DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 gennaio 2004. Regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche temporale, dei documenti informatici.

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Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI
 
              IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n.   445,  recante  testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari  in  materia  di  documentazione  amministrativa  e  in
particolare l'art. 8, comma 2;
  Visto  il  decreto  legislativo  23 gennaio  2002,  n.  10, recante
attuazione   della   direttiva  1999/93/CE,  relativa  ad  un  quadro
comunitario per le firme elettroniche;
  Visto l'art. 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
  Vista  la  decisione  della  Commissione  europea  14 luglio  2003,
relativa  alla  pubblicazione  dei  numeri  di  riferimento  di norme
generalmente  riconosciute  relative  a prodotti di firma elettronica
conformemente  alla direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio,  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea
L 175/45  del  15 luglio 2003 che induce ad integrare in tal senso le
premesse del provvedimento;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 agosto
2001,  con il quale è stata attribuita al Ministro per l'innovazione
e  le  tecnologie,  dott.  Lucio  Stanca,  tra  l'altro, la delega ad
esercitare  le  funzioni  spettanti  al  Presidente del Consiglio dei
Ministri  nelle  materie dell'innovazione tecnologica, dello sviluppo
della  società dell'informazione, nonchè delle connesse innovazioni
per le amministrazioni pubbliche;
  Sentito il Ministro per la funzione pubblica;
  Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;
  Espletata  la procedura di notifica alla Commissione europea di cui
alla  direttiva  98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
22 giugno  1998,  modificata  dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento
europeo  e  del Consiglio, del 20 luglio 1998, CE attuata con decreto
legislativo 23 novembre 2000, n. 427;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                             Definizioni
  1.   Ai  fini  delle  presenti  regole  tecniche  si  applicano  le
definizioni   contenute   negli  articoli 1  e  22  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  28 dicembre 2000, n. 445, e successive
modificazioni. Si intende, inoltre, per:
    a) testo  unico,  il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari  in  materia  di documentazione amministrativa, emanato
con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
    b) Dipartimento,   il   dipartimento   per   l'innovazione  e  le
tecnologie  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  o altro
organismo  di  cui  si  avvale  il  Ministro  per  l'innovazione e le
tecnologie;
    c) chiavi,   la  coppia  di  chiavi  asimmetriche  come  definite
all'art. 22, comma 1, lettera b), del testo unico;
    d) impronta  di una sequenza di simboli binari (bit), la sequenza
di  simboli  binari  (bit) di lunghezza predefinita generata mediante
l'applicazione alla prima di una opportuna funzione di hash;
    e) funzione  di  hash,  una  funzione  matematica  che  genera, a
partire  da  una  generica  sequenza  di  simboli  binari  (bit), una
impronta  in modo tale che risulti di fatto impossibile, a partire da
questa, determinare una sequenza di simboli binari (bit) per le quali
la funzione generi impronte uguali;
    f) evidenza informatica, una sequenza di simboli binari (bit) che
puo' essere elaborata da una procedura informatica;
    g) riferimento  temporale,  informazione,  contenente  la  data e
l'ora, che viene associata ad uno o più documenti informatici;
    h) validazione    temporale,   il   risultato   della   procedura
informatica,  con  cui  si  attribuisce,  ad  uno  o  più  documenti
informatici, un riferimento temporale opponibile ai terzi;
    i) marca  temporale,  un'evidenza  informatica  che  consente  la
validazione temporale.

      
                               Art. 2.
                       Ambito di applicazione
  1.  Il  presente decreto stabilisce, ai sensi dell'art. 8, comma 2,
del testo unico, le regole tecniche per la generazione, apposizione e
verifica delle firme digitali.
  2.   Le   disposizioni   di  cui  al  titolo  II  si  applicano  ai
certificatori  che  rilasciano al pubblico certificati qualificati ai
sensi del testo unico.
  3.  Ai  certificatori  accreditati  o che intendono accreditarsi ai
sensi del testo unico si applicano, oltre a quanto previsto dal comma
2, anche le disposizioni di cui al titolo III.
  4.  I  certificatori  accreditati  devono disporre di un sistema di
validazione temporale conforme alle disposizioni di cui al titolo IV.
  5.  Ai  prodotti  sviluppati  o commercializzati in uno degli Stati
membri  dell'Unione  europea  e  dello  spazio  economico  europeo in
conformità  alle  norme  nazionali  di  recepimento  della direttiva
1999/93/CE,  è  consentito  di  circolare  liberamente  nel  mercato
interno.
  6.  Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano anche agli Stati
non appartenenti all'Unione europea con i quali siano stati stipulati
specifici accordi di riconoscimento reciproco.

      
 
Titolo II
REGOLE TECNICHE DI BASE
 
                               Art. 3.
                    Norme tecniche di riferimento
  1.  I prodotti di firma digitale e i dispositivi sicuri di firma di
cui  all'art.  29-sexies del testo unico, devono essere conformi alle
norme   generalmente   riconosciute   a   livello   internazionale  o
individuate  dalla  Commissione  europea  secondo la procedura di cui
all'art. 9 della direttiva 1999/93/CE.
  2.  Gli  algoritmi di generazione e verifica delle firme digitali e
le funzioni di hash sono individuati ai sensi del comma 1.
  3.  Il  documento  informatico,  sottoscritto  con firma digitale o
altro  tipo  di  firma  elettronica avanzata basata su un certificato
qualificato   e  generata  mediante  un  dispositivo  sicuro  per  la
creazione  di  una firma, non produce gli effetti di cui all'art. 10,
comma  3,  del  testo  unico,  se  contiene  macroistruzioni o codici
eseguibili, tali da attivare funzionalità che possano modificare gli
atti, i fatti o i dati nello stesso rappresentati.

      
                               Art. 4.
Caratteristiche  generali delle chiavi per la creazione e la verifica
                             della firma
  1.  Una coppia di chiavi per la creazione e la verifica della firma
puo' essere attribuita ad un solo titolare.
  2.  Se  il  titolare appone la sua firma per mezzo di una procedura
automatica,  deve utilizzare una coppia di chiavi diversa da tutte le
altre in suo possesso.
  3.  Se  la  procedura  automatica  fa  uso  di più dispositivi per
apporre  la  firma  del medesimo titolare, deve essere utilizzata una
coppia di chiavi diversa per ciascun dispositivo.
  4.  Ai fini del presente decreto, le chiavi di creazione e verifica
della  firma  ed  i  correlati  servizi,  si  distinguono  secondo le
seguenti tipologie:
    a) chiavi   di   sottoscrizione,  destinate  alla  generazione  e
verifica delle firme apposte o associate ai documenti;
    b) chiavi   di   certificazione,  destinate  alla  generazione  e
verifica  delle firme apposte o associate ai certificati qualificati,
alle   liste  di  revoca  (CRL)  e  sospensione  (CSL),  ovvero  alla
sottoscrizione   dei  certificati  relativi  a  chiavi  di  marcatura
temporale;
    c) chiavi  di  marcatura  temporale, destinate alla generazione e
verifica delle marche temporali.
  5.  Non  è  consentito  l'uso di una coppia di chiavi per funzioni
diverse  da  quelle  previste, per ciascuna tipologia, dal precedente
comma 4.
  6.  In  deroga  a  quanto  stabilito  al  comma  5,  le  chiavi  di
certificazione  di  cui  al  comma  4,  lettera  b),  possono  essere
utilizzate  per  altre  finalità  previa autorizzazione da parte del
Dipartimento.
  7.  La  robustezza  delle  chiavi  deve essere tale da garantire un
adeguato livello di sicurezza in rapporto allo stato delle conoscenze
scientifiche e tecnologiche.

      
                               Art. 5.
                      Generazione delle chiavi
  1.  La  generazione  della  coppia di chiavi deve essere effettuata
mediante  dispositivi  e  procedure  che assicurino, in rapporto allo
stato  delle  conoscenze scientifiche e tecnologiche, l'unicità e la
robustezza  della coppia generata, nonchè la segretezza della chiave
privata.
  2.  Il  sistema di generazione della coppia di chiavi deve comunque
assicurare:
    a) la   rispondenza  della  coppia  ai  requisiti  imposti  dagli
algoritmi di generazione e di verifica utilizzati;
    b) l'equiprobabilità   di   generazione   di   tutte  le  coppie
possibili;
    c)  l'identificazione  del  soggetto  che  attiva la procedura di
generazione.

      
                               Art. 6.
                Modalità di generazione delle chiavi
  1.   Le   chiavi   di   certificazione   possono   essere  generate
esclusivamente dal responsabile del servizio.
  2. Le chiavi di sottoscrizione possono essere generate dal titolare
o dal certificatore.
  3.  La  generazione  delle  chiavi  di  sottoscrizione  effettuata,
autonomamente dal titolare, deve avvenire all'interno del dispositivo
sicuro  per  la generazione delle firme, che deve essere rilasciato o
indicato dal certificatore.
  4.  Il certificatore deve assicurarsi che il dispositivo sicuro per
la  generazione  delle  firme, da lui fornito o indicato, presenti le
caratteristiche  e i requisiti di sicurezza di cui all'art. 29-sexies
del testo unico e all'art. 9 del presente decreto.
  5.   Il   titolare   è  tenuto  ad  utilizzare  esclusivamente  il
dispositivo  fornito  dal certificatore, ovvero un dispositivo scelto
tra quelli indicati dal certificatore stesso.

      
                               Art. 7.
                     Conservazione delle chiavi
  1.   E'   vietata  la  duplicazione  della  chiave  privata  e  dei
dispositivi che la contengono.
  2.  Per  fini particolari di sicurezza, è consentito che le chiavi
di   certificazione   vengano  esportate  purchè  cio'  avvenga  con
modalità tali da non ridurre il livello di sicurezza.
  3. Il titolare della coppia di chiavi deve:
    a) conservare  con  la  massima  diligenza la chiave privata o il
dispositivo  che  la contiene al fine di garantirne l'integrità e la
massima riservatezza;
    b) conservare  le  informazioni  di  abilitazione  all'uso  della
chiave privata separatamente dal dispositivo contenente la chiave;
    c) richiedere    immediatamente   la   revoca   dei   certificati
qualificati  relativi  alle  chiavi contenute in dispositivi di firma
difettosi o di cui abbia perduto il possesso.

      
                               Art. 8.
    Generazione delle chiavi al di fuori del dispositivo di firma
  1.  Se la generazione delle chiavi avviene su un sistema diverso da
quello   destinato  all'uso  della  chiave  privata,  il  sistema  di
generazione deve assicurare:
    a) l'impossibilità  di  intercettazione  o recupero di qualsiasi
informazione,  anche  temporanea, prodotta durante l'esecuzione della
procedura;
    b) il  trasferimento  della  chiave  privata,  in  condizioni  di
massima sicurezza, nel dispositivo di firma in cui verrà utilizzata.
  2.   Il  sistema  di  generazione  deve  essere  isolato,  dedicato
esclusivamente  a questa attività ed adeguatamente protetto contro i
rischi di interferenze ed intercettazioni.
  3.  L'accesso  al  sistema deve essere controllato e ciascun utente
preventivamente  identificato.  Ogni  sessione  di lavoro deve essere
registrata nel giornale di controllo.
  4.  Prima della generazione di una nuova coppia di chiavi, l'intero
sistema  deve  procedere  alla verifica della propria configurazione,
dell'autenticità   ed   integrità   del   software   installato   e
dell'assenza di programmi non previsti dalla procedura.

      
                               Art. 9.
    Dispositivi sicuri e procedure per la generazione della firma
  1.  In  aggiunta  a  quanto  previsto  all'art. 29-sexies del testo
unico,  la  generazione  della  firma deve avvenire all'interno di un
dispositivo   sicuro   di   firma,   cosi'   che  non  sia  possibile
l'intercettazione della chiave privata utilizzata.
  2.  Il  dispositivo  sicuro  di  firma  deve  poter essere attivato
esclusivamente dal titolare prima di procedere alla generazione della
firma.
  3. I dispositivi sicuri di firma sono sottoposti alla valutazione e
certificazione  di  sicurezza  ai sensi dello schema nazionale per la
valutazione   e   certificazione   di  sicurezza  nel  settore  della
tecnologia dell'informazione, secondo i criteri indicati all'art. 53.
  4. La personalizzazione del dispositivo sicuro di firma deve almeno
garantire:
    a) l'acquisizione   da   parte   del   certificatore   dei   dati
identificativi   del  dispositivo  di  firma  utilizzato  e  la  loro
associazione al titolare;
    b) la  registrazione  nel  dispositivo  di  firma del certificato
qualificato, relativo alle chiavi di sottoscrizione del titolare.
  5.  La  personalizzazione  del  dispositivo  sicuro  di  firma puo'
prevedere, per l'utilizzo nelle procedure di verifica della firma, la
registrazione,  nel dispositivo di firma, del certificato elettronico
relativo alla chiave pubblica del certificatore la cui corrispondente
privata   è   stata  utilizzata  per  sottoscrivere  il  certificato
qualificato relativo alle chiavi di sottoscrizione del titolare;
  6.  La personalizzazione del dispositivo di firma è registrata nel
giornale di controllo.
  7.    Il    certificatore    deve   adottare,   nel   processo   di
personalizzazione  del  dispositivo  sicuro  per la generazione delle
firme,  procedure  atte ad identificare il titolare di un dispositivo
sicuro di firma e dei certificati in esso contenuti.

      
                              Art. 10.
                    Verifica delle firme digitali
  1.  I  certificatori  che rilasciano certificati qualificati devono
fornire  ovvero indicare almeno un sistema che consenta di effettuare
la verifica delle firme digitali.

      
                              Art. 11.
Informazioni riguardanti i certificatori
1. I certificatori che rilasciano al pubblico certificati
qualificati ai sensi del testo unico devono fornire al dipartimento
le seguenti informazioni e documenti:
a) dati anagrafici ovvero denominazione o ragione sociale;
b) residenza ovvero sede legale;
c) sedi operative;
d) rappresentante legale;
e) certificati delle chiavi di certificazione;
f) piano per la sicurezza contenuto in busta sigillata;
g) manuale operativo di cui al successivo art. 38;
h) dichiarazione di impegno al rispetto delle disposizioni del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
i) dichiarazione di conformità ai requisiti previsti nel
presente decreto;
l) relazione sulla struttura organizzativa;
m) copia di una polizza assicurativa di copertura dei rischi
dell'attività e dei danni causati a terzi.
2. Il Dipartimento rende accessibili, in via telematica, le
informazioni di cui al comma 1, lettere a), b), d).
3. Restano salve le disposizioni del decreto del Presidente della
Repubblica 23 dicembre 1997, n. 522, e successive modificazioni, con
riferimento ai compiti di certificazione e di validazione temporale
del Centro nazionale per l'informatica nelle pubbliche
amministrazioni, in conformità alle disposizioni dei regolamenti
previsti dall'art. 1

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