per le quali
la funzione generi impronte uguali;
f) evidenza informatica, una sequenza di simboli binari (bit) che
puo' essere elaborata da una procedura informatica;
g) riferimento temporale, informazione, contenente la data e
l'ora, che viene associata ad uno o più documenti informatici;
h) validazione temporale, il risultato della procedura
informatica, con cui si attribuisce, ad uno o più documenti
informatici, un riferimento temporale opponibile ai terzi;
i) marca temporale, un'evidenza informatica che consente la
validazione temporale.
Art. 2.
Ambito di applicazione
1. Il presente decreto stabilisce, ai sensi dell'art. 8, comma 2,
del testo unico, le regole tecniche per la generazione, apposizione e
verifica delle firme digitali.
2. Le disposizioni di cui al titolo II si applicano ai
certificatori che rilasciano al pubblico certificati qualificati ai
sensi del testo unico.
3. Ai certificatori accreditati o che intendono accreditarsi ai
sensi del testo unico si applicano, oltre a quanto previsto dal comma
2, anche le disposizioni di cui al titolo III.
4. I certificatori accreditati devono disporre di un sistema di
validazione temporale conforme alle disposizioni di cui al titolo IV.
5. Ai prodotti sviluppati o commercializzati in uno degli Stati
membri dell'Unione europea e dello spazio economico europeo in
conformità alle norme nazionali di recepimento della direttiva
1999/93/CE, è consentito di circolare liberamente nel mercato
interno.
6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano anche agli Stati
non appartenenti all'Unione europea con i quali siano stati stipulati
specifici accordi di riconoscimento reciproco.
Titolo II REGOLE TECNICHE DI BASE
Art. 3.
Norme tecniche di riferimento
1. I prodotti di firma digitale e i dispositivi sicuri di firma di
cui all'art. 29-sexies del testo unico, devono essere conformi alle
norme generalmente riconosciute a livello internazionale o
individuate dalla Commissione europea secondo la procedura di cui
all'art. 9 della direttiva 1999/93/CE.
2. Gli algoritmi di generazione e verifica delle firme digitali e
le funzioni di hash sono individuati ai sensi del comma 1.
3. Il documento informatico, sottoscritto con firma digitale o
altro tipo di firma elettronica avanzata basata su un certificato
qualificato e generata mediante un dispositivo sicuro per la
creazione di una firma, non produce gli effetti di cui all'art. 10,
comma 3, del testo unico, se contiene macroistruzioni o codici
eseguibili, tali da attivare funzionalità che possano modificare gli
atti, i fatti o i dati nello stesso rappresentati.
Art. 4.
Caratteristiche generali delle chiavi per la creazione e la verifica
della firma
1. Una coppia di chiavi per la creazione e la verifica della firma
puo' essere attribuita ad un solo titolare.
2. Se il titolare appone la sua firma per mezzo di una procedura
automatica, deve utilizzare una coppia di chiavi diversa da tutte le
altre in suo possesso.
3. Se la procedura automatica fa uso di più dispositivi per
apporre la firma del medesimo titolare, deve essere utilizzata una
coppia di chiavi diversa per ciascun dispositivo.
4. Ai fini del presente decreto, le chiavi di creazione e verifica
della firma ed i correlati servizi, si distinguono secondo le
seguenti tipologie:
a) chiavi di sottoscrizione, destinate alla generazione e
verifica delle firme apposte o associate ai documenti;
b) chiavi di certificazione, destinate alla generazione e
verifica delle firme apposte o associate ai certificati qualificati,
alle liste di revoca (CRL) e sospensione (CSL), ovvero alla
sottoscrizione dei certificati relativi a chiavi di marcatura
temporale;
c) chiavi di marcatura temporale, destinate alla generazione e
verifica delle marche temporali.
5. Non è consentito l'uso di una coppia di chiavi per funzioni
diverse da quelle previste, per ciascuna tipologia, dal precedente
comma 4.
6. In deroga a quanto stabilito al comma 5, le chiavi di
certificazione di cui al comma 4, lettera b), possono essere
utilizzate per altre finalità previa autorizzazione da parte del
Dipartimento.
7. La robustezza delle chiavi deve essere tale da garantire un
adeguato livello di sicurezza in rapporto allo stato delle conoscenze
scientifiche e tecnologiche.
Art. 5.
Generazione delle chiavi
1. La generazione della coppia di chiavi deve essere effettuata
mediante dispositivi e procedure che assicurino, in rapporto allo
stato delle conoscenze scientifiche e tecnologiche, l'unicità e la
robustezza della coppia generata, nonchè la segretezza della chiave
privata.
2. Il sistema di generazione della coppia di chiavi deve comunque
assicurare:
a) la rispondenza della coppia ai requisiti imposti dagli
algoritmi di generazione e di verifica utilizzati;
b) l'equiprobabilità di generazione di tutte le coppie
possibili;
c) l'identificazione del soggetto che attiva la procedura di
generazione.
Art. 6.
Modalità di generazione delle chiavi
1. Le chiavi di certificazione possono essere generate
esclusivamente dal responsabile del servizio.
2. Le chiavi di sottoscrizione possono essere generate dal titolare
o dal certificatore.
3. La generazione delle chiavi di sottoscrizione effettuata,
autonomamente dal titolare, deve avvenire all'interno del dispositivo
sicuro per la generazione delle firme, che deve essere rilasciato o
indicato dal certificatore.
4. Il certificatore deve assicurarsi che il dispositivo sicuro per
la generazione delle firme, da lui fornito o indicato, presenti le
caratteristiche e i requisiti di sicurezza di cui all'art. 29-sexies
del testo unico e all'art. 9 del presente decreto.
5. Il titolare è tenuto ad utilizzare esclusivamente il
dispositivo fornito dal certificatore, ovvero un dispositivo scelto
tra quelli indicati dal certificatore stesso.
Art. 7.
Conservazione delle chiavi
1. E' vietata la duplicazione della chiave privata e dei
dispositivi che la contengono.
2. Per fini particolari di sicurezza, è consentito che le chiavi
di certificazione vengano esportate purchè cio' avvenga con
modalità tali da non ridurre il livello di sicurezza.
3. Il titolare della coppia di chiavi deve:
a) conservare con la massima diligenza la chiave privata o il
dispositivo che la contiene al fine di garantirne l'integrità e la
massima riservatezza;
b) conservare le informazioni di abilitazione all'uso della
chiave privata separatamente dal dispositivo contenente la chiave;
c) richiedere immediatamente la revoca dei certificati
qualificati relativi alle chiavi contenute in dispositivi di firma
difettosi o di cui abbia perduto il possesso.
Art. 8.
Generazione delle chiavi al di fuori del dispositivo di firma
1. Se la generazione delle chiavi avviene su un sistema diverso da
quello destinato all'uso della chiave privata, il sistema di
generazione deve assicurare:
a) l'impossibilità di intercettazione o recupero di qualsiasi
informazione, anche temporanea, prodotta durante l'esecuzione della
procedura;
b) il trasferimento della chiave privata, in condizioni di
massima sicurezza, nel dispositivo di firma in cui verrà utilizzata.
2. Il sistema di generazione deve essere isolato, dedicato
esclusivamente a questa attività ed adeguatamente protetto contro i
rischi di interferenze ed intercettazioni.
3. L'accesso al sistema deve essere controllato e ciascun utente
preventivamente identificato. Ogni sessione di lavoro deve essere
registrata nel giornale di controllo.
4. Prima della generazione di una nuova coppia di chiavi, l'intero
sistema deve procedere alla verifica della propria configurazione,
dell'autenticità ed integrità del software installato e
dell'assenza di programmi non previsti dalla procedura.
Art. 9.
Dispositivi sicuri e procedure per la generazione della firma
1. In aggiunta a quanto previsto all'art. 29-sexies del testo
unico, la generazione della firma deve avvenire all'interno di un
dispositivo sicuro di firma, cosi' che non sia possibile
l'intercettazione della chiave privata utilizzata.
2. Il dispositivo sicuro di firma deve poter essere attivato
esclusivamente dal titolare prima di procedere alla generazione della
firma.
3. I dispositivi sicuri di firma sono sottoposti alla valutazione e
certificazione di sicurezza ai sensi dello schema nazionale per la
valutazione e certificazione di sicurezza nel settore della
tecnologia dell'informazione, secondo i criteri indicati all'art. 53.
4. La personalizzazione del dispositivo sicuro di firma deve almeno
garantire:
a) l'acquisizione da parte del certificatore dei dati
identificativi del dispositivo di firma utilizzato e la loro
associazione al titolare;
b) la registrazione nel dispositivo di firma del certificato
qualificato, relativo alle chiavi di sottoscrizione del titolare.
5. La personalizzazione del dispositivo sicuro di firma puo'
prevedere, per l'utilizzo nelle procedure di verifica della firma, la
registrazione, nel dispositivo di firma, del certificato elettronico
relativo alla chiave pubblica del certificatore la cui corrispondente
privata è stata utilizzata per sottoscrivere il certificato
qualificato relativo alle chiavi di sottoscrizione del titolare;
6. La personalizzazione del dispositivo di firma è registrata nel
giornale di controllo.
7. Il certificatore deve adottare, nel processo di
personalizzazione del dispositivo sicuro per la generazione delle
firme, procedure atte ad identificare il titolare di un dispositivo
sicuro di firma e dei certificati in esso contenuti.
Art. 10.
Verifica delle firme digitali
1. I certificatori che rilasciano certificati qualificati devono
fornire ovvero indicare almeno un sistema che consenta di effettuare
la verifica delle firme digitali.
Art. 11.
Informazioni riguardanti i certificatori
1. I certificatori che rilasciano al pubblico certificati
qualificati ai sensi del testo unico devono fornire al dipartimento
le seguenti informazioni e documenti:
a) dati anagrafici ovvero denominazione o ragione sociale;
b) residenza ovvero sede legale;
c) sedi operative;
d) rappresentante legale;
e) certificati delle chiavi di certificazione;
f) piano per la sicurezza contenuto in busta sigillata;
g) manuale operativo di cui al successivo art. 38;
h) dichiarazione di impegno al rispetto delle disposizioni del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
i) dichiarazione di conformità ai requisiti previsti nel
presente decreto;
l) relazione sulla struttura organizzativa;
m) copia di una polizza assicurativa di copertura dei rischi
dell'attività e dei danni causati a terzi.
2. Il Dipartimento rende accessibili, in via telematica, le
informazioni di cui al comma 1, lettere a), b), d).
3. Restano salve le disposizioni del decreto del Presidente della
Repubblica 23 dicembre 1997, n. 522, e successive modificazioni, con
riferimento ai compiti di certificazione e di validazione temporale
del Centro nazionale per l'informatica nelle pubbliche
amministrazioni, in conformità alle disposizioni dei regolamenti
previsti dall'art. 1



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