LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE V CIVILE
SENTENZA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato al Ministero delle
Finanze il 13 novembre 2000 (depositato il 30 novembre 2000), s.p.a.
Italkali (Società Italiana Sali Alcalini), con la rifusione delle spese
anche dei pregressi gradi di giudizio, chiedeva, in base ad un solo motivo,
di cassare la sentenza n. 81/9/00 depositata il 7 aprile 2000 dalla
Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, la quale, in accoglimento
dell’appello proposto dall’Amministrazione Finanziaria dello Stato avverso
la decisione n. 199/94 depositata il 12 aprile 1994 dalla Commissione
Tributaria di primo grado do Palermo, aveva respinto il ricorso da essa
proposto il 30 giugno 1992 contro il rifiuto (per
fermo amministrativo ex art. 69 R.D. n.
2440 del 1923 delle somme pretese attesa la pendenza di controversie
su rettifiche notificate per gli anni dal 1982 al 1985), espresso dal
competente Ufficio Iva con nota del 29 aprile 1992, di rimorso della somma
di L. 530.000.000 corrisposta in eccesso nel terzo trimestre 1989, di
decidere nel merito dichiarando illegittimo il diniego del rimborso e, in
subordine, di rimettere alla Corte Costituzionale la questione di
legittimità costituzionale dell’art. 69 detto.
Nel controricorso notificato il 22 dicembre
2000 (depositato il 10 gennaio 2001) il Ministero intimato, con ogni
conseguente provvedimento in ordine alle spese processuali, chiedeva in base
a tre motivi di rigettare il ricorso avverso e, in subordine, di accogliere
il ricorso incidentale che spiegava in espresso subordine all’accoglimento
di quello principale.
Con sentenza n. 1733/02 depositata il 7
febbraio 2002 le sezioni unite di questa Corte, riuniti i contrapposti
ricorsi, rigettava il primo motivo del ricorso incidentale proposto dal
Ministero, affermando la giurisdizione delle commissioni tributarie, e
trasmettevano gli atti al Primo Presidente per la designazione di sezione
semplice in ordine alla decisione sul ricorso principale e sul secondo
motivo del ricorso incidentale.
Il 27 novembre 2002 la contribuente depositava
memorie ex art. 378 c.p.c. nelle quali insisteva per l’accoglimento del suo
ricorso e per il rigetto di quello incidentale spiegato da controparte.
Il 17 giugno 2003 la ricorrente depositava
procura speciale di nomina di nuovo difensore in sostituzione di uno dei
precedenti.
Il primo ottobre 2003 la medesima ricorrente
depositava ulteriori memorie ex art. 378 c.p.c. nelle quali segnalava che
l’Amministrazione Finanziaria dello Stato non aveva realizzato l’intenzione,
comunicata nella precedente udienza dalla difesa erariale, di effettuare il
rimborso dell’IVA oggetto della controversia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Commissione Tributaria Regionale della
Sicilia ha accolto l’appello dell’Amministrazione Finanziaria osservando:
non v’è dubbio che tra l’ipotesi di concessione di provvedimento
autorizzativo di iscrizione di ipoteca legale sui beni del contribuente
trasgressore (art. 26 della legge 7 gennaio 1929 n. 4) e l’esercizio del
fermo amministrativo che ha natura di autotutela cautelare v’è una
differente ratio strutturale che svincola, anche complementariamente, le
situazioni innanzi richiamate.
Infatti, requisito essenziale per l’iscrizione
di ipoteca legale è la sussistenza del pericolo nel ritardo mentre il fermo
amministrativo, per la sua natura cautelare e intrinsecamente provvisoria,
è adottabile anche nei casi in cui il credito dell’Amministrazione
Finanziaria sia contestato, ma è ragionevole sostenerne l’esistenza perchè
presupposto di esso è la mera ragione del credito e non già la sua
effettiva esistenza (Cons. Stato, IV sez., 27 febbraio 1998 n. 350).
La stessa Commissione, quindi, ha osservato che
nella fattispecie l’appellata Italkali ha labialmente enunciato
l’annullamento da codesta Commissione delle rettifiche ma al riguardo non ha
fornito alcuna prova soprattutto sulla definitività della statuizione di
annullamento.
Con il suo motivo di ricorso la società,
premesso l’assunto secondo il quale la Commissione Provinciale aveva fondato
la sua decisione sulla natura cautelare del fermo amministrativo, osservando
che una sentenza, costituente giudicato inter partes, aveva escluso ogni
rischio di incapienza della pretesa dell’erario e che, inoltre, l’Ufficio
non aveva dedotto alcunchè circa l’esigenza di garantirsi per
l’inadempimento nel caso la sua pretesa fosse riconosciuta legittima, ai
sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c. lamenta violazione e falsa applicazione
degli artt. 69 R.D. n. 2440 del 1923 e 2697 cod. civ.; assumendo che: è
profondamente contraddittorio parlare, da un lato, di misura cautelare (nel
che è insito l’imprescindibile requisito del periculum in mora) e,
dall’altro lato, di sufficienza della mera non irragionevolezza della
pretesa creditoria); il giudicato intervenuto inter partes esclude in
radice, anche per l’assenza di ogni avversa deduzione da parte del Fisco, il
periculum in mora; la stessa Amministrazione aveva giustificato il fermo
amministrativo con l’impossibilità di adottare altre misure cautelari,
risolvendosi a chiedere al Presidente del Tribunale l’iscrizione di ipoteca
il cui presupposto, ex art. 26 legge n. 4 del 1929, era il pericolo nel
ritardo.
Secondo la società, quindi, è evidente l’assurdità
della tesi secondo la quale il medesimo credito contestato potrebbe essere
garantito ora in quanto mera non irragionevole pretesa (con il fermo) ora in
quanto messo in pericolo dal ritardo (ipoteca).
La ricorrente deduce, ancora, che una lettura
dell’art. 69 R.D. n. 2440 quale quella adottata dall’impugnata sentenza si
risolve nella violazione del precetto costituzionale di uguaglianza davanti
alla legge(per l’irrazionalità del privilegio accordato indiscriminatamente
ai crediti della P.A.) e, del diritto di adire il giudice per conseguire la
tutela delle proprie situazioni soggettive, compresse e vanificate (anche se
incontestate e incontestabili) quale che si la consistenza della pretesa
creditoria della P.A. da una insindacabile determinazione di quest’ultima.
Per la contribuente, infine, l’affermazione,
contenuta nella sentenza impugnata, circa la labile enunciazione
dell’annullamento è incongruente, ancor più che erronea, essendo pacifico
che le rettifiche, annullate in primo grado, sono ancora oggetto di giudizio
pendente a seguito d’impugnazione dell’Amministrazione e, che la questione
oggetto del presente giudizio è soltanto quella del se sia legittimo negare
il rimborso di somme certamente dovute sol perchè è sub giudice una
pretesa (contestata) del Fisco nei confronti di un contribuente più che
solvibile, in assenza di prove (il cui onere grava sul Fisco) della
sussistenza delle condizioni giustificatrici del fermo amministrativo.
Con il secondo motivo di ricorso incidentale il
Ministero deduce violazione degli artt. 2 e 21 D.Lgs. 31 dicembre 1992 n.
546 e degli artt. 2 e 21 legge 6 dicembre 1971 n. 1034 adducendo che, il
ricorso originario alla CTP era inammissibile perchè tardivamente proposto
in ragione del fatto che nella impugnata nota 29 aprile 1992 il
provvedimento di fermo amministrativo era stato già in precedenza disposto
e se ne chiedeva soltanto la rimozione e, che tale tardività rileva i
ordine alla proposizione sia del ricorso al TAR che del ricorso alla CTP.
L’esame della inammissibilità eccepita dal
Ministero riveste carattere evidentemente pregiudiziale rispetto a quello
dei motivi del ricorso principale in quanto concerne la tempestività o meno
della proposizione del ricorso introduttivo del giudizio per cui l’inammissibilità
detta deve essere valutata prima del riprodotto motivo del ricorso
principale, a nulla valendo la sua enunciazione espressamente condizionata
all’accoglimento del ricorso principale in quanto (Cass., un., 23 maggio
2001 n. 212) l’interesse al ricorso sorge per il fatto stesso che il
ricorrente incidentale è soccombente sulla questione pregiudiziale o
preliminare decisa in senso sfavorevole, la vittoria conseguita nel merito
è resa incerta dalla proposizione del ricorso principale e non dalla sua
eventuale fondatezza e, soprattutto, le regole processuale sull’ordine
logico delle questioni da definire, applicabile anche al giudizio di
legittimità (art. 380, comma 2, c.p.c. e 141, comma 1, disp. att. c.p.c.),
non sono soggette alle sollecitazioni delle parti.
L’inammissibilità sollevata dal Ministero, in
coerenza con quanto statuito inter partes dalle sezioni unite di questa
Corte con la decisione n. 1733/02 depositata il 7 febbraio 2002 circa la
spettanza al giudice tributario della giurisdizione sulla controversia de
qua ed in applicazione dei principi giuridici ivi esposti, deve essere
respinta perchè infondata.
In detta sentenza, invero, si è chiaramente
riconosciuto, nella specie, il potere del giudice tributario di disapplicare
il provvedimento di fermo del rimborso che non risulti assistito dal
relativo potere: da tanto discende che la mancata impugnativa nei termini,
innanzi al giudice amministrativo, di detto provvedimento è priva di
rilevanza giuridica in quanto l’esame di tale atto da parte del giudice
tributario non costituisce oggetto diretto della decisione richiestagli ma
risulta meramente strumentale a quello, tempestivamente domandato dalla
società, relativo all’infondatezza del provvedimento, contenuto nella nota
del 29 aprile 1992, di rifiuto del rimborso dell’IVA chiesto dalla
contribuente.
L’art. 5 della legge 20 marzo 1865 n. 2248,
all.
E, come è noto (Cass., III, 14 gennaio 2002 n.
348; id., I, 14 maggio 1998, n. 4854) non esprime un potere di
disapplicazione dell’atto amministrativo ordinato a tutela di esigenze di
diritto oggettivo, bensi’ persegue il fine precipuo della tutela del diritto
soggettivo che si trovi ad essere inciso negativamente dall’attività
provvedimentale della P.A.
La possibilità di disapplicare gli atti
amministrativi illegittimi, quindi (Cass., lav., 11 maggio 2002 n. 6801),
puo’ riguardare pure un atto divenuto inoppugnabile per l’inutile decorso
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